LEGGE 25 gennaio 1979, n. 30

Type Legge
Publication 1979-01-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione indicata all'articolo 1.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COLOMBO - PRODI - BISAGLIA - ANSELMI - ANTONIOZZI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION pour la protection de la mer Mediterranee contre la pollution Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento LE PARTI CONTRAENTI, Consapevoli del valore economico, sociale e culturale dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e della sua importanza per la salute, Pienamente consapevoli che e' loro dovere di preservare questo patrimonio comune nell'interesse delle generazioni presenti e future, Riconoscendo che l'inquinamento costituisce una minaccia per l'ambiente marino, per il suo equilibrio ecologico, per le sue risorse e le sue legittime utilizzazioni, Tenendo conto delle caratteristiche idrografiche ed ecologiche particolari del mar Mediterraneo e della sua particolare vulnerabilita' all'inquinamento, Notando che, malgrado i progressi realizzati, le convenzioni internazionali esistenti in materia non si applicano a tutti gli aspetti e a tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e non rispondono interamente alle speciali necessita' del mar Mediterraneo, Apprezzando pienamente la necessita' di una stretta cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate, nel quadro di un ampio insieme di misure concertate a livello regionale, per proteggere e migliorare l'ambiente marino del mar Mediterraneo, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Campo d'applicazione geografico). 1. Ai fini della presente Convenzione, il mar Mediterraneo designa le acque marittime del Mediterraneo propriamente detto e dei golfi e mari che esso racchiude tra (limite occidentale) il meridiano che passa per il faro di capo Sparta, all'entrata dello stretto di Gibilterra, e (limite orientale) il limite meridionale dello stretto dei Dardanelli, tra i fari di Mehemetcik e di Kumkale. 2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei protocolli relativi alla presente Convenzione, il mar Mediterraneo non comprende le acque interne delle Parti contraenti.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2. (Definizioni). Ai fini della presente Convenzione: a) si intende per "inquinamento" l'introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino, quando essa produce effetti nocivi come danni alle risorse biologiche, rischi per la salute dell'uomo, impedimento alle attivita' marittime ivi compresa la pesca, alterazioni della qualita' dell'acqua di mare dal punto di vista della sua utilizzazione, e degradazione dei valori di massima concentrazione ammissibile; b) si intende per "Organizzazione" l'organismo incaricato di assicurare le funzioni di segretariato in virtu' dell'articolo 13 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3. (Disposizioni generali). 1. Le Parti contraenti possono concludere degli accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresi degli accordi regionali o subregionali, per la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro l'inquinamento, con la riserva che tali accordi siano compatibili con la presente Convenzione e conformi al diritto internazionale. Copia di tali accordi dovra' essere comunicata all'Organizzazione. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere in contrasto con la codificazione e la elaborazione del diritto del mare effettuate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del, mare, convocata in virtu' della Risoluzione 2750C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' con le rivendicazioni o posizioni giuridiche presenti o future di tutti gli Stati in materia di diritto del mare, e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. (Obblighi generali). 1. Le Parti contraenti adotteranno, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate e conformi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli in vigore dei quali sono parti per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo e per proteggere e migliorare l'ambiente marino in questa zona. 2. Le Parti contraenti coopereranno per l'elaborazione e l'adozione, oltre che dei protocolli aperti alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione, dei protocolli addizionali, che prescrivano le misure, le procedure e le norme concordate per assicurare l'applicazione della Convenzione. 3. Le Parti contraenti si impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito degli organismi internazionali considerati qualificati, le misure concernenti la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro tutti i tipi e tutte le fonti di inquinamento.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5. (Inquinamento dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili). Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire e ridurre l'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6. (Inquinamento da navi). Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure conformi al diritto internazionale per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo causato dai rifiuti delle navi e per assicurare la effettiva applicazione, in questa zona, di regole generalmente ammesse sul piano internazionale e relative alla lotta contro questo tipo di inquinamento.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7. (Inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo). Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo, risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8. (Inquinamento di origine tellurica). Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mare Mediterraneo, dovuto agli scarichi dei fiumi, agli impianti industriali costieri o agli emissari, o derivante da ogni altra sorgente situata sul loro territorio.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9. (Cooperazione nel caso di inquinamento risultante da una situazione critica). 1. Le Parti contraenti coopereranno al fine di adottare le necessarie disposizioni nel caso di una situazione critica che generi inquinamento del mar Mediterraneo, quali che siano le cause di questa situazione critica, e per ridurre ed eliminare i danni che ne risultino. 2. Ogni Parte contraente che sia a conoscenza di una situazione critica generatrice d'inquinamento del mar Mediterraneo informera' senza indugio l'Organizzazione cosi' come, attraverso l'Organizzazione o direttamente, tutte quelle Parti contraenti che potrebbero essere colpite da una tale situazione critica.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10. (Sorveglianza continua dell'inquinamento). 1. Le Parti contraenti si sforzeranno di porre in atto, in stretta cooperazione con gli organismi internazionali che esse considerano qualificati, dei programmi complementari o comuni di sorveglianza continua dell'inquinamento del mar Mediterraneo, ivi compresi, all'occorrenza, programmi bilaterali o multilaterali, e di istituire in questa zona un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento. 2. A questo fine, le Parti contraenti designeranno le autorita' incaricate di assicurare la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone che ricadono sotto la loro giurisdizione nazionale e parteciperanno, per quanto possibile, a delle intese internazionali per la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone situate al di la' dei limiti della loro giurisdizione nazionale. 3. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per elaborare, adottare e applicare gli allegati alla presente Convenzione che possono rendersi necessari per prescrivere procedure e norme comuni al fine della sorveglianza continua dell'inquinamento.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11. (Cooperazione scientifica e tecnologica). 1. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a cooperare direttamente o, se necessario, con l'intermediazione di organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate nel campo della scienza e della tecnologia, come pure a scambiarsi dati e altre informazioni di carattere scientifico, al fine della realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a promuovere e a coordinare i loro programmi nazionali di ricerca riguardanti tutti i tipi di inquinamento dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e a cooperare per elaborare e porre in atto programmi regionali e altri programmi internazionali di ricerca al fine di realizzare gli obiettivi della presente Convenzione. 3. Le Parti contraenti s'impegnano a cooperare per fornire una assistenza tecnica e altre forme possibili di assistenza nei settori relativi all'inquinamento dell'ambiente marino, dando la priorita' alle particolari necessita' dei paesi in via di sviluppo della regione mediterranea.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12. (Responsabilita' e indennizzo dei danni). Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, per elaborare e adottare delle procedure appropriate riguardanti l'accertamento delle responsabilita' e l'indennizzo dei danni risultanti dall'inquinamento dell'ambiente marino in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli applicabili.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13. (Intese di carattere istituzionale). Le Parti contraenti indicano il "Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente" quale, responsabile per l'espletamento delle funzioni di segretariato di seguito indicate: i) convocare e preparare le riunioni delle Parti contraenti e le conferenze previste dagli articoli 14, 15 e 16; ii) comunicare alle Parti contraenti le notifiche, i rapporti e altre informazioni ricevute in conformita' agli articoli 3, 9 e 20; iii) esaminare le domande di informazioni e le notizie provenienti dalle Parti contraenti e consultare dette Parti sulle questioni relative alla presente Convenzione, ai suoi Protocolli e ai suoi allegati; iv) adempiere le funzioni che gli sono conferite in virtu' dei Protocolli della presente Convenzione; v) adempiere tutte le altre funzioni che gli sono conferite, all'occorrenza, dalle Parti contraenti; vi) assicurare il necessario coordinamento con altre organizzazioni internazionali che le Parti contraenti considerano qualificate, e, specificamente, adottare, all'occorrenza, disposizioni amministrative necessarie per assolvere efficacemente le funzioni di segretariato.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14. (Riunione delle Parti contraenti). 1. Le Parti contraenti terranno una riunione ordinaria ogni due anni e, ogni volta che lo riterranno necessario, delle riunioni straordinarie su richiesta dell'Organizzazione o di una Parte contraente, a condizione che le richieste siano appoggiate da almeno due Parti contraenti. 2. Le riunioni delle Parti contraenti avranno per oggetto la sorveglianza dell'applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli e, in particolare: i) di procedere ad un esame generale delle valutazioni formulate dalle Parti contraenti e dagli organismi internazionali qualificati circa la situazione dell'inquinamento marino e sui suoi effetti nel mar Mediterraneo; ii) di studiare i rapporti sottoposti dalle Parti contraenti in conformita' all'articolo 20; iii) di adottare, esaminare e modificare, ove necessario in conformita' alla procedura stabilita all'articolo 17, gli allegati alla presente Convenzione e ai Protocolli; iv) di fare delle raccomandazioni concernenti l'adozione di protocolli addizionali o di emendamenti alla presente Convenzione o ai Protocolli, in conformita' alle disposizioni degli articoli 15 e 16; v) di costituire, ove necessario, dei gruppi di lavoro incaricati di esaminare ogni argomento connesso con la presente Convenzione, Protocolli e allegati; vi) di studiare e porre in atto, all'occorrenza, ogni misura supplementare necessaria per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione e dei Protocolli.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15. (Adozione di protocolli addizionali). 1. Le Parti contraenti, nel corso di una conferenza diplomatica, potranno adottare dei protocolli addizionali alla presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 4. 2. Una conferenza diplomatica, in vista dell'adozione di protocolli addizionali, verra' convocata dall'Organizzazione se ne avranno fatto domanda i due terzi delle Parti contraenti. 3. In attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Organizzazione, dopo aver consultato i firmatari della presente Convenzione, puo' convocare una conferenza diplomatica in vista della adozione di protocolli addizionali.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16. (Emendamenti alla Convenzione o ai Protocolli). 1. Ogni Parte contraente della presente Convenzione puo' proporre degli emendamenti alla stessa. Gli emendamenti saranno adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su richiesta dei due terzi delle Parti contraenti. 2. Ogni Parte contraente della presente Convenzione puo' proporre emendamenti a uno qualunque dei Protocolli. Gli emendamenti saranno adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su richiesta dei due terzi delle Parti contraenti dal relativo Protocollo. 3. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti della Convenzione rappresentati alla conferenza diplomatica, e saranno sottoposti, dal Depositario, all'accettazione di tutte le Parti contraenti della Convenzione. Gli emendamenti ad ogni Protocollo saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti del detto Protocollo rappresentate alla Conferenza diplomatica, e saranno sottoposti, dal Depositario, all'accettazione di tutte le Parti contraenti di detto Protocollo. 4. L'accettazione degli emendamenti sara' notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo entreranno in vigore, tra le Parti contraenti che li avranno accettati, trenta giorni dopo che il Depositario avra' ricevuto la notifica della loro accettazione da almeno i tre quarti delle Parti contraenti della presente Convenzione e del relativo Protocollo, secondo i casi. 5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Protocollo, ogni nuova Parte contraente alla presente Convenzione o di detto Protocollo diviene Parte contraente all'istrumento cosi' emendato.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17. (Allegati ed emendamenti agli allegati). 1. Gli allegati alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli fanno parte integrante della Convenzione o del Protocollo, secondo i casi. 2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei Protocolli, per l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati della presente Convenzione o di uno qualunque dei protocolli, ad eccezione degli emendamenti agli allegati che riguardino l'arbitrato, si applichera' la procedura seguente: i) ogni parte contraente puo' proporre emendamenti agli allegati della presente Convenzione o dei Protocolli al momento delle riunioni previste all'articolo 14; ii) gli emendamenti saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti dell'instrumento di cui trattasi; iii) il Depositario comunichera' senza indugio a tutte le Parti contraenti gli emendamenti cosi' adottati; iv) ogni Parte contraente che non sia in grado di approvare un emendamento agli allegati della presente Convenzione, o di uno qualunque dei Protocolli ne deve dare notifica per iscritto al Depositario prima della scadenza di un termine fissato dalle Parti contraenti interessate al momento dell'adozione dell'emendamento; v) il Depositario informera' senza indugio tutte le Parti contraenti di ogni notifica ricevuta in conformita' al sotto-paragrafo precedente; vi) allo scadere del termine indicato dal sotto-paragrafo iv) di cui sopra, l'emendamento all'allegato ha effetto per tutte quelle Parti contraenti della presente Convenzione o, del Protocollo relativo, che non abbiano inviato una notifica in conformita' alle disposizioni del detto sotto-paragrafo. 3. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo allegato alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli sono soggette alle stesse procedure relative all'adozione e all'entrata in vigore di un emendamento ad un allegato, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo; nondimeno, se questo comporta un emendamento alla Convenzione o al Protocollo di cui trattasi, il nuovo allegato non entra in vigore che dopo l'emendamento della Convenzione o del Protocollo. 4. Gli emendamenti all'allegato che riguardano l'arbitrato sono considerati come emendamenti alla presente Convenzione e sono proposti e adottati in conformita' della procedura indicata all'articolo 16 di cui sopra.

Convenzione - art. 18

ARTICOLO 18. (Regolamento interno e regole finanziarie). 1. Le Parti contraenti adotteranno un regolamento interno per le riunioni e le conferenze previste agli articoli 14, 15 e 16 di cui sopra. 2. Le Parti contraenti adotteranno delle regole finanziarie, elaborate in consultazione con l'Organizzazione, per determinare specificamente la loro partecipazione finanziaria.

Convenzione - art. 19

ARTICOLO 19. (Esercizio particolare del diritto di voto). Nei settori attinenti alle loro competenze, la Comunita' economica europea e ogni raggruppamento economico regionale di cui all'articolo 24 eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione e di uno o piu' Protocolli; la Comunita' economica europea e ogni raggruppamento sopra menzionato non eserciteranno il loro diritto di voto nei casi in cui questo venga esercitato dagli Stati membri interessati e viceversa.

Convenzione - art. 20

ARTICOLO 20. (Rapporti). Le Parti contraenti invieranno all'Organizzazione rapporti sulle misure adottate in applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali fanno parte; la forma e la frequenza di questi rapporti verra' determinata al momento delle riunioni delle Parti contraenti.

Convenzione - art. 21

ARTICOLO 21. (Verifica dell'applicazione). Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per la formulazione delle procedure che permettano di vigilare sull'applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli.

Convenzione - art. 22

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