LEGGE 3 febbraio 1979, n. 66
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'accordo stesso.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PRODI - OSSOLA - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
N. B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI La Repubblica d'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto, desiderando intensificare la collaborazione tra i due Paesi, Intendendo creare condizioni favorevoli agli investimenti da parte dei cittadini (nationals) e societa' dei rispettivi Paesi nel territorio dell'altro Paese e Riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti sono atte a stimolare il flusso di capitali a beneficio della prosperita' economica di entrambi i Paesi, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ciascuna Parte contraente promuovera', per quanto possibile, sul proprio territorio l'investimento di capitali da parte dei cittadini (nationals) o delle societa' dell'altra Parte contraente e ammettera' tali investimenti in conformita' alla propria legislazione. In ogni caso essa accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo.
Accordo - art. 2
Articolo 2. 1. Nessuna delle Parti contraenti assoggettera' gli investimenti interamente posseduti da cittadini (nationals) o societa' dell'altra Parte contraente ad un trattamento meno favorevole di quello che accorda ad investimenti dei propri cittadini (nationals) o societa', o ad investimenti dei cittadini (nationals) o societa' di qualsiasi Paese terzo. 2. Nessuna delle Parti contraenti assoggettera' nel proprio territorio cittadini (nationals) o societa' dell'altra Parte contraente, per quanto concerne la loro attivita' in relazione agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello che accorda ai propri cittadini (nationals) o societa' oppure ai cittadini (nationals) o societa' di qualsiasi Paese terzo. 3. Il trattamento cosi' concesso non si applichera' ai privilegi che l'una o l'altra delle Parti contraenti accorda ai cittadini (nationals) o societa' di un Paese terzo a causa della sua appartenenza, come membro o associato, ad un'unione doganale, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio.
Accordo - art. 3
Articolo 3. 1. Gli investimenti di cittadini (nationals) o societa' di una delle Parti contraenti godranno di completa protezione nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. Gli investimenti di cittadini (nationals) o societa' di una delle Parti contraenti non saranno espropriati nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo che nel pubblico interesse e dietro compenso. Tale compenso rappresenterebbe l'equivalente dell'investimento espropriato a prezzo di mercato; dovra' essere effettivamente realizzabile, liberamente trasferibile e dovra' essere versato senza indugi. Tale compenso verra' stabilito alla data dell'esproprio, nazionalizzazione, o della spoliazione. Qualsiasi disputa circa la conformita' di tale esproprio alla legislazione pertinente, o circa l'ammontare del compenso, sarebbe soggetta, su richiesta della Parte interessata, a un riesame attraverso un giusto procedimento legale dinanzi ai tribunali competenti del Paese ove l'investimento venne effettuato. 3. Ai cittadini (nationals) delle societa' delle Parti contraenti i cui investimenti subiscono delle perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a causa di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti - considerati tali dal diritto internazionale - verra' accordato da detta altra Parte contraente un trattamento che non sia meno favorevole di quello che tale Parte accorda ai propri cittadini (nationals) o societa' per quanto concerne l'indennizzo o il compenso. 4. I cittadini (nationals) o le societa' di una delle Parti contraenti godranno del trattamento di nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte contraente per quanto attiene alle questioni di cui al presente articolo.
Accordo - art. 4
Articolo 4. Una delle Parti contraenti concedera', in relazione agli investimenti da parte di cittadini (nationals) o societa' dell'altra Parte contraente, a tali cittadini (nationals) o societa' il libero trasferimento di: 1) profitti; 2) royalties derivanti da diritti incorporati come definiti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e); 3) rate in restituzione di prestiti miranti alla diretta partecipazione agli investimenti; 4) somme spese per l'amministrazione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte contraente; 5) fondi aggiuntivi necessari per il mantenimento dell'investimento in uno o l'altro dei Paesi; 6) il valore della legislazione parziale o totale dell'investimento ivi inclusa una liquidazione effettuata a seguito di qualsiasi evento di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3.
Accordo - art. 5
Articolo 5. Qualora una Parte contraente abbia concesso una qualsiasi assicurazione finanziaria contro rischi non commerciabili rispetto a un investimento di un cittadino (national) o societa' nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconoscera' la surrogazione per nomina assegnazione del concedente ai diritti dell'investitore in relazione ai danni, se il pagamento e' stato effettuato con tale assicurazione nella misura di tale pagamento e nell'ambito dei diritti dell'investitore. Per quanto concerne il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte contraente interessata in virtu' di tale assegnazione-nomina, si applicheranno rispettivamente gli articoli 3 e 4.
Accordo - art. 6
Articolo 6. I trasferimenti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 verranno effettuati senza indugio in valuta convertibile conformemente alla legislazione in vigore nei territori di entrambe le Parti contraenti ai tassi di cambio applicati alle transazioni finanziarie alla data in cui viene effettuato detto trasferimento.
Accordo - art. 7
Articolo 7. Qualora una delle Parti contraenti avesse concordato condizioni piu' favorevoli con i cittadini (nationals) o societa' dell'altra Parte contraente, tali condizioni sostituiranno quelle specificate nel presente Accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8. 1. Il termine "investimento" comprende qualsiasi tipo di bene patrimoniale accettato in conformita' con la rispettiva legislazione prevalente di una delle Parti contraenti e, piu' particolarmente, sebbene non esclusivamente: a) proprieta' mobiliare e immobiliare cosi' come altri diritti in rem, quali ipoteche, pegni, garanzie, usufrutti e diritti simili; b) azioni di societa' e altri tipi di interessi; c) diritto su somme utilizzate al fine di creare un valore economico o su qualsiasi prestazione avente valore economico; d) diritti di autore, diritti su proprieta' industriali, processi tecnici, know-how, marchi di fabbrica e ragione sociale; e) concessioni commerciali ai sensi del diritto pubblico, ivi incluse le concessioni per la ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni alterazione ammessa della forma in cui tali beni patrimoniali sono investiti non influira' sulla loro classificazione quali investimenti. 2. Il termine "proventi" significa: le somme che fruttano un investimento per un periodo definito sotto forma di profitti o interessi. 3. Il termine "cittadini - nationals" significa: le persone fisiche che, conformemente alla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente, sono considerati cittadini di tale Paese. 4. Il termine "societa'" significa: qualsiasi persona giuridica stabilita sul territorio di una delle due Parti contraenti conformemente alla sua legislazione nazionale ed avente la sua sede nell'ambito del territorio di tale Parte contraente.
Accordo - art. 9
Articolo 9. Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti di cittadini (national) o societa' di una delle Parti contraenti, fatti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ed accettati in conformita' alla rispettiva legislazione prevalente di uno degli Stati contraenti.
Accordo - art. 10
Articolo 10. 1. Le dispute riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovrebbero, se possibile, essere risolte dal Governo delle due Parti contraenti. 2. Se una disputa non potra' essere risolta in tal modo, essa, su richiesta di una delle Parti contraenti dovra' essere sottoposta ad un tribunale d'arbitrato. 3. Tale tribunale d'arbitrato sara' costituito per ciascun singolo caso come segue: ciascuna Parte contraente nominera' un membro e questi due membri concorderanno sulla nomina di un cittadino (national) di un Paese terzo quale loro presidente da parte dei Governi delle due Parti contraenti. Tali membri saranno nominati entro due mesi e tale presidente entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato l'altra Parte contraente che desidera sottoporre la disputa ad un tribunale d'arbitrato. 4. Se i termini di cui al paragrafo 3 che precede non sono stati osservati, una delle Parti contraenti puo', in mancanza di qualsiasi altro accordo pertinente, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a dare le necessarie nomine. Qualora il Presidente sia un cittadino di una delle Parti contraenti o se e' in altro modo impedito a svolgere detta funzione, il Vice Presidente dovra' fare le necessarie nomine. Se il Vice Presidente non potesse svolgere detta funzione, il membro della Corte internazionale di giustizia immediatamente successivo per anzianita' e che non sia un cittadino di una delle Parti contraenti dovra' fare le necessarie nomine. 5. Il tribunale d'arbitrato raggiungera' le sue decisioni con la maggioranza dei voti. Tali decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte contraente dovra' sostenere l'onere relativo al suo membro e al suo Consiglio nelle procedure d'arbitrato; l'onere del Presidente e gli oneri restanti verranno sostenuti in parti eguali da entrambe le Parti contraenti. Il tribunale d'arbitrato potra' emettere un diverso regolamento relativo agli oneri. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale d'arbitrato determinera' la propria procedura. 6. Prima di sottoporre qualsiasi disputa ad un tribunale d'arbitrato, dovranno essere stati esperti tutti i ricorsi giudiziari locali.
Accordo - art. 11
Articolo 11. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.
Accordo - art. 12
Articolo 12. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Restera' in vigore per un periodo di cinque anni e continuera' a restare in vigore dopo tale termine per un successivo periodo di cinque anni e cosi' di seguito, salvo che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti contraenti un anno prima della sua scadenza. 2. Rispetto agli investimenti effettuati prima della data del termine del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'1 al 12 continueranno ad essere efficaci per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data del termine del presente Accordo. Fatto al Cairo il 29 aprile 1975 nella lingua inglese in due originali. (Seguono le firme)
Accordo - Protocollo
PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo riguardante la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, concluso tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica d'Italia, i sottoscritti plenipotenziari hanno, inoltre, convenuto sulle seguenti disposizioni che dovrebbero essere considerate parte integrante di detto Accordo. 1. Addenda articoli 1 e 2 Gli investimenti da effettuarsi conformemente alle leggi e regolamenti di una Parte contraente sul suo territorio da parte di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente godranno della piena protezione del presente Accordo. Una delle Parti contraenti puo' assoggettare gli investimenti ad una precedente approvazione formale in conformita' alle rispettive leggi e regolamenti. Se e necessaria una procedura di ammissione per effettuare un investimento, tale investimento godra' della protezione del presente Accordo dalla data dell'emissione del documento di ammissione. Le domande per investimenti stranieri nella Repubblica Araba d'Egitto dovranno essere presentate alla General Authority far Arab and Foreign Investments and Free Zones. 2. Addendum articolo 2 a) Piu' particolarmente, quanto segue verra' considerato, sebbene non in via esclusiva, essere "attivita'" nell'ambito del significato del paragrafo 2 dell'articolo 2: l'amministrazione, mantenimento, uso e godimento di un investimento. Le seguenti misure, in particolare, verranno considerate "trattamento meno favorevole" nell'ambito del significato del paragrafo 2 dell'articolo 2 se (saranno) dirette in modo discriminatorio contro cittadini o societa' dell'altra Parte contraente: limitare l'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia o carburante o di mezzi di produzione o funzionamento di qualsiasi tipo, impedire il marketing (compravendita diretta) di prodotti dentro o fuori il Paese, cosi' come qualsiasi altra misura avente effetti simili. b) Il paragrafo 2 dell'articolo 2 non si applichera' all'ingresso, soggiorno e attivita' in qualita' di impiegato. Le misure che debbono essere adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, di sanita' pubblica o moralita' non verranno considerate "trattamento meno favorevole" nell'ambito del significato dell'articolo 2. 3. Addendum articolo 3 Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 si applicheranno anche a qualsiasi misura di esproprio, nazionalizzazione o spoliazione, sia diretta che indiretta, contro investimenti effettuati da cittadini o societa' dell'altra Parte contraente. Esproprio significhera' la privazione di qualsiasi diritto di proprieta' che, per se stesso, o aggiunto ad altri diritti costituisce un investimento. 4. Addendum articolo 4 "Liquidazione" nell'ambito del significato dell'articolo 4 sara' ritenuto includere qualsiasi cessione effettuata al fine di spogliarsi, completamente o in parte, dell'investimento in questione. 5. Addendum articolo 5 In caso di liquidazione volontaria, o qualora l'investitore per ragioni che sfuggono al suo controllo non possa continuare ad investire i fondi trasferiti nella Repubblica Araba di Egitto, il capitale investito, nonche' una certa percentuale, verrebbe completamente trasferito con le dilazioni fissate dalle leggi e regolamenti in vigore nei due Paesi. 6. Addendum articolo 6 Il termine "senza indugio", come da suo significato al paragrafo 1 dell'articolo 6, verra' considerato attuato se il trasferimento e' effettuato entro il periodo di tempo normalmente necessario per il completamento delle formalita' inerenti al trasferimento. Per termine "tasso di cambio", come da suo significato all'articolo 6, si intende il tasso di cambio applicato alle transazioni finanziarie effettuate in valuta liberamente convertibile. 7. Addenda articoli 2 e 8 a) I redditi da investimenti, nonche' i redditi da redditi reinvestiti, godranno della stessa protezione goduta dall'investimento originario. b) Senza pregiudizio degli altri metodi per determinare la cittadinanza, qualsiasi persona in possesso di un passaporto nazionale valido emesso dalle competenti autorita' di una delle Parti contraenti sara' ritenuto essere cittadino (national) di tale Parte contraente. 8. Qualora merci o persone connesse alla realizzazione di investimenti debbano essere trasportate, le Parti contraenti non escluderanno ne' ostacoleranno le imprese di trasporti dell'altra Parte contraente e rilasceranno i necessari permessi per effettuare tali trasporti. Fatto al Cairo il 29 aprile 1975 nella lingua inglese in due copie originali. (Seguono le firme)
Accordo - Allegato 1
ALLEGATO 1 Cairo, 29 aprile 1975 Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Araba di Egitto Eccellenza, Con l'intento di facilitare e promuovere la realizzazione e lo sviluppo di investimenti da parte di cittadini (nationals) o compagnie italiani nella Repubblica Araba di Egitto, il Governo della Repubblica Araba di Egitto concedera' i permessi necessari ai cittadini (nationals) italiani i quali, in relazione ad investimenti da parte di cittadini o societa' italiani, desiderino entrare e stare nella Repubblica Araba di Egitto e svolgervi un'attivita' quali impiegati, salvo che ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di sanita' o pubblica moralita' non giustifichino il contrario. Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. Ismail FAHMY Sua Eccellenza Mariano RUMOR Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica italiana ALLEGATO I Cairo, 29 aprile, 1975 Il Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica italiana Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna che qui di seguito riporto: "Con l'intento di facilitare e promuovere la realizzazione e lo sviluppo di investimenti da parte di cittadini (nationals) o compagnie italiani nella Repubblica Araba di Egitto, il Governo della Repubblica Araba di Egitto concedera' i permessi necessari ai cittadini (nationals) italiani i quali, in relazione ad investimenti da parte di cittadini o societa' italiani, desiderino entrare e stare nella Repubblica Araba di Egitto e svolgervi un'attivita' quali impiegati, salvo che ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di sanita' o pubblica moralita' non giustifichino il contrario". Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. Mariano RUMOR Sua Eccellenza Ismail FAHMY Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Araba di Egitto
Accordo - Allegato 2
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