LEGGE 7 febbraio 1979, n. 48
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione. La tenuta dell'albo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 5 della presente legge. L'attività di agente di assicurazione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'albo. L'albo è suddiviso in due sezioni: a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti; b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 11, coloro ai quali non è stato conferito l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo articolo 9.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.