La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonche' d'imposta locale sui redditi con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente: Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, e' prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 2
Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al n. 14 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente al 1 gennaio 1976 con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.
Art. 3
I contribuenti che per gli anni 1975, 1976 e 1977 hanno applicato l'imposta nei modi normali senza presentare, nel termine prescritto, la dichiarazione di cui all'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO