DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 185
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Torino, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276, con il quale, nel modificare la precedente tariffa, e' stata confermata la predetta esenzione;
Vista la deliberazione n. 40 del 1 febbraio 1979, con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori;
Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recanti norme in materia di diritti di borsa;
Sulla
proposta del Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura: A) Titoli del debito pubblico | Titoli delle aziende auto- | nome dello Stato | Titoli emessi da regioni, | Esenti province e comuni | Obbligazioni fondiarie ed | edilizie | B) Titoli garantiti dallo | Stato | Titoli assimilati o parifi- | Diritto fisso L. 100.000, cati alle obbligazioni | diritto proporzionale fondiarie ed edilizie | L. 1.000 per ogni mi- Titoli assimilati o parifi- | liardo di capitale in cati alle cartelle di | circolazione credito comunale e | provinciale | L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa, in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale gia' quotato.
Art. 2
Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per la ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276.
PERTINI PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1979
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 378
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.