LEGGE 3 febbraio 1979, n. 39
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVI dell'accordo stesso.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo - art. I
ACCORDO sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, denominati d'ora innanzi "Parti Contraenti", avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di disciplinare i servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "La Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94, nella misura in cui tali emendamenti siano in vigore per ambedue le Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione Civile e, nel caso della Repubblica federale di Germania, il Ministero federale dei trasporti, oppure, in entrambi i casi, ogni altra persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate dalle suddette Autorita'; c) il termine "impresa designata" significa un'impresa che una Parte Contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non commerciali" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Accordo - art. II
ARTICOLO II 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nella tabella delle rotte da concordarsi tra le due Parti Contraenti attraverso scambio di note (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti diritti: a) di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte Contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei puniti specificati nella tabella delle rotte, allo scopo di sbarcare o imbarcare passeggeri, posta e merci provenienti da o destinati al territorio della prima Parte Contraente o di un terzo Paese. 3. Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 potra' essere intesa nel senso di conferire alla impresa di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, posta e merci destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente.
Accordo - art. III
ARTICOLO III. 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle proprie Autorita' Aeronautiche - all'altra Parte Contraente una impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, la Parte Contraente deve - per mezzo delle proprie Autorita' Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'autorizzazione per l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a esercitare i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VI. 6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno, secondo il giudizio della Parte stessa, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo. Ciascuna Parte Contraente fara' uso di questo diritto solo se siano gia' state esperite inutilmente le procedure previste agli articoli X e XI, sempre che non si appalesi indispensabile, ad evitare ulteriori violazioni di legge o regolamenti, l'immediata sospensione dell'esercizio ovvero l'adozione di altre idonee misure.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV. 1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione. 2. I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione. Detti materiali non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali di detta ultima Parte Contraente. 3. I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotte nel territorio di una Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione. 4. I carburanti e gli oli lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente, rimangono esenti dai dazi, doganali e da ogni altro diritto e tassa di cui al paragrafo i del presente articolo come pure da ogni altra specifica imposta di fabbricazione o di consumo (per la Repubblica federale di Germania: besondere Verbrauchsabgaben). Cio' vale anche per la parte destinata ad essere consumata nel corso dei voli al di sopra del detto territorio. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, alle provviste di bordo ed alle dotazioni normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti Autorita' dell'altra Parte Contraente purche' gli stessi vengano direttamente esportati. 5. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero l'importazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione debbono rimanere sotto controllo doganale. 6. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate all'osservanza di determinate formalita', normalmente in vigore nel territorio della Parte Contraente che deve accordare, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivo di servizi resi. 7. Nella misura in cui non saranno percepiti i dazi doganali e gli altri diritti e tasse per i materiali menzionati ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, tali materiali non saranno sottoposti a quelle proibizioni e restrizioni economiche all'importazione, alla esportazione e al transito che dovrebbero altrimenti essere loro applicate.
Accordo - art. V
ARTICOLO V. Le imprese designate dalle due Parti Contraenti, godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente terra' in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che quest'ultima esercisce sulle rotte specificate o su settori di esse.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI. 1. I servizi convenuti esercitati dalle imprese designate dalle due Parti Contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sara' di offrire una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il territorio dei Paesi di destinazione. 2. Il trasporto dei passeggeri, della posta e delle merci imbarcati o sbarcati negli scali situati nel territorio di terzi Stati lungo le rotte specificate verra' assicurato tenendo presente il principio generale che la capacita' deve essere correlata: a) alle esigenze del traffico tra i Paesi di origine ed i Paesi di destinazione; b) alle esigenze dei servizi a lungo percorso; c) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio. 3. Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive variazioni di capacita' le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate. 4. Gli orari dei servizi, comprendenti anche gli itinerari, il tipo dei servizi e il tipo di aeromobili previsti, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche almeno 60 (sessanta) giorni prima della loro entrata in vigore. 5. Le Autorita' Aeronautiche di ciascuna delle due Parti Contraenti forniranno, a richiesta, alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, ogni dato statistico, periodico od altro, relativo all'impresa designata che possa essere ragionevolmente richiesto per controllare la capacita' di trasporto offerta dall'impresa designata della prima Parte Contraente sui servizi fissati nella tabella delle rotte.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII. 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe della Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale (IATA). 3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per la approvazione alle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le Autorita' Aeronautiche concordano in questo senso. 4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo. 5. Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformita' delle disposizioni degli articoli XI e XII del presente Accordo. 6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se l'Autorita' Aeronautica dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritenga di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni dell'articolo XII del presente accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII. Ognuna delle Parti Contraenti concede alla impresa designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, senza alcuna limitazione, nelle valute delle due Parti Contraenti ai relativi uffici principali, al tasso ufficiale di cambio, i redditi realizzati nel territorio dell'altra Parte Contraente nell'esercizio dei trasporti aerei.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX Ciascuna impresa designata puo' mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente proprio personale commerciale, amministrativo e tecnico, necessario all'espletamento del traffico aereo di linea convenuto.
Accordo - art. X
ARTICOLO X Le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si metteranno in contatto, ove necessario, per assicurare una stretta collaborazione in ordine alle questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI Consultazioni tendenti all'eventuale modifica del presente Accordo o della tabella delle rotte potranno essere richieste in ogni momento da ciascuna Parte Contraente. Lo stesso vale per le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione di questo Accordo, sempre che a giudizio di una delle Parti Contraenti, la procedura a tale fine prevista dall'articolo X non abbia dato un risultato positivo. Le predette consultazioni cominceranno entro il termine di 60 (sessanta), giorni, a partire dalla ricezione della domanda.
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII. 1. Nella misura in cui una controversia sulla interpretazione o l'applicazione del presente Accordo non possa essere risolta in base all'articolo XI, essa sara', a richiesta di una Parte Contraente, sottoposta ad un tribunale arbitrale. 2. Il tribunale arbitrale sara' costituito di volta in volta in modo che ciascuna Parte Contraente designi un arbitro e che i due arbitri si accordino sulla scelta di un presidente cittadino di uno Stato terzo che sara' nominato dai Governi delle due Parti Contraenti Gli arbitri dovranno essere designati nei 60 (sessanta) giorni, e il presidente nei 90 (novanta) giorni dopo che l'una delle Parti Contraenti avra' fatto conoscere all'altra Parte Contraente la sua intenzione di sottoporre la divergenza ad un tribunale arbitrale. 3. Qualora i termini previsti nel paragrafo 2 non venissero osservati, ciascuna Parte Contraente potra', in mancanza di diversa intesa, pregare il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie. Qualora il Presidente abbia la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti o qualora il medesimo sia impedito da altro ragioni, il Vice-Presidente, che lo sostituisce, procedera' alle designazioni necessarie. 4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno impegnative per le due Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente avra' a suo carico le spese relative al proprio arbitro come pure quelle relative alla sua partecipazione nella procedura davanti al tribunale arbitrale. Le spese relative al Presidente, come pure le altre spese, saranno a carico delle Parti Contraenti in uguale misura. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilira' la sua procedura. 5. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente Accordo alla Parte Contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte Contraente.
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei a cui ambedue le Parti Contraenti aderiscano il presente Accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.
Accordo - art. XIV
ARTICOLO XIV. 1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento. 2. La comunicazione per la denuncia dell'Accordo sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). 3. Nel caso di denuncia, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta comunicazione relativa dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. 4. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione di denuncia si riterra' ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Accordo - art. XV
ARTICOLO XV. Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Accordo - art. XVI
ARTICOLO XVI. Il presente Accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Roma Si 28 gennaio 1977 in due originali, ognuno in lingua tedesca e in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana MARIO MONDELLO Per la Repubblica federale di Germania H. MEYER-LINDENBERG Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo - Tabella
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