DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 120

Type DPR
Publication 1979-02-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, che agli articoli 23 e 33 ha istituito, rispettivamente, il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali della guardia di finanza; Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Considerata la opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza.

PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1979

Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 8

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