LEGGE 7 febbraio 1979, n. 46

Type Legge
Publication 1979-02-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'articolo 74-ter aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.