DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979, n. 94

Type DPR
Publication 1979-03-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, disposizioni transitorie e di attuazione del decreto stesso, nonche', ai sensi dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del citato decreto n. 24 in materia di imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Le modificazioni apportate alla disciplina della imposta sul valore aggiunto con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applicano alle operazioni effettuate a partire dalle date indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 3 del decreto stesso, fermo restando il disposto del quarto comma di questo ultimo articolo. In deroga al precedente comma continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, per le seguenti operazioni, effettuate dopo il 31 marzo 1979 in dipendenza di contratti che risultano conclusi anteriormente al 1 febbraio 1979: a) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate al terzo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 8-bis e all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 1981.

Art. 2

Nelle liquidazioni mensili e trimestrali di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, relative al periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 1979, l'imposta detraibile e' calcolata senza operare la riduzione provvisoria prevista nella seconda parte del terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto. La rettifica della detrazione, prevista nell'art. 19-bis aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica per i beni ammortizzabili acquistati o importati dopo il 31 marzo 1979.

Art. 3

I contribuenti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che nell'anno 1978 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, possono avvalersi della facolta' prevista nell'ultimo comma del detto articolo fino al 31 maggio 1979, dandone comunicazione scritta all'ufficio, con effetto dal 1 aprile al 31 dicembre 1979. Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto i contribuenti che si siano avvalsi della predetta facolta' anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono revocare per iscritto la relativa comunicazione. Le cooperative e gli altri organismi associativi di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, possono avvalersi della facolta' di opzione prevista nel quinto comma dello stesso articolo fino al 31 maggio 1979, con effetto dal 1 aprile al 31 dicembre 1979. Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto le cooperative tra produttori agricoli e i relativi consorzi possono revocare per iscritto la dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 1979 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 nel testo vigente fino a tale data. L'opzione fatta ai sensi del secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, esplica effetto, se non revocata, fino al 31 dicembre 1979; la revoca puo' essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 31 maggio 1979 ed ha effetto dal 1 aprile dello stesso anno. I contribuenti che non si siano avvalsi della facolta' di opzione possono esercitarla fino al 31 maggio 1979, con effetto dal 10 aprile al 31 dicembre di tale anno, dandone comunicazione scritta all'ufficio. La comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 36-bis, aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, puo' essere fatta per la prima volta, con effetto dal 1 aprile 1979, entro il 31 maggio di tale anno. La facolta' di opzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere esercitata fino al 31 maggio 1979 con effetto dal 1 aprile 1979 al 31 dicembre 1981.

Art. 4

I soggetti che da data anteriore al 1 aprile 1979 esercitano attivita' che fino al 31 marzo 1979 non rientravano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto devono presentare la dichiarazione di inizio di attivita' entro il 30 aprile 1979. Gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni effettuate nel mese di aprile 1979 dai soggetti di cui al precedente comma possono essere adempiuti entro il successivo mese di maggio, fermo restando il termine stabilito per la liquidazione periodica e il versamento della relativa imposta.

Art. 5

L'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1979 e' calcolata distintamente per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo e per il periodo successivo, secondo le norme applicabili in ciascuno di essi. L'imposta dovuta, o l'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' determinata mediante la somma algebrica delle imposte e delle eccedenze che ne risultano. Le disposizioni del comma precedente non si applicano per i contribuenti che nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1979 non hanno effettuato operazioni la cui disciplina e' stata modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

Art. 6

Alla dichiarazione relativa all'anno 1979 deve essere allegato, con i dati che saranno richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'elenco delle operazioni effettuate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo che secondo la disciplina applicabile in tale periodo non erano soggette a registrazione e che vi sono invece soggette, se effettuate dopo, per effetto delle modificazioni apportate agli articoli da 1 a 4 dello stesso decreto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24. In caso di mancata allegazione dell'elenco si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a duecentomila. La allegazione dell'elenco si considera omessa se i dati in esso contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria non si applica se il contribuente provvede a integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Art. 7

Il terzo e quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, sono sostituiti dai seguenti: "La modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima nota, si applica dal 1 luglio 1979; quella apportata all'art. 29 dello stesso decreto, concernente l'elenco dei fornitori, si applica a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1980; quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980. Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendone compresi nella esenzione gia' prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633".

Art. 8

Le disposizioni del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979 n. 24, non danno luogo a rimborso di imposte pagate ne a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla entrata in vigore dello stesso decreto. Per le violazioni constatate anteriormente al 1 febbraio 1979, qualora la pena pecuniaria non sia stata ancora pagata, il versamento previsto dal quarto comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 puo' essere effettuato entro il 30 giugno 1979.

Art. 9

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