DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 225

Type DPR
Publication 1979-06-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1 luglio 1976-30 giugno 1979 intervenuti l'11 agosto 1978 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil Monopoli e tra il Governo e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dei monopoli di Stato (Andams), con i quali si e' convenuto di corrispondere al personale medesimo dal 1 ottobre 1978 lo importo di L. 800 lorde annue per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze della Amministrazione dei monopoli e l'importo di L. 10.000 mensili lorde; nonche' una integrazione della tredicesima mensilita' dall'anno 1978 costituita dall'anticipazione delle L. 10.000, dalle aggiunzioni senza titolo di complessive L. 45.000 e da una mensilita' dell'indennita' pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1

Con decorrenza dal 1 ottobre 1978 a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e compresi gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, e' corrisposta una somma di L. 800 mensili lorde per ogni anno di effettivo servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione stessa alla data suddetta e una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico. Ai fini della corresponsione delle L. 800 mensili lorde, per anno di effettivo servizio prestato nella posizione di operaio assunto per lavori di carattere stagionale dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, si considera il periodo di duecentosettanta giorni anche non continuativi. A decorrere dall'anno 1978, la tredicesima mensilita' del personale di cui al primo comma e' integrata di L. 55.000 e di una mensilita' dell'indennita' pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, spettante ai singoli dipendenti alla data di liquidazione della tredicesima mensilita'.

Art. 2

Le somme di L. 800 mensili e di L. 10.000 mensili di cui al precedente art. 1 non vengono considerate ai fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, e successive modificazioni.

Art. 3

I miglioramenti economici di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali e sono corrisposti ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi. Le integrazioni della tredicesima mensilita' sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilita' stessa non competa in misura intera.

Art. 4

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - VISENTINI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1979

Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 36

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