DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 259
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; Decreta:
Art. 1
((Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e' sostituito dal seguente: Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato)).
Art. 2
Alle spese per il funzionamento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, lo Stato concorre con gli stanziamenti previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, ed eventuali successive proroghe ed integrazioni. Lo Stato si fa carico, comunque, con contributi straordinari da erogare con legge alla regione autonoma della Sardegna, dell'onere relativo alle spese di funzionamento dell'E.T.F.A.S., con riferimento a quelle effettivamente sostenute dall'ente stesso alla data del 31 dicembre 1978.
PERTINI ANDREOTTI - MARCORA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 12
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