DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1979, n. 212

Type DPR
Publication 1979-04-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle modalita' di coordinamento delle attribuzioni riconosciute dalla medesima legge alle amministrazioni interessate all'attuazione delle direttive comunitarie;

Ritenuta la necessita' di dettare le norme di applicazione delle suddette disposizioni;

Riconosciuta altresi' l'esigenza di regolamentare l'attuazione di quanto stabilito all'art. 2 della predetta legge circa ispezioni e controlli di competenza delle amministrazioni sopra specificate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un comitato interministeriale per il coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulle direttive particolari del Consiglio delle Comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, in connessione anche con le norme vigenti in materia di omologazione nazionale prevista dall'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 2

Il comitato di cui al precedente art. 1 e' composto da: un funzionario con qualifica di dirigente generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designato dal Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente; quattro funzionari con qualifica dirigenziale designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri effettivi; quattro funzionari con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri supplenti. Salvo i casi di assenza dei membri effettivi, i membri supplenti partecipano ai lavori del comitato con voto consultivo. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal membro effettivo designato dal Ministero dei trasporti; in tale evenienza il membro supplente designato dallo stesso Ministero partecipa con voto deliberativo. Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede con un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata. La nomina dei componenti del comitato e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno nel quale puo' essere prevista la facolta' di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.

Art. 3

Il comitato di cui al precedente art. 1 decide all'unanimita' dei suoi componenti con voto deliberativo in merito a: 1) il coordinamento dei rapporti tra le amministrazioni preposte alla vigilanza dell'applicazione delle direttive particolari; 2) l'esercizio del controllo della produzione da parte delle amministrazioni interessate ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 572. Laddove sorgano conflitti di competenza tra i Ministeri interessati, il comitato esprime un parere da sottoporre alle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Il comitato di cui al precedente art. 1 formula a maggioranza pareri e proposte su: 1) le modalita' di attuazione delle direttive particolari CEE ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, anche in relazione alla possibilita' di rendere obbligatorie le prescrizioni tecniche delle medesime direttive, a norma di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 9 della stessa legge n. 572/1977; 2) le modalita' di attuazione delle prescrizioni tecniche sulla base degli studi effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 572/1977.

Art. 5

Al comitato di cui al precedente art. 1, anche in connessione con le norme vigenti in materia di omologazione nazionale prevista dall'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono attribuiti i compiti gia' affidati al comitato per l'omologazione delle macchine agricole di cui al decreto interministeriale 16 ottobre 1974 e precisamente: a) coordinare le attivita' inerenti all'omologazione delle macchine agricole ai fini della circolazione su strada, dell'impiego agricolo e della prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da disposizioni nazionali o internazionali; b) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative all'omologazione delle macchine agricole; c) esprimere parere in merito alla idoneita' delle attrezzature degli enti che possono essere autorizzati all'effettuazione delle prescritte prove e verifiche su prototipi o su singoli esemplari di macchine agricole; d) esprimere parere preventivo in ordine alle convenzione relative al regolamento dei rapporti tra le categorie interessate e gli enti interessati di cui al punto c); e) formulare proposte di aggiornamento e di perfezionamento delle metodologie per l'esecuzione delle verifiche o delle prove concernenti l'omologazione delle macchine agricole previste dalla legislazione vigente; f) assolvere tutti gli altri compiti che, in connessione al servizio dell'omologazione delle macchine agricole e alle norme relative alla circolazione su strada, possono essergli affidati dalle amministrazioni interessate.

PERTINI ANDREOTTI - PRETI - NICOLAZZI - MARCORA - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1979

Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 33

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