DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 184
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio e industria di Firenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1969, n. 776, con il quale sono state apportate variazioni alla precedente tariffa;
Vista la deliberazione n. 45 del 27 gennaio 1977, con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori;
Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recanti norme in materia di diritti di borsa;
Sulla
proposta del Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura: A) Titoli del debito pubblico _ Titoli delle aziende auto- | nome dello Stato | Titoli emessi da regioni, | province e comuni | Esenti Obbligazioni fondiarie ed | edilizie | B) Titoli garantiti dallo Stato _ Titoli assimilati o pari- _ Diritto fisso L. 100.000, ficati alle obbligazioni _ diritto proporzionale fondiarie ed edilizie _ L. 1.000 per ogni mi- Titoli assimilati o pari- _ liardo di capitale in ficati alle cartelle di _ circolazione credito comunale e _ provinciale _ L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa, in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale gia' quotato.
Art. 2
Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per l'ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1969, n. 776.
PERTINI PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1979
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 377
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