DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1979, n. 27
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni triennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, e' stato accertato dagli uffici delle imposte, ed ogni anno, la pubblicazione dell'elenco dei contribuenti sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 12
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