DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1066

Type DPR
Publication 1978-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione: Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 19 e' modificato nel senso che presso la facolta' di giurisprudenza e' istituito l'istituto giuridico. Dopo l'art. 39 e' inserito il seguente nuovo articolo, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, relativo agli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia: Art. 40. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti: istituto di clinica medica generale e terapia medica; istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica; istituto di clinica dermosifilopatica; istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; istituto di clinica oculistica; istituto di clinica ortopedica e traumatologica; istituto di clinica odontoiatrica; istituto di clinica ostetrica e ginecologica; istituto di clinica otorinolaringoiatrica; istituto di clinica pediatrica; istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica; istituto di radiologia e terapia fisica; istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; istituto di clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali; istituto di semeiotica medica; istituto di anatomia umana normale; istituto di anatomia e istologia patologica; istituto di medicina legale e delle assicurazioni; istituto di farmacologia; istituto di fisiologia umana; istituto di igiene; istituto di patologia generale; istituto di chimica biologica. Art. 59. - Alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti: istituto matematico; istituto di fisica; istituto di chimica generale; istituto di chimica fisica; istituto di chimica organica; istituto di geologia; istituto di mineralogia e petrografia; istituto di paleontologia; istituto di zoologia; istituto di anatomia comparata; istituto di orto botanico; istituto di disegno; osservatorio geofisico. Dopo l'art. 68, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facolta' di farmacia: Art. 69. - Alla facolta' di farmacia e' annesso il seguente istituto: istituto di chimica farmaceutica e tossicologica. Dopo l'art. 71, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio: Art. 72. - Alla facolta' di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti: istituto economico; istituto economico-aziendale; istituto statistico-matematico; istituto giuridico.

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1979

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 83

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