DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. 1058
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 20 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 155 - l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che le scuole di specializzazione in anatomia e istologia patologica e clinica pediatrica mutano rispettivamente la denominazione in anatomia patologica e pediatria.
Gli articoli 176, 177, 178, 179, 180 e 181, concernenti la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 176. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specializzazione in pediatria.
Art. 177. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 178. - Il numero massimo degli allievi e' di settanta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 179. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Art. 180. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 181. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto anno per anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, in un esame teorico di clinica pediatrica e nell'esame clinico di un malato.
L'art. 201 e' modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti e' stabilito in sessanta per il corso relativo al conseguimento del diploma di radiologia.
Gli articoli 359, 360 e 361, concernenti la scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica che muta la denominazione in quella di anatomia patologica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in anatomia patologica
Art. 359. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specializzazione in anatomia patologica.
Art. 360. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 361. - Il numero massimo degli allievi e' di trentadue complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 362. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Art. 363. - Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 364. - Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in anatomia patologica gli interessati, superati tutti gli esami di profitto previsti, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 365, 366, 367, 368 e 369, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 365. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in urologia.
Art. 366. - La durata del corso di studi e' di cinque anni.
Art. 367. - Il numero massimo degli allievi e' di trenta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 368. - Le materie d'insegnamento e gli esami sono i seguenti:
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Insegnamenti | Esami
=====================================================================
1° Anno: |
1) anatomia sistematica e |1) anatomia sistematica e
topografica dell'apparato urinario|topografica dell'apparato urinario
e genitale maschile; |e genitale maschile;
2) fisiologia dell'apparato |2) fisiologia dell'apparato
urinario e genitale maschile; |urinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urologia; |3) batteriologia in urologia.
4) semeiotica funzionale e |
strumentale dell'apparato |
uro-genitale I. |
2° Anno: |
1) semeiotica funzionale e |1) semeiotica funzionale e
strumentale dell'apparato |strumentale dell'apparato
uro-genitale II; |uro-genitale;
2) le nefropatie mediche; |2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica |3) anatomia chirurgica
dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale
maschile; |maschile.
4) patologia dell'apparato |
urinario e genitale maschile I; |
5) radiologia dell'apparato |
urinario e genitale maschile I. |
3° Anno: |
1) patologia dell'apparato |1) patologia dell'apparato
urinario e genitale maschile II; |urinario e genitale maschile;
2) radiologia dell'apparato |2) radiologia dell'apparato
urinario e genitale maschile II; |urinario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee e veneree |3) le affezioni cutanee e veneree
nei riguardi dell'urologia; |nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia; |4) andrologia.
4° Anno: |
1) anatomia e istologia patologica|1) anatomia e istologia patologica
dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale
maschile; |maschile;
2) farmacoterapia delle affezioni |2) farmacoterapia delle affezioni
uro-genitali; |uro-genitali;
3) anestesia e trattamento |3) anestesia e trattamento
pre-post-operatorio del malato |pre-post-operatorio del malato
urologico; |urologico;
4) nefrologia chirurgica; |4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I; |
6) procedimenti di chirurgia |
endoscopica I; |
7) interventi e procedimenti |
operatori sull'apparato urinario e|
genitale maschile I. |
5° Anno: |
1) clinica urologica II; |1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica |2) patologia e clinica urologica
infantile; |infantile;
3) urologia ginecologica; |3) urologia ginecologica;
|4) interventi e procedimenti
4) procedimenti di chirurgia |operatori sull'apparato urinario e
endoscopica II |genitale maschile.
5) la chirurgia dell'intestino; |
6) la chirurgia vascolare; |
7) interventi e procedimenti |
operatori sull'apparato urinario e|
genitale maschile II. |
Art. 369. - Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 370. - Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' unico.
Art. 371. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1979 Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 127
Art. 1
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