DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 221
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78, conclusi il 31 gennaio 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e i sindacati scuola confederali, i sindacati autonomi (Snals, Snia, Cisal, Snap, ((Cisas))-Fisafi) e il 2 febbraio 1979 con i rappresentanti della Federazione nazionale Cisnal scuola, con i quali si e' convenuto di corrispondere al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato, e delle istituzioni educative statali, dal 1 gennaio 1979, l'importo annuo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato nelle amministrazioni statali, compreso quello prestato alle dipendenze dei comuni nelle scuole di avviamento professionale, importo che costituisce maturato economico ai fini dell'inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali-retributivi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:
Art. 1
Con decorrenza 1 gennaio 1979, al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente di ruolo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative statali e' corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 dicembre 1978 nelle amministrazioni statali, compreso quello prestato alle dipendenze dei comuni nelle scuole di avviamento professionale statali.
Art. 2
L'importo di cui al precedente art. 1 e' corrisposto nella misura di tanti importi annuali quanti sono gli anni che occorrono, a norma delle vigenti disposizioni, per conseguire il parametro in godimento, con l'aggiunta di due importi annuali per ogni aumento biennale maturato in detto parametro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il personale direttivo della scuola elementare, secondaria ed artistica e quello non docente delle carriere di concetto ed esecutiva con parametri di stipendio terminali 609, 535, 530, 370 e 245, si considera con anzianita' di servizio complessiva pari a sedici anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento. Il medesimo personale direttivo con parametro di stipendio iniziale si considera, agli stessi fini, con un'anzianita' di servizio complessiva pari ad anni sedici diminuiti degli anni di permanenza necessari, a norma delle vigenti disposizioni, per il passaggio dal parametro in godimento a quello terminale del ruolo di appartenenza e maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico attribuito nel parametro in godimento. Gli ispettori tecnici periferici con parametro 600 si considerano agli stessi fini con anzianita' di servizio complessiva pari a ventiquattro anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento. E' fatta salva l'attribuzione degli eventuali maggiori importi spettanti in relazione alla valutazione complessiva del servizio di cui al precedente art. 1. In tale caso si trascura la frazione di anno inferiore a sei mesi. Per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo sono corrisposti due importi annuali per ogni aumento biennale maturato nel parametro in godimento.
Art. 3
I benefici previsti dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711, sono riassorbiti, a decorrere dal 1 gennaio 1979, dai benefici economici da corrispondere ai sensi del presente decreto.
Art. 4
L'importo corrispondente alle L. 9.600 annue, di cui al presente decreto, e' assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. L'importo stesso si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotto nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. E' corrisposto ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Art. 5
Le operazioni connesse alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui al precedente art. 2 sono eseguite direttamente dagli uffici che corrispondono lo stipendio, con le modalita' previste per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 6
Alla copertura della maggiore spesa si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.
PERTINI ANDREOTTI - SPADOLINI - VISENTINI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 37
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