LEGGE 3 febbraio 1979, n. 68
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro: n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale; n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 8 e 7 delle convenzioni stesse.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention 141
CONVENTION 141 CONVENTION concernant les Organisations de travailleur ruroux et leur role dans le deeveloppement economique et social Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 141 - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE 141 CONVENZIONE concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione; Avendo riconosciuto che, data la loro importanza nel mondo, e' urgente associare i lavoratori agricoli ai compiti di sviluppo economico e sociale, per migliorare in modo durevole ed efficace le loro condizioni di vita e di lavoro; Rilevato che, in numerosi paesi del mondo e particolarmente in quelli in via di sviluppo, la terra viene utilizzata in maniera del tutto insufficiente e la manodopera e' largamente sotto-occupata, e che tali fatti esigono che i lavoratori rurali siano incoraggiati a sviluppare organizzazioni libere, suscettibili di sviluppo e in grado di proteggere e difendere gli interessi dei propri membri e di garantire il loro contributo effettivo allo sviluppo economico e sociale; Considerato che l'esistenza di simili organizzazioni puo' e deve contribuire ad attenuare la carenza persistente di derrate alimentari in varie parti del mondo; Riconoscendo che la riforma agraria e', in molti paesi in via di sviluppo, un fattore essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli e quindi che le organizzazioni di tali lavoratori dovrebbero cooperare e partecipare attivamente al processo di questa riforma; Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti - in particolar modo la convenzione sul diritto di associazione (agricoltura), 1921, la convenzione sulla liberta' sindacale e la tutela del diritto sindacale 1948, e la convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 - le quali affermano il diritto di tutti i lavoratori, compresi quelli rurali, di creare organizzazioni libere e indipendenti, nonche' le disposizioni contenute in numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro applicabili ai lavoratori agricoli, che chiedono tra l'altro che le organizzazioni di lavoratori partecipino alla loro applicazione; Rilevato che le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, in particolare l'Organizzazione internazionale del Lavoro e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dimostrano tutte interesse per la riforma agraria e lo sviluppo rurale; Rilevato che le norme che seguono sono state elaborate in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e che, per evitare doppioni, la cooperazione con tale organizzazione e le Nazioni Unite verra' perseguita, al fine di promuovere e garantire l'applicazione di tali norme; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alle organizzazioni di lavoratori rurali ed al loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitre' giugno millenovecentosettantacinque, la convenzione seguente che sara' denominata Convenzione sulle organizzazioni di lavoratori agricoli, 1975: ARTICOLO 1. La presente Convenzione si applica a tutti i tipi di organizzazioni di lavoratori agricoli, comprese quelle che non sono limitate a questi lavoratori, ma che li rappresentano.
Convenzione 141 - art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "lavoratori agricoli" designa tutte le persone che esercitano, nelle zone rurali, una attivita' agricola, artigianale od altra, assimilata o connessa, sia che si tratti di salariati, o, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, di persone che lavorino in proprio, ad esempio, affittuari agricoli, mezzadri o piccoli coltivatori diretti. 2. La presente Convenzione si applica soltanto a coloro, tra gli affittuari, mezzadri o piccoli coltivatori diretti la cui principale fonte di reddito sia l'agricoltura e che lavorino essi stessi la terra, con il solo ausilio dei familiari o facendo ricorso a terzi a titolo meramente occasionale, e che: a) non occupino manodopera in modo permanente, o; b) non occupino manodopera stagionale numerosa, o; c) non facciano coltivare le loro terre da mezzadri o affittuari.
Convenzione 141 - art. 3
ARTICOLO 3. 1. Tutte le categorie di lavoratori agricoli, siano essi salariati o persone che lavorano in proprio, hanno il diritto, senza previa autorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta, come anche di iscriversi a tali organizzazioni, all'unica condizione di attenersi agli statuti delle organizzazioni stesse. 2. I principi della liberta' sindacale dovranno essere osservati pienamente; le organizzazioni di lavoratori agricoli dovranno essere indipendenti e fondate su basi volontarie, e non dovranno essere sottoposte ad alcuna ingerenza, coercizione o misura repressiva. 3. L'acquisizione della personalita' giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori agricoli non puo' essere subordinata a condizioni tali da mettere in causa l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal presente articolo, i lavoratori agricoli e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti, come pure le altre persone o collettivita' organizzate, a rispettare la legalita'. 5. La legislazione nazionale non dovra' pregiudicare, ne' essere applicata in modo da pregiudicare le garanzie previste dal presente articolo.
Convenzione 141 - art. 4
ARTICOLO 4. Uno degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale dovra' essere quello di facilitare la creazione e lo sviluppo, su base volontaria, di organizzazioni di lavoratori agricoli, forti e indipendenti, quale mezzo efficace per assicurare a detti lavoratori, senza discriminazione - ai sensi della convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958 - la partecipazione allo sviluppo economico e sociale ed il beneficio dei vantaggi che ne derivano.
Convenzione 141 - art. 5
ARTICOLO 5. 1. Onde consentire alle organizzazioni di lavoratori agricoli di svolgere il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, ogni Stato membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' adottare ed attuare una politica diretta ad incoraggiare tali organizzazioni, tra l'altro al fine di eliminare gli ostacoli che si oppongono alla loro creazione, al loro sviluppo ed all'esercizio delle loro lecite attivita', come anche le discriminazioni di natura legislativa e amministrativa di cui le organizzazioni di lavoratori rurali ed i loro membri potrebbero essere oggetto. Ogni Stato membro che abbia ratificato lo presente Convenzione dovra' assicurarsi che la legislazione non ostacoli, tenuto conto delle condizioni proprie del settore rurale, la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni di lavoratori agricoli.
Convenzione 141 - art. 6
ARTICOLO 6. Dovranno essere adottate disposizioni al fine di promuovere la comprensione piu' larga possibile della necessita' di sviluppare le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il contributo che esse possono dare ad un miglioramento delle possibilita' di occupazione e delle condizioni generali di lavoro e di vita nelle zone rurali, nonche' all'incremento ed a una migliore distribuzione del reddito nazionale.
Convenzione 141 - art. 7
ARTICOLO 7. Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.
Convenzione 141 - art. 8
ARTICOLO 8. 1. La presente Convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, questa Convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Convenzione 141 - art. 9
ARTICOLO 9. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale dell'entrata in vigore della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La denunzia avra' effetto dopo un anno dalla data di registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.
Convenzione 141 - art. 10
ARTICOLO 10. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri della Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.
Convenzione 141 - art. 11
ARTICOLO 11. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avra' registrati, conformemente ai precedenti articoli.
Convenzione 141 - art. 12
ARTICOLO 12. Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione, totale o parziale.
Convenzione 141 - art. 13
ARTICOLO 13. 1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 di cui sopra, la denunzia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente Convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e nel suo contenuto, per gli Stati membri che la avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Convenzione 141 - art. 14
ARTICOLO 14. Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nella sua sessantesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il venticinquesimo giorno di giugno 1975. IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, questo ventiseiesimo giorno di giugno 1975.
Convention 142
CONVENTION 142 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 142
CONVENZIONE 142 TRADUZIONE NON UFFICIALE Parte di provvedimento in formato grafico
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