DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1979, n. 65
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
Sulla
proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno 1979 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento od addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari: quattrocentottantotto ufficiali, centododici sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito; trentatre ufficiali e trentasei sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Art. 2
Il Ministro della difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
PERTINI RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1979
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 69
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