DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. 1105
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e istituzione dei relativi istituti;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno e del tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1975 viene istituito a Cernusco sul Naviglio un istituto tecnico sperimentale avente finalita' ed ordinamenti speciali.
Art. 2
Nell'istituto di cui al precedente art. 1 vengono svolti corsi di durata quinquennale. A conclusione del primo biennio, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, possono essere organizzati, d'intesa con gli enti locali o con altri enti di diritto pubblico, appositi corsi di durata diversa in funzione della natura delle professioni verso cui gli allievi sono orientati. Gli alunni che completano l'intero corso quinquennale, possono sostenere esami di maturita' in relazione all'indirizzo formativo seguito. Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato e' richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.
Art. 3
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro.
Art. 4
Nell'istituto di cui all'art. 1 vengono impartiti insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi, in conformita' di quanto indicato nell'unito prospetto; vi si svolge inoltre ogni altra attivita' utile ai fini propri dell'istituto medesimo; possono essere altresi' istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale. I programmi di insegnamento sono stabiliti su proposta del comitato tecnico di cui al successivo art. 7.
Art. 5
L'istituto di cui all'art. 1 e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia di funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 6
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa e' affidato a due revisori dei conti, uno dei quali e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.
Art. 7
E' costituito presso l'istituto di cui all'art. 1 un comitato tecnico con compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti alla sperimentazione, di ordinamento dell'azione didattica e di verifica della stessa. La composizione di tale comitato viene stabilita con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nell'ambito del comitato tecnico di cui al precedente comma e' costituito un comitato di coordinamento scientifico, avente il compito di provvedere alla impostazione ed alla verifica scientifica della sperimentazione, nonche' della consulenza generale nei confronti della stessa. La composizione di tale comitato e' stabilita con il predetto decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 8
Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto si provvede a norma delle vigenti disposizioni, concernenti gli istituti ove si effettuano iniziative sperimentali.
Art. 9
Gli allievi dell'istituto hanno diritto a godere un trattamento che non pregiudichi le loro possibilita' di carriera scolastica nei confronti degli studenti che frequentano altri tipi di istituzioni scolastiche. Essi possono ottenere il passaggio, a domanda e senza esame, alle classi corrispondenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, in relazione alle opzioni seguite presso le classi sperimentali, sostenendo prove integrative soltanto nel caso in cui le materie caratterizzanti i singoli indirizzi non siano state studiate presso le classi sperimentali. Il comitato tecnico di cui al precedente art. 7 decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari nonche' di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli. L'anno conclusivo degli studi secondari - opzione magistrale o pedagogica - sostituisce, a tutti gli effetti, la frequenza dell'anno di corso integrativo magistrale, previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. Di conseguenza gli allievi conseguono il diploma di maturita' magistrale, alla fine del quarto anno, unitamente all'attestato di frequenza del corso integrativo di cui al precedente comma. Gli allievi che intendano conseguire la maturita' magistrale dopo i quattro anni ordinari di corso, secondo la suddetta opzione, hanno la possibilita' di presentarsi agli esami di maturita', presso un qualsiasi altro istituto magistrale statale.
Art. 10
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 510.000.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.
Art. 11
Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano all'istituto di cui all'art. 1 le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici commerciali.
LEONE PEDINI - ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1979
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 131
Allegato
ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE AD ORDINAMENTO SPECIALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A
TABELLA A TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE AD ORDINAMENTO SPECIALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO. Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
TABELLA B CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO Parte di provvedimento in formato grafico
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