DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 224
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146;
Vista la legge 18 novembre 1975, n. 613;
Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;
Visto l'accordo intervenuto nei giorni 4 e 5 dicembre 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, in merito alla vertenza dei vigili del fuoco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1979 la misura dell'indennita' di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le prestazioni di cui al gruppo I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' elevata a L. 2.500.
Art. 2
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.
PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 35
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