DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 252
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Vista la delibera 15 luglio 1977, n. 242, con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha adottato lo schema di regolamento concernente la propria organizzazione ed il proprio funzionamento; Considerato che la Corte dei conti - sezione di controllo, con deliberazione 21 dicembre 1978, n. 930, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1978, relativo all'approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; Vista la delibera 6 marzo 1979, n. 507, con la quale la Commissione stessa ha accolto i rilievi formulati dalla Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato l'unito regolamento, che consta di 41 articoli, concernente la organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
PERTINI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 3
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 1
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA. Art. 1. Definizioni Nel presente regolamento: 1) l'espressione "legge n. 216" designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; 2) il termine "Commissione" designa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 3) le dizioni "decreto del Presidente della Repubblica numero 136", "decreto del Presidente della Repubblica n. 137" e "decreto del Presidente della Repubblica n. 138", designano, rispettivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, emanati in attuazione dell'art. 2, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216; 4) il termine "componenti" designa il presidente e i membri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 5) l'espressione "il personale della Commissione" designa il personale dell'Amministrazione dello Stato e quello di enti pubblici, di cui si avvale la Commissione per l'esercizio delle proprie attribuzioni; 6) l'espressione "esperti della Commissione" designa gli estranei alle pubbliche amministrazioni assunti in qualita' di esperti, ai termini dell'art. 2, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 316.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 2
Art. 2. Assunzione delle funzioni Nella prima riunione cui partecipa, il componente di nuova nomina dichiara solennemente, assumendosene la responsabilita', di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 1, terzo comma, sub art. 1, della legge n. 216.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 3
Art. 3. Durata della carica Ciascun componente dura in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina e rimane in funzione fino alla nomina del successore.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 4
Art. 4. Decadenza dall'ufficio La Commissione, esperti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, con deliberazione motivata, le cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti di un proprio componente.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 5
Art. 5. Dimissioni Le dimissioni sono presentate al presidente della Commissione. La Commissione, sentito l'interessato, le trasmette con le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 6
Art. 6. Sostituzione dei componenti In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui agli articoli 4 e 5, il presidente della Commissione ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 7
Art. 7. Attribuzioni del presidente Il presidente rappresenta la Commissione. Sovraintendente a tutti i servizi della Commissione. Fa proposte alla Commissione in ordine all'assunzione degli esperti ed alla utilizzazione del personale. Sottopone alla Commissione per l'approvazione il progetto di bilancio preventivo e del rendiconto annuale della gestione finanziaria. Presenta al Ministro del tesoro la relazione annuale sull'attivita' svolta dalla Commissione. Cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione. Il presidente convoca la Commissione, ne dirige i lavori e ne stabilisce l'ordine. Il presidente esercita ogni altro potere previsto dalla legge e dai regolamenti.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 8
Art. 8. Vicarieta' del presidente In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal componente piu' anziano di nomina o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta', che a sua volta non sia assente o impedito.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 9
Art. 9. Convocazione La convocazione della Commissione e' effettuata mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno e l'invio della relativa documentazione almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. Salvo diversa indicazione la Commissione si riunisce nella sua sede. Nei casi di necessita' ed urgenza la Commissione puo' essere convocata in qualsiasi momento e senza preventiva comunicazione dell'ordine del giorno. Ciascuno dei componenti puo' chiedere, indicandone le ragioni, la convocazione della Commissione con gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro dieci giorni. La Commissione puo' deliberare programmi di lavoro, stabilendo eventualmente anche il calendario delle riunioni.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 10
Art. 10. Riunioni della Commissione Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vicario. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 11
Art. 11. Segreteria delle riunioni Alle riunioni assiste un segretario scelto tra il personale a disposizione, proposto dal presidente e nominato dalla Commissione. Qualora la Commissione lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono svolte dal componente meno anziano in carica presente alla riunione e in caso di pari anzianita' dal componente piu' giovane per eta'.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 12
Art. 12. Verbale delle riunioni Il segretario redige il processo verbale delle riunioni annotando i nomi dei componenti presenti e degli assenti riportando l'ordine del giorno e riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni, e indicando i partecipanti e il risultato delle votazioni. I componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale. I processi verbali delle riunioni della Commissione sono segreti, salvo quanto previsto dall'art. 1, settimo comma, sub art. 1, della legge n. 216, per gli atti deliberativi.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 13
Art. 13. Approvazione dei verbali I processi verbali delle riunioni sono sottoscritti per approvazione dal presidente, dagli altri componenti e dal segretario. Sono raccolti e conservati dalla segreteria della Commissione.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 14
Art. 14. Partecipazione di estranei alla riunione E' in facolta' della Commissione di fare intervenire alle proprie sedute perche' siano sentiti: rappresentanti degli organi locali di borsa ed intermediari di borsa; amministratori, sindaci e direttori generali di societa' ed enti nei cui confronti sono attribuiti alla Commissione poteri di indagine, ispezione, informazione e controllo; rappresentanti o designati dalle pubbliche amministrazioni; persone competenti nelle materie in esame. Le dichiarazioni, notizie, informazioni, dati, atti e documenti forniti dalle persone di cui sopra sono tutelati dal segreto d'ufficio. Dell'audizione degli estranei e delle discussioni svolte con il loro intervento e' redatto un verbale che dia conto dello svolgimento dei lavori e dei risultati acquisiti.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 15
Art. 15. Provvedimenti I provvedimenti della Commissione si distinguono in deliberazioni concernenti le societa' e la borsa ed in deliberazioni concernenti il funzionamento interno e l'organizzazione della Commissione.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 16
Art. 16. Adozione delle deliberazioni Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dai votanti, e comunque con non meno di due voti favorevoli. In caso di parita' prevale il voto del presidente del collegio. Il voto e' palese, salvo quando la deliberazione riguarda i componenti ed il personale addetto alla Commissione.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 17
Art. 17. Pubblicita' delle deliberazioni Salvo che la legge non disponga diversamente le deliberazioni sono pubblicate, per intero o per estratto, nel Bollettino della Commissione. Sino a quando non sara' istituito il Bollettino della Commissione le deliberazioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. E' in facolta' della Commissione stabilire che le deliberazioni, in ragione del loro oggetto, non vengano pubblicate o che la diffusione della loro conoscenza sia assicurata mediante mezzi ulteriori.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 18
Art. 18. Comunicazioni e notificazioni Le delibere della Commissione sono comunicate ai destinatari in esse personalmente nominati in copia conforme all'originale, con lettera consegnata in mani proprie al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o a lui spedita con plico raccomandato con avviso di ricevimento. Quando non sia possibile procedere alla comunicazione nei modi indicati nel comma precedente, per irreperibilita' o rifiuto del destinatario di riceverla, si provvede alla notificazione della delibera. Se l'avviso di ricevimento di cui al primo comma non e' sottoscritto dal destinatario o da persona convivente o addetta al suo ufficio si provveda alla notificazione. Alle comunicazioni e alle notifiche provvede l'ufficio di segreteria della Commissione.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 19
Art. 19. Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio e' autorizzato dalla Commissione, su richiesta motivata ed a spese degli interessati. La Commissione delibera annualmente le tariffe relative al rilascio delle copie di cui al precedente comma.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 20
Art. 20. Comunicazioni alla Commissione Gli atti, le notizie e i chiarimenti che privati, enti e societa' sono tenuti a comunicare alla Commissione vengono depositati negli uffici della stessa o inviati attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnati, in ogni caso, da un elenco in duplice copia, una delle quali e' restituita dalla segreteria per ricevuta. In caso di spedizione l'obbligo s'intende adempiuto nel giorno risultante dalla data del timbro postale. La Commissione puo' stabilire che le comunicazioni di cui al primo comma vengano effettuate in conformita' a schemi e modelli da essa prescritti.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 21
Art. 21. Richiesta di dati e notizie Le richieste di dati, notizie, atti e documenti rivolte dalla Commissione a societa' ed enti sono effettuate per lettera raccomandata e prevedono il termine per l'invio degli elementi o documenti richiesti.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 22
Art. 22. Pubblicita' di dati e notizie di societa' per azioni o di enti commerciali con titoli quotati in borsa La Commissione sentiti gli amministratori degli enti di cui alla lettera a) dell'art. 3, sub art. 1 della legge n. 216, dispone che vengano resi pubblici con le modalita' indicate dalla Commissione stessa i dati e le notizie di cui alla lettera b). La delibera ha efficacia nel decimo giorno dalla sua comunicazione. Ove gli amministratori oppongano nello stesso termine il pregiudizio alla societa' o all'ente, mediante reclamo motivato e corredato della necessaria documentazione, l'efficacia della delibera resta sospesa. Il reclamo e' presentato alla Commissione direttamente o mediante notificazione o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso la Commissione ne rilascia ricevuta; quando il reclamo e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. La Commissione, assunte le opportune informazioni anche avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 21, 23 e 24, e nuovamente sentiti gli amministratori, decide sul reclamo proposto.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 23
Art. 23. Richiesta di collaborazione alle pubbliche amministrazioni Ove occorra acquisire dati, notizie o informazioni da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici ovvero sia necessaria la loro collaborazione, ai sensi dell'art. 1, settimo comma, sub art. 1, della legge n. 216, il presidente ne fa richiesta ai capi delle amministrazioni, dei Corpi di polizia o degli enti competenti.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 24
Art. 24. Assunzione di notizie e chiarimenti mediante audizione personale La Commissione, ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, puo' convocare personalmente amministratori, sindaci revisori e direttori generali di enti e societa' e i soggetti che operano in borsa o esercitano attivita' di intermediazione, dandone congruo preavviso. La Commissione puo' altresi' inviare propri dipendenti o esperti ad assumere notizie e chiarimenti nella sede di enti, societa' e borse. L'incarico e' conferito nelle forme di cui all'art. 26.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 25
Art. 25. Ispezioni e controlli sul funzionamento delle borse Oltre alle funzioni ispettive svolte dai commissari di borsa, e' in facolta' della Commissione eseguire in qualsiasi momento, a mezzo dei componenti o del proprio personale di volta in volta incaricato, ispezioni e controlli sulle singole borse al fine di accertarne il regolare funzionamento nonche' di accertare la regolarita' ed i modi di finanziamento delle operazioni d'intermediazione e negoziazione effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attivita' d'intermediazione.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB- Art. 26
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