LEGGE 23 gennaio 1979, n. 25
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti dai seguenti: "Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale. Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco".
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