LEGGE 31 marzo 1979, n. 92

Type Legge
Publication 1979-03-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: si applica altresi', sono inserite le seguenti: alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonche'. All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi: Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonche' alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano. A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicita' diversa da quella mensile. Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonche' ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: Art. 3-bis. - Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Art. 2

Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilita' di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si intende riferito alla sola tredicesima mensilita' corrisposta nell'anno 1977. Le norme di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilita' ne' ad altre eventuali mensilita' aggiuntive.

Art. 3

Nei casi in cui le denunce previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse.

Art. 4

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, e' prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979.((1)) Alla stessa data e' prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978.((1))

Art. 5

Le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 6

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonche' imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonche' consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attivita' di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia; d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attivita' di raccolta di prodotti agricoli ((nonche' ad attivita' di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purche' connesse a quella di raccolta)). ((e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attivita')).

Art. 7

Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti. Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.

Art. 8

Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina, di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge. Agli interessati si applica il trattamento previsto dalla nota in calce alla tabella 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - MALFATTI - VISENTINI - PANDOLFI - NICOLAZZI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.