DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1062

Type DPR
Publication 1978-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 158, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

Gli articoli 184 e 185, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 184. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di venti per ogni anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

L'ammissione e' subordinata all'esito di un concorso, per titoli ed esami, e non saranno acconsentite abbreviazioni.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato all'autorita' competente.

La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermatologica.

Art. 185. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

1) anatomia e istologia normale della cute;

2) fisiologia della cute e degli annessi;

3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;

4) microbiologia e parassitologia applicate;

5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;

6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° Anno:

1) patologia delle malattie cutanee;

2) patologia delle infezioni veneree;

3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;

4) immunopatologia cutanea;

5) dermatologia allergologica e professionale;

6) angiologia;

7) sessuologia.

3° Anno:

1) clinica delle malattie cutanee;

2) clinica delle infezioni veneree;

3) dermatologia pediatrica;

4) farmacologia e terapia;

5) fisioterapia dermatologica;

6) cosmetologia;

7) chirurgia plastica riparatrice;

8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il corso delle lezioni dovra' essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovra' essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi avranno percio' obblighi di internato onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente attivita' pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie di ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1979 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 317

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 158, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia. Gli articoli 184 e 185, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 184. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di venti per ogni anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. L'ammissione e' subordinata all'esito di un concorso, per titoli ed esami, e non saranno acconsentite abbreviazioni. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato all'autorita' competente. La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermatologica. Art. 185. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Il corso delle lezioni dovra' essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovra' essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi avranno percio' obblighi di internato onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente attivita' pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie di ciascun anno di corso. L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1979

Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 317

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