DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1979, n. 24
Art. 2
Alle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: tabella A - nella parte prima: al n. 4) e' aggiunta, dopo la parola "fagiani", la parola "rane"; nella parte seconda: il n. 77) e' sostituito dal seguente: "77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi"; il n. 86) e' soppresso; nella parte terza sono aggiunti i seguenti numeri: "5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 6) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali o mediante distributori automatici collocati in stabilimenti e uffici; 7) prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77) della parte seconda"; tabella B - il n. 6) e' sostituito dal seguente: "6) quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia, di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichita' aventi piu' di cento anni"; il n. 16) e' sostituito dal seguente: "16-a) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 cc diversi da quelli indicati nella successiva lettera b); motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc; b) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500 cc".
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, salvo quanto stabilito nei successivi commi, hanno effetto dal 1 aprile 1979. ((La modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima nota, si applica dal 1 luglio 1979; quella apportata all'art. 29 dello stesso decreto, concernente l'elenco dei fornitori, si applica a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1980; quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980)).((3)) ((Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendone compresi nella esenzione gia' prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633)).((3)) Restano salve le disposizioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che stabiliscono aliquote diverse da quelle indicate nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le occorrenti disposizioni transitorie e di attuazione, anche per quanto concerne la dichiarazione relativa alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel primo trimestre dell'anno 1979 e alle altre operazioni effettuate dai contribuenti nel trimestre stesso, nonche' il trattamento delle operazioni effettuate a partire dal 1 aprile 1979 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - FORLANI - BONIFACIO - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 5 --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 10) che le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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