LEGGE 7 febbraio 1979, n. 70

Type Legge
Publication 1979-02-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni tra i due Paesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 1974.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere di L. 162.000.000, derivante dall'attuazione del programma di cui all'articolo 2 dell'accordo indicato nel precedente articolo 1, si provvede a carico del capitolo 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1978; all'onere L. 440.000.000, derivante dall'attuazione del programma di cui all'articolo 10 dell'accordo stesso, si provvede a carico del capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1978.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI PANDOLFI - GULLOTTA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DI MALTA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI TRA I DUE PAESI Il presente Accordo viene stipulato tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per le Poste e telecomunicazioni, On.le Sen. Giuseppe Togni (d'ora in avanti denominato Amministrazione italiana) ed il Governo di Malta, rappresentato dal Ministro per lo Sviluppo, Dr. Albert V. Hyzler (d'ora in avanti denominato Amministrazione maltese). Premesso: - che i servizi di telecomunicazioni fra Malta e l'Italia sono attualmente espletati a mezzo del cavo sottomarino telefonico Sicilia-Malta a 36 canali; - che le Parti si propongono di integrare tale collegamento mediante la realizzazione di una nuova arteria in ponte-radio che consenta di fronteggiare le crescenti esigenze di traffico fra i due Paesi, nonche' fra Malta ed i Paesi europei ed extra-europei; - che per i riconosciuti motivi di urgenza ed al fine di migliorare l'espletamento del traffico, in attesa della realizzazione della sopracitata arteria, sono stati gia' presi i seguenti provvedimenti di emergenza da parte dell'Amministrazione italiana, che ha anche curato la fornitura e l'installazione a Malta delle apparecchiature necessarie: a) realizzazione, nel marzo 1971, sul cavo sottomarino esistente, di 12 circuiti per l'espletamento del servizio telefonico semiautomatico fra i due Paesi, previa trasformazione di circuiti manuali gia' attivi, b) attivazione, nel gennaio 1972, di un collegamento radioelettrico per il traffico di Stato, capace di un circuito telefonico e di 4 circuiti telegrafici, che e' necessario definire con il presente Accordo le modalita' per la cessione e le condizioni per l'esercizio dei suddetti impianti; che, su richiesta dell'Amministrazione maltese, e' stata riconosciuta l'opportunita' di consentire al GPO maltese lo svolgimento, quale Paese terminale, del servizio telex e telegrafico internazionale; che e' necessario definire le modalita' di realizzazione e le condizioni di esercizio della gia' citata nuova arteria in ponte radio; che e' altresi' necessario definire e regolarizzare i rapporti tariffari nel campo telefonico, telex e telegrafico; le Parti, in considerazione di quanto sopra detto, convengono quanto segue: Articolo 1 La fornitura e l'installazione in territorio maltese delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dei 12 circuiti telefonici per servizio semi-automatico a mezzo del cavo coassiale sottomarino, di cui in premessa, restano a carico dell'Amministrazione italiana. Le apparecchiature stesse vengono cedute gratuitamente dall'Amministrazione italiana a quella maltese, che assume a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione. L'Allegato 1 riporta l'elenco delle apparecchiature predette e delle relative prestazioni di installazione, del valore complessivo di lire italiane 65.655.939.

Accordo - art. 2

Articolo 2 L'Amministrazione P.T. italiana cedera' gratuitamente alla Amministrazione maltese il materiale elencato nell'Allegato 2, occorrente per la realizzazione e l'esercizio di un centralino telegrafico di commutazione manuale composto di due tavoli d'operatore aventi ciascuno la potenzialita' di 30 linee d'utente e 10 linee internazionali, d'importo complessivo valutato in lire 162 milioni, comprese le spese di spedizione e di installazione.

Accordo - art. 3

Articolo 3 La messa in opera ed attivazione dei terminali di utente (telescriventi, teleinseritori, perforatori, trasmettitori automatici) sara' effettuata a cura e spese dell'Amministrazione maltese. L'esercizio e la manutenzione di tutte le apparecchiature sara' a carico della stessa Amministrazione maltese. I quattro posti telex governativi ora allacciati direttamente alla centrale di Roma verranno invece collegati al centralino telegrafico in questione, all'atto della sua attivazione.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Saranno progettate, costruite, mantenute in efficienza ed esercite fra Malta e l'Italia le seguenti opere: i) un collegamento in ponte radio fra Catania e Naxxar, rispondente alle raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR), con stazione intermedia a Monte Lauro (Siracusa) e stazione terminale lato maltese a Naxxar; il collegamento sara' costituito inizialmente da due fasci (di servizio e di riserva), estensibili a 6, ciascuno di 960 canali telefonici, allocati nella gamma di 2 GHz, con diversita' di spazio; ii) inizialmente, 60 canali telefonici, terminati, lato maltese a Birkirkara; i canali saranno utilizzati per 15 circuiti telefonici semi-automatici uscenti da Malta verso l'Italia, 15 circuiti telefonici semi-automatici entranti a Malta dall'Italia, e per circuiti telefonici manuali e portanti telegrafici, secondo un programma da definire successivamente fra le due Amministrazioni.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Lato italiano: la realizzazione del collegamento in ponte radio prevede la fornitura e l'installazione a Monte Lauro e a S. Gregorio di Catania delle apparecchiature necessarie in locali esistenti gia' dotati di alimentazione, e la fornitura ed installazione a Monte Lauro del traliccio. Lato maltese: la realizzazione del collegamento in ponte radio prevede la fornitura e l'installazione a Naxxar delle apparecchiature, delle antenne e del traliccio necessari, in locale esistente gia' dotato di alimentazione.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Il raccordo fra la stazione terminale del ponte radio di Naxxar e la stazione di Birkirkara verra' realizzata a mezzo di cavo a 8 coppie coassiali di Km. 5,7 circa il cavo che sara' utilizzato anche per le esigenze della rete locale maltese, sara' posato in tubazioni fornite dal Governo maltese e sara' inizialmente equipaggiato con due sistemi di linea a 4 MHz per 960 canali telefonici ciascuno, senza amplificazione intermedia Di conseguenza la parte afferente al collegamento internazionale sara' Sostituita dal 25% del cavo (2 coppie coassiali su 8) e dal 50% dei sistemi di linea (1 sistema a 96 canali su 2).

Accordo - art. 7

Articolo 7 Nella stazione amplificatrice di Birkirkara la terminazione dei 60 canali di tipo telefonico sara' sostituita da apparecchiature multiplex complete di: generatori di frequenze portanti; 1 telaio modem di gruppo primario equipaggiato per 5 gruppi primari, compreso 1 telaio modem di canale equipaggiato per 60 canali; 1 telaio modem di gruppo secondario equipaggiato per un gruppo secondario; dispositivi di regolazione e di inserzione delle frequenze pilota; telai ripartitori.

Accordo - art. 8

Articolo 8 I circuiti telefonici saranno ristradati dalla stazione di Birkirkira alla centrale di Sliema Naxxar a mezzo della rete locale. Nella stazione di Sliema saranno installati traslatori per segnalazione del sistema ad una frequenza fuori banda fonica di tipo italiano, per la realizzazione di 15 circuiti a servizio semiautomatico uscente e 15 a servizio semiautomatico entrante, apparecchiature di chiamata manuale ed i necessari apparati di interfaccia per la rete locale esistente.

Accordo - art. 9

Articolo 9 I circuiti telefonici a servizio semiautomatico e manuale saranno terminati nelle localita' italiane, che verranno definite successivamente in apposito programma, da concordarsi fra le parti contraenti. Saranno mantenuti in servizio i 12 circuiti a servizio semiautomatico gia' attivi. Circuiti diretti per ogni tipo di traffico potranno altresi' essere realizzati con Paesi terzi.

Accordo - art. 10

Articolo 10 L'Amministrazione italiana realizzera' a propria cura e spese la parte del collegamento in ponte radio interessante il territorio italiano. Per le opere programmate in territorio maltese, la spesa complessiva per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature e dei mezzi trasmissivi necessari viene valutata in circa lire italiane 340.000.000 per la parte afferente al collegamento internazionale, ed in circa lire italiane 100.000.000 per la quota parte di cavo coassiale relativa alla rete locale. Il finanziamento di tali opere sara' a carico dell'Amministrazione italiana. Gli eventuali oneri fiscali e diritti di dogana saranno a carico delle parti, ciascuna per le opere realizzate nel proprio territorio, in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Le due Amministrazioni resteranno proprietarie ciascuna delle apparecchiature e delle installazioni messe in opera nel proprio paese ed assumeranno a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria. Per i criteri di manutenzione delle opere realizzate, le parti concordano di riferirsi alle raccomandazioni del CCITT e del CCIR.

Accordo - art. 12

Articolo 12 L'Amministrazione italiana, bandira' apposite gare tra Ditte italiane qualificate sulla base di capitolati tecnici concordati tra le due Amministrazioni, per la realizzazione delle opere previste in territorio maltese e relative alla fornitura e messa in opera della stazione terminale in ponte radio a Naxxar, del cavo coassiale tra Naxxar e Birkirkara, delle apparecchiature multiplex a Birkirkara, e delle apparecchiature di segnalazione automatica, di chiamata manuale e di interfaccia a Sliema. Un apposito comitato tecnico congiunto, formato da rappresentanti delle due Amministrazioni, presiedera' all'aggiudicazione delle gare ed all'esecuzione dei lavori, compresi quelli in fabbrica.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Rappresentanti delle due Amministrazioni effettueranno il collaudo delle forniture e dei lavori.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Le due Amministrazioni faranno del loro meglio affinche' gli impianti che formano oggetto del presente Accordo possano essere attivati entro 20 mesi dall'entrata in vigore dall'Accordo stesso.

Accordo - art. 15

Articolo 15 I circuiti telefonici per il servizio semiautomatico previsti nel presente Accordo consentiranno di realizzare la teleselezione da operatore fra i due Paesi. Successivamente, quando le caratteristiche della rete locale di Malta lo consentiranno, potra' essere introdotta la teleselezione da utente. Potranno altresi' essere attivati, compatibilmente con gli accordi da prendere con i Paesi terzi interessati, servizi di teleselezione da operatrice o da utente in campo sia europeo che intercontinentale, tramite il centro di transito internazionale CT2 di Roma, per cui Malta viene designata come CT3 collegato.

Accordo - art. 16

Articolo 16 L'Amministrazione maltese si impegna ad utilizzare il ponte radio previsto nel presente Accordo come via principale per il traffico internazionale da e per Malta fino al 1 gennaio 1979. I circuiti internazionali esistenti da e per Malta sono esclusi dal presente Accordo. L'Amministrazione italiana si impegna a sua volta a fornire in tempo utile i mezzi ed i servizi operativi occorrenti per assicurare l'inoltro sulla propria rete del traffico di cui al presente articolo e all'articolo 9 del presente Accordo, compresi i circuiti diretti a Paesi terzi in transito per l'Italia. Il pagamento di detti circuiti sara' regolato secondo le Raccomandazioni CEPT o CCITT.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Il collegamento radioelettrico gia' realizzato in via di urgenza, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, restera' in servizio.

Accordo - art. 18

Articolo 18 Fino al 31 marzo 1973 l'Amministrazione italiana assume a proprio totale carico le quote parti di tassa, ad essa ed alle altre Amministrazioni estere dovute dall'Amministrazione maltese, per i telegrammi depositati via telex all'Ufficio telegrafico di Roma per l'inoltro a destinazione. L'Amministrazione maltese rinuncia, fino alla stessa data, alle quote ed essa spettanti per il traffico telegrafico trasmesso a Malta via telex dall'Ufficio telegrafico di Roma.

Accordo - art. 19

Articolo 19 Con effetto del 1 aprile 1973 e fino a quando la tassa terminale di Malta sara' portata al livello adottato da altri Paesi, le disposizioni specificate nel precedente articolo 18 per il servizio telegrafico rimarranno in vigore. Appena la tassa terminale sara' aumentata, verranno applicate le normali tasse di transito e terminali. Le modifiche necessarie verranno introdotte di comune accordo tra le Amministrazioni maltese ed italiana.

Accordo - art. 20

Articolo 20 Fino al 31 marzo 1973 i quattro posti telex allacciati alla centrale telex italiana di Roma vengono considerati a tutti gli effetti quali utenti lontani di detta centrale. L'Amministrazione italiana tuttavia esonera l'Amministrazione maltese dal pagamento di canoni dovuti per i circuiti di raccordo tra Malta e la centrale telex di Roma, valutati in lire 18.288.720 nonche' dagli altri oneri normalmente applicati agli utenti italiani. Sono invece a carico dell'Amministrazione maltese le tasse dovute per il traffico telex in partenza da detti posti ad ovunque destinato. Le tariffe nazionali ed internazionali da applicare alle suddette comunicazioni telex saranno le stesse di quelle corrisposte in lire italiane dagli utenti italiani residenti in Italia. L'Amministrazione italiana provvedera' ad inviare a quella maltese le fatture mensili relative al traffico svolto, il cui pagamento sara' da quest'ultima effettuato trimestralmente entro il mese successivo a quello dell'ultimo invio.

Accordo - art. 21

Articolo 21 A partire dal 1 aprile 1973 viene garantito all'Amministrazione maltese, Centro telecomunicazioni internazionali, lo status di Paese terminale per tutto il traffico telex compreso quello scambiato direttamente fra le due Amministrazioni. In dipendenza di quanto precede si fara' luogo al regolare scambio di contabilita' telex internazionale sia per quanto concerne il traffico terminale che per quello in transito per l'Italia, sulla base di ripartizioni tariffarie, che saranno concordate fra le due Amministrazioni successivamente alla firma del presente Accordo. La procedura, che regola la liquidazione dei conti relativi al traffico telex con Paesi terzi, sara' la seguente: "I conti relativi al traffico europeo verranno liquidati direttamente tra l'Amministrazione maltese e le Amministrazioni europee corrispondenti. Per detto traffico all'Amministrazione italiana verranno accreditate le tasse di transito previste nel paragrafo precedente. I conti relativi al restante traffico telex in transito per l'Italia verranno scambiati con l'Amministrazione italiana, la quale, dal canto suo, provvedera' all'approntamento delle note di credito e di debito con le singole Amministrazioni corrispondenti sulla base delle tasse, stabilite di volta in volta, tra Malta e le Amministrazioni interessate".

Accordo - art. 22

Articolo 22 In ogni caso le condizioni tariffarie praticate dall'Amministrazione italiana a quella maltese non saranno meno favorevoli di quelle attualmente praticate alla "Cable & Wireless" di Malta.

Accordo - art. 23

Articolo 23 Dopo la firma del presente Accordo gli esperti tariffari dei due Paesi si incontreranno per redigere di comune accordo, in base ai principi sopra enunciati, le tabelle relative alla ripartizione delle tasse, per le contabilita' internazionali relative.

Accordo - art. 24

Articolo 24 A richiesta dell'Amministrazione maltese l'Amministrazione italiana inviera' a Malta, a propria cura e spese, propri esperti per addestrare gli operatori maltesi nell'uso degli equipaggiamenti contemplati dal presente Accordo e nel predisporre il Centro P. T. di Malta a funzionare come terminale, compreso l'istradamento del traffico.

Accordo - art. 25

Articolo 25 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. FATTO a Valletta questo 24° giorno di maggio millenovecentosettantaquattro, in quattro originali, due in italiano e due in inglese, tutti egualmente autentici. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana di Malta Giuseppe TOGNI ALBERT V. HYZLER Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Accordo - Allegato 1

ALLEGATO 1 APPARECCHIATURE E PRESTAZIONI GIA FORNITE A) Fornitura e messa in opera a Sliema dei seguenti apparati per 6 circuiti telefonici in servizio semiautomatico entrante e 6 in servizio semiautomatico uscente. Parte di provvedimento in formato grafico B) Fornitura e messa in opera a Valletta delle seguenti apparecchiature per un collegamento radioelettrico comprendente un canale telefonico e quattro canali telegrafici. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato 2

ALLEGATO 2 Equipaggiamenti occorrenti per la realizzazione e l'utilizzazione di un centralino telegrafico di commutazione manuale composto da due tavoli d'operatore tipo P 4/10/30. - Due tavoli d'operatore P4/10/30 ciascuno per 10 linee internazionali e 30 linee d'utente. . . . . . . . . . . L. 22.800.000 - Un alimentatore ± 60 V 50A SIT SIEMENS . . . . . . . . L. 4.000.000 - Un'apparecchiatura di trasmissione . . . . . . . . . . L. 4.600.000 - 60 + 4 telescriventi Olivetti tipo TE315 complete di perforatore e trasmettitore automatico (60 per posti d'utente e 4 per i tavoli d'operatore), compresi 60 teleinseritori . . . . . . . L. 125.200.000 - Costi di spedizione e d'installazione, circa . . . . . L. 5.400.000 Totale circa . . . . L. 162.000.000

Accordo - Allegato 3

ALLEGATO 3 Opere da realizzarsi sul territorio maltese per la costruzione di un ponte radio Malta-Catania e per la terminazione a Malta di 60 circuiti di tipo telefonico. Parte di provvedimento in formato grafico

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