DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. 169
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 641 e 642, recanti disciplina delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: il modo di pagamento della tassa di rilascio di cui alla lettera a) e' variato da "ordinario" in "marche"; alle note a margine e' aggiunto il comma seguente: "Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero: 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 4) dagli indigenti".
Art. 2
L'art. 18 della tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente: "Passaporti". "Atti e documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie. Atti e documenti occorrenti per il rilascio o il rinnovo dei passaporti: a) per coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) per gli indigenti".
Art. 3
Le disposizioni del presente decreto concernenti le agevolazioni tributarie hanno effetto dal 1 gennaio 1974. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 31
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