LEGGE 8 gennaio 1979, n. 9
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la liquidazione di indennità di carica e di presenza nonchè di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.
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