DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. 1106

Type DPR
Publication 1978-11-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417, 418, 419, 420 del 31 maggio 1974;

Vista la delibera n. 13/90 in data 26 aprile 1976, con la quale l'amministrazione provinciale di Parma ha ratificato la delibera n. 24 del 2 marzo 1976 della giunta provinciale, relativa all'assunzione degli obblighi previsti dall'art. 144, lettera E), del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per il funzionamento nella sede di Fornovo di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1976 e' istituito, nella sede di Fornovo, un istituto tecnico avente finalita' e ordinamento speciali. L'istituto ha il fine di promuovere la formazione umana, culturale e professionale dei giovani mediante il reciproco apporto di insegnamenti storico-linguistici, scientifici, tecnologici e tecnico-applicativi.

Art. 2

Nell'istituto, di cui al precedente art. 1, vengono svolti corsi di durata quinquennale. A conclusione del primo biennio, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, possono essere organizzati, d'intesa con gli enti locali o con altri enti di diritto pubblico, appositi corsi di durata diversa in funzione della natura delle professioni verso cui gli allievi sono orientati. Gli alunni che completano l'intero corso quinquennale, possono sostenere esami di maturita' in relazione all'indirizzo formativo seguito. Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato, e' richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.

Art. 3

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro.

Art. 4

Nell'istituto di cui all'art. 1 vengono impartiti insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi, in conformita' di quanto indicato nell'unito prospetto; vi si svolge, inoltre, ogni altra attivita' utile ai fini propri dell'istituto medesimo; possono essere altresi' istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale. I programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del comitato tecnico di cui al successivo art. 7; le prove di esame, relative ai suddetti programmi, saranno determinate con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5

L'istituto di cui all'art. 1 e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia di funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa e' affidato a due revisori dei conti, uno dei quali e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.

Art. 7

E' costituito presso l'istituto di cui all'art. 1 un comitato tecnico con compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti alla sperimentazione, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa. La composizione di tale comitato viene stabilita con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8

Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto, si provvede a norma delle vigenti disposizioni concernenti gli istituti ove si effettuano iniziative sperimentali.

Art. 9

Gli allievi dell'istituto hanno diritto a godere un trattamento che non pregiudichi le loro possibilita' di carriera scolastica nei confronti degli studenti che frequentano altri tipi di istituzioni scolastiche. Essi possono ottenere il passaggio, a domanda e senza esame, alle classi corrispondenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, in relazione alle opzioni seguite presso le classi sperimentali, sostenendo prove integrative soltanto nel caso in cui le materie caratterizzanti i singoli indirizzi non siano state studiate presso le classi sperimentali. Il comitato tecnico di cui al precedente art. 7 decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari, nonche' di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli. L'anno conclusivo degli studi secondari - opzione magistrale o pedagogica - sostituisce, a tutti gli effetti, la frequenza dell'anno di corso integrativo magistrale, previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 10

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 460.500.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Art. 11

Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano all'istituto di cui all'art. 1, le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici industriali. Il presente decreto, munto del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1978 PERTINI PEDINI - ROGNONI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1979 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 133.

Allegato

ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE AD ORDINAMENTO SPECIALE DI FORNOVO Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella A

TABELLA A DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL QUINQUENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO AD ORDINAMENTO SPECIALE DI FORNOVO. Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B

TABELLA B DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO PER L'ISTITUTO TECNICO AD ORDINAMENTO SPECIALE DI FORNOVO. Parte di provvedimento in formato grafico

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