DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 170

Type DPR
Publication 1979-05-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Nell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio".

Art. 2

Le disposizioni dell'art. 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con il presente decreto, si applicano anche per la determinazione del reddito imponibile dell'ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni stesse hanno effetto anche per gli interessi di mora maturati nei quattro periodi d'imposta precedenti e non iscritti nei relativi bilanci il cui ammontare sia stato accantonato, previa imputazione al conto dei profitti e delle perdite, nel bilancio relativo al periodo d'imposta indicato nel precedente comma ovvero, insieme con gli interessi maturati in tale periodo, nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto senza operare la deduzione degli accantonamenti iscritti nel bilancio allegato alla dichiarazione stessa a fronte degli interessi di mora imputati al conto dei profitti e delle perdite possono, entro un mese dalla predetta data, a pena di decadenza, presentare apposita dichiarazione rettificativa.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1979

Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 32

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