DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 226

Type DPR
Publication 1979-06-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;

Visto l'accordo del 5 gennaio 1977 intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, che ha fissato in lire cinquantamila mensili il miglioramento economico pro-capite da assicurare al personale statale per il rinnovo contrattuale 1976-78;

Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, e' stata corrisposta al personale statale, in attuazione del predetto accordo, la somma di lire diecimila mensili, elevata dal 1 febbraio 1977 a lire venticinquemila;

Visto l'accordo del 9 agosto 1978, intervenuto tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e del Sindip, col quale si e' convenuto di corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con esclusione del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali, la somma di lire diecimila mensili lorde a titolo di anticipazione sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78, nonche' una integrazione sulla tredicesima mensilita' a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costituita dall'anticipazione delle lire diecimila, delle aggiunzioni senza titolo di complessive lire quarantacinquemila e da una mensilita' dell'indennita' pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Con decorrenza dal 1 maggio 1978 al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione di quello con qualifiche dirigenziali, e' corrisposta una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78. Ai medesimi dipendenti, per l'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilita' e' corrisposta con le seguenti integrazioni lorde: lire diecimila, di cui al precedente comma; lire quarantacinquemila, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116; una mensilita' dell'indennita' pensionabile, di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728.

Art. 2

I benefici economici, di cui al precedente art. 1, non vengono considerati ai fini di quanto previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Art. 3

L'importo di L. 10.000 mensili si corrisponde in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione ed e' ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Le integrazioni della tredicesima mensilita' sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilita' stessa non competa in misura intera.

Art. 4

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

PERTINI ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1979

Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 39

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