DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. 77
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Guardasigilli di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Il primo e il secondo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Il personale operaio specializzato con qualifica di infermiere, di cui al quinto comma dell'art. 80 della legge n. 354/1975, modificato dall'art. 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge del 10 giugno 1978, n. 271, presta la propria opera presso gli istituti penitenziari previsti all'art. 59 della legge stessa. Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con qualifica di infermiere presso gli istituti di cui al comma precedente, oltre ai requisiti preveduti all'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, e' richiesto anche il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni". L'ultimo comma dello stesso art. 122 e' sostituito dal seguente: "I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di tre mesi presso gli istituti penitenziari di cui alla tabella E della legge n. 740 del 1970 o gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi e minorati psichici".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.
PERTINI BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 23
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