DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1979, n. 250
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 10 - e' aggiunto il seguente comma: "Le forme e le modalita' di rilascio delle quietanze relative ai versamenti effettuati presso gli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 5
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