DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 76

Type DPR
Publication 1979-02-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138;

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, e' sostituito dal seguente: "Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lettera f), dello statuto.".

Art. 2

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della regione siciliana. L'amministrazione regionale ha facolta' di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi dello Stato operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale. Uguale facolta' ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione. Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, ed al relativo arredamento.".

Art. 3

Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, come sopra modificato, e' inserito il seguente articolo: "La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in atto in servizio presso gli uffici trasferiti ai sensi del precedente articolo, in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relativo al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione siciliana. Nell'ipotesi che dette norme non siano ancora state emanate il personale comandato, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, e' trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione e' fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio. In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero del lavoro viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.".

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, e' sostituito dal seguente: "Fino a quando non sara' provveduto con legge dello Stato al riordinamento degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nei settori oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale svolge le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato.".

Art. 5

All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, si aggiunge il seguente comma: "Trascorso detto termine senza che sia fatto luogo a tali adempimenti l'amministrazione regionale provvede alla nomina di un componente dei predetti organi in sua rappresentanza.".

Art. 6

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, e' abrogato.

Art. 7

Nulla e' innovato in ordine al primo comma dell'art. 3 ed ai primi due commi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138.

PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1979

Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 22

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