LEGGE 3 febbraio 1979, n. 69

Type Legge
Publication 1979-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso della sessantunesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 della convenzione stessa.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention 144

CONVENTION 144 CONVENTION concernant les consultations tripartites destinees a promouvoir la mise en oeuvre dea normes internationales du travail Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 144 - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE N. 144 CONVENZIONE sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro La Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi nella sua sessantunesima sessione il 2 giugno 1976; Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti - in particolare la convenzione sulla liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949, e la raccomandazione sulla consultazione ai livelli industriale e nazionale, 1960 - che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di creare delle organizzazioni libere ed indipendenti e chiedono che siano adottate delle misure per promuovere efficaci consultazioni a livello nazionale tra le autorita' pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, nonche' le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure da prendere allo scopo di attuarle; Dopo aver esaminato il quarto punto all'ordine del giorno della sessione, dal titolo: "Creazione di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro", e dopo aver deciso l'adozione di alcune proposte relative alle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro; Dopo aver deciso che tali proposte devono assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, il 21 giugno 1976, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976. ARTICOLO 1. Nella presente Convenzione, i termini "organizzazioni rappresentative" significano le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto di liberta' sindacale.

Convenzione 144 - art. 2

ARTICOLO 2. 1. Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad adottare procedure che assicurino consultazioni efficaci tra i rappresentanti del Governo, datori di lavoro e lavoratori sulle questioni relative alle attivita' dell'Organizzazione internazionale del Lavoro enunciate nel paragrafo 1 dell'articolo 5 che segue. 2. La natura e la forma delle procedure previste al paragrafo 1 del presente articolo saranno determinate in ogni Paese, conformemente alla pratica nazionale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative, ove esistano e se tali procedure non sono ancora state fissate.

Convenzione 144 - art. 3

ARTICOLO 3. 1. Ai fini delle procedure previste dalla presente Convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno scelti liberamente dalle loro organizzazioni rappresentative, ove esistano. 2. I datori di lavoro e i lavoratori saranno rappresentati su basi di uguaglianza in seno ad ogni organismo per mezzo del quale le consultazioni avranno luogo.

Convenzione 144 - art. 4

ARTICOLO 4. 1. L'autorita' competente si assumera' la responsabilita' del supporto amministrativo delle procedure previste dalla presente Convenzione. 2. Verranno presi adeguati accordi tra l'autorita' competente e le organizzazioni rappresentative, ove esistano, per il finanziamento di ogni formazione necessaria alle persone che partecipino a tali procedure.

Convenzione 144 - art. 5

ARTICOLO 5. 1. Le procedure previste dalla presente Convenzione dovranno avere per oggetto delle consultazioni su: a) le risposte dei Governi ai questionari sui punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del Lavoro ed i commenti dei Governi sui progetti dei testi che devono essere discussi dalla Conferenza; b) le proposte da presentare all'autorita' o alle autorita' competenti in relazione con la presentazione che deve loro essere fatta delle Convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19 c) il riesame, ad intervalli appropriati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni alle quali non e' stato ancora dato effetto, per prevedere le misure che potrebbero essere adottate al fine di promuovere l'attuazione e la ratifica, a seconda del caso; d) le questioni che possono derivare dai rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del Lavoro in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro; e) le proposte relative alla denuncia di convenzioni ratificate. 2. Al fine di assicurare un adeguato esame delle questioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, delle consultazioni avranno luogo ad intervalli appropriati, fissati di comune accordo, ma almeno una volta all'anno.

Convenzione 144 - art. 6

ARTICOLO 6. Quando appare appropriato, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative, ove esistono, l'autorita' competente redigera' un rapporto annuale sul funzionamento delle procedure previste dalla presente Convenzione.

Convenzione 144 - art. 7

ARTICOLO 7. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 144 - art. 8

ARTICOLO 8. 1. La presente Convenzione sara' vincolante unicamente per i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore Generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore Generale. 3. Successivamente la presente Convenzione entrera' in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Convenzione 144 - art. 9

ARTICOLO 9. 1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' effetto, solo un anno dopo 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 144 - art. 10

ARTICOLO 10. 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, comunicatagli, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Convenzione 144 - art. 11

ARTICOLO 11. Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncie che egli avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.

Convenzione 144 - art. 12

ARTICOLO 12. Ogni qualvolta lo riterra' necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 144 - art. 13

ARTICOLO 13. 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione che preveda una revisione comportera' ipso jure l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 9 sopra enunciato, con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avranno ratificata e che non ratifichino la Convenzione di revisione.

Convenzione 144 - art. 14

ARTICOLO 14. Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantunesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 22 giugno 1976. IN FEDE DI CHE hanno apposto le proprie firme il 23 giugno 1976: (Seguono le firme)

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