DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 263
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti, delle partecipazioni statali e del tesoro; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 3 settembre 1976, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente dell'art. 33 e dell'art. XVII degli atti stessi: a) convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), in allegato; b) accordo operativo relativo all'Organizzazione di cui alla lettera a), con allegato.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - VISENTINI - NICOLAZZI - PRETI - COLOMBO - BISAGLIA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 9
Convention
CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT) Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli citati nell'accordo. CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT). GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, Considerando il principio enunciato nella risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo cui le nazioni del Mondo debbono poter comunicare al piu' presto possibile per mezzo di satellite su base mondiale e non discriminatoria, Considerando le relative disposizioni del trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresa la luna e gli altri corpi celesti, trattato concluso il 27 gennaio 1967, ed in particolare l'articolo 1, il quale afferma che lo spazio extra-atmosferico deve essere utilizzato a vantaggio e nell'interesse di tutti i Paesi. Tenendo conto del fatto che una parte molto rilevante del commercio mondiale si svolge per via marittima, Consapevoli della possibilita' di migliorare notevolmente il sistema marittimo di soccorso e di sicurezza, e il collegamento tra le navi, e tra queste e le loro compagnie, nonche' tra gli equipaggi o i passeggeri a bordo e le persone a terra, con l'utilizzo dei satelliti, Decisi, a tal fine, a fornire, a vantaggio delle navi di tutti i Paesi facendo ricorso alla tecnica piu' avanzata e piu' appropriata di telecomunicazioni spaziali, i mezzi piu' efficaci e piu' economici, compatibili con l'uso piu' efficace e piu' equo dello spettro delle frequenze radioelettriche e delle orbite dei satelliti, Riconoscendo che un sistema marittimo a satelliti comprende sia le stazioni terrestri mobili e le stazioni terrestri di terra che il settore spaziale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Definizioni Ai fini della presente convenzione: a) l'espressione "Accordo operativo indica l'accordo operativo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)", compreso il suo allegato; b) il termine "Parte" indica uno Stato per il quale la presente convenzione e' entrata in vigore; c) il termine "Firmatario" indica sia una Parte che un organismo designato in conformita' al paragrafo 3) dell'articolo 2, per il quale l'accordo di utilizzazione e' entrato in vigore; d) l'espressione "settore spaziale" indica i satelliti nonche' gli impianti e le attrezzature di ricerca, telemisurazione, telecomando, controllo e di sorveglianza e le installazioni ed attrezzature ad esse connesse, necessarie per il funzionamento di tali satelliti; e) l'espressione "settore spaziale INMARSAT" indica il settore spaziale di cui l'INMARSAT e' proprietaria o locataria; f) il termine "nave" indica un'imbarcazione di qualsiasi tipo usata nell'ambiente marino e include fra l'altro gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, i natanti e le piattaforme non ancorate in permanenza; g) il termine "proprieta'" indica qualsiasi elemento nei confronti del quale possa essere esercitato il diritto di proprieta', ivi inclusi i diritti contrattuali.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. Creazione dell'INMARSAT 1) L'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), cui si fa qui riferimento come l'"Organizzazione", viene creata dalla presente convenzione. 2) L'accordo operativo concluso conformemente alle disposizioni della presente convenzione e' aperto alla firma contemporaneamente a questa. 3) Ogni Parte firma l'accordo operativo o designa un organismo competente, pubblico o privato, sottoposto alla giurisdizione di tale Parte, che firmera' l'accordo operativo. 4) Le amministrazioni e gli organismi delle telecomunicazioni possono, in conformita' con la legge nazionale applicabile, negoziare e concludere direttamente gli appropriati accordi di traffico sull'uso che essi faranno degli impianti delle telecomunicazioni fornite in virtu' della presente convenzione e dell'accordo operativo, nonche' sui servizi destinati al pubblico, sugli impianti, sulla ripartizione dei proventi, e sulle disposizioni commerciali relative.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. Finalita' 1) Finalita' dell'Organizzazione e' porre in essere il settore spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime, contribuendo in tal modo a migliorare le comunicazioni di soccorso, quelle per la salvaguardia della vita umana in mare nonche' l'efficienza e la gestione delle navi, i servizi marittimi di corrispondenza pubblica e le possibilita' di radiointercettazione. 2) L'Organizzazione mira a servire tutte le aree in cui esiste la necessita' di comunicazioni marittime. 3) L'Organizzazione esercitera' le sue attivita' esclusivamente per fini pacifici.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. Rapporti tra una Parte e il suo organismo designato Allorche' il Firmatario e' costituito da un organismo designato da una Parte: a) i rapporti tra la Parte ed il Firmatario sono regolati dal diritto nazionale applicabile; b) la Parte stabilisce le direttive e le istruzioni appropriate e conformi al suo diritto nazionale per assicurare che il Firmatario faccia fronte alle proprie responsabilita'; c) la Parte non e' tenuta a rispondere di obblighi derivanti dall'accordo operativo. La Parte dovra' comunque assicurare che il Firmatario adempia ai propri obblighi all'interno della Organizzazione e non violi gli impegni che la Parte ha accettato in virtu' della presente convenzione o degli accordi internazionali relativi; d) se il Firmatario si ritira o se la sua qualita' di membro viene a cessare, la Parte agira' conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 29 o del paragrafo 6 dell'articolo 30.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. Principi di finanziamento e di gestione dell'Organizzazione 1) Il finanziamento dell'Organizzazione sara' assicurato dai contributi dei Firmatari. Ogni Firmatario ha, nell'Organizzazione un interesse finanziario proporzionale alla propria quota di investimento che verra' determinata conformemente alle disposizioni dell'accordo operativo. 2) Ogni Firmatario contribuisce alle esigenze di capitale dell'Organizzazione e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale conformemente alle disposizioni dell'accordo operativo. 3) L'Organizzazione dovra' operare con una sana base economica e finanziaria, rispettando i principi commerciali riconosciuti.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Messa in funzione del settore spaziale L'Organizzazione puo' essere proprietaria o locataria del settore spaziale.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Accesso al settore spaziale 1) Il settore spaziale INMARSAT dovra' essere aperto all'uso da parte delle navi di tutti i Paesi alle condizioni che saranno decise dal consiglio. Nel fissare tali condizioni, il consiglio non dovra' procedere a discriminazioni tra le navi sulla base della loro nazionalita'. 2) Il consiglio potra', in casi particolari, autorizzare l'accesso al settore spaziale INMARSAT a stazioni terrestri situate su strutture operanti nell'ambiente marino, diverse dalle navi, se e finche' l'utilizzo di tali stazioni di terra non ostacolera' in maniera significativa l'erogazione dei servizi alle navi. 3) Le stazioni terrestri di terraferma comunicanti tramite il settore spaziale INMARSAT dovranno essere su un territorio di terraferma posto sotto la giurisdizione di una parte e saranno interamente di proprieta' delle Parti o degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Il consiglio potra' autorizzare deroghe a tale norma se riterra' che cio' sia nell'interesse dell'Organizzazione.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. Altri settori spaziali 1) Le Parti notificano all'Organizzazione, ove occorra, che si propongono o che una persona dipendente dalla loro giurisdizione si propone di adottare disposizioni per utilizzare o porre in servizio, singolarmente o congiuntamente, installazioni di un settore spaziale distinto per rispondere a certi o a tutti gli obiettivi del settore spaziale INMARSAT al fine di garantirne la compatibilita' sul piano tecnico con il sistema INMARSAT e di evitare che questo subisca danni economici significativi. 2) Il consiglio esprime il suo parere sotto forma di una raccomandazione di carattere non obbligatorio relativa alla compatibilita' tecnica e comunica all'assemblea il suo parere in merito ai danni economici. 3) L'assemblea esprime il suo parere, sotto forma di raccomandazione di carattere non vincolante, entro il termine di nove mesi a partire dalla data in cui e' stata avviata la procedura prevista dal presente articolo. A tal fine puo' essere convocata l'assemblea in sessione straordinaria. 4) Le notificazioni previste al paragrafo 1, compresa la comunicazione delle informazioni tecniche pertinenti e le ulteriori consultazioni con l'Organizzazione tengono conto delle disposizioni pertinenti del regolamento delle comunicazioni radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla messa in opera, all'acquisizione, all'uso o al proseguimento dell'uso di impianti di un settore spaziale separato per fini di sicurezza nazionale, o che erano stati oggetto di un contratto o messi in opera, acquisiti o utilizzati prima della entrata in vigore della presente convenzione.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. Struttura L'Organizzazione comprende i seguenti organismi: a) l'assemblea; b) il consiglio; c) l'organo direttivo posto sotto l'autorita' di un direttore generale.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. Assemblea - Composizione e riunioni 1) L'assemblea si compone di tutte le Parti. 2) L'assemblea si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Sessioni straordinarie vengono convocate su richiesta di un terzo delle Parti o su richiesta del consiglio.
Convenzione - art. 11
Articolo 11. Assemblea - Procedure 1) Ogni Parte disporra' di un voto in assemblea. 2) Ogni decisione relativa a questioni di fondo viene presa a maggioranza di due terzi, mentre ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti. Le Parti che si astengono dalla votazione saranno considerate come non votanti. 3) Ogni decisione in merito al fatto se una data questione sia procedurale o di fondo sara' presa dal presidente. Tale decisione puo' essere annullata da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 4) Per ogni riunione dell'assemblea, il quorum e' costituito dalla maggioranza delle Parti.
Convenzione - art. 12
Articolo 12. Assemblea - Funzioni 1) L'assemblea ha le seguenti funzioni: a) studia ed esamina le attivita', le finalita', la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'Organizzazione; esprime i suoi pareri e presenta al consiglio raccomandazioni a tale proposito; b) essa assicura che le attivita' dell'Organizzazione siano compatibili con la presente convenzione e con gli obiettivi ed i principi della Carta dell'ONU, nonche' con qualsiasi altro trattato dal quale l'Organizzazione decida di essere vincolata; c) essa autorizza, su raccomandazione del consiglio, la messa in funzione di impianti addizionali del settore spaziale il cui scopo speciale o primario sia quello di assicurare servizi di intercettazione radio, di soccorso o di sicurezza. Tuttavia, gli impianti del settore spaziale destinati a fornire servizi di corrispondenza pubblica via mare possono essere utilizzati senza questa autorizzazione per le telecomunicazioni a fini di soccorso, di sicurezza e di intercettazione radio; d) adotta le decisioni richieste da altre raccomandazioni del consiglio ed esprime pareri sui rapporti del consiglio; e) elegge quattro rappresentanti al consiglio in conformita' alle disposizioni del comma b) del paragrafo 1) dell'articolo 13; f) decide questioni relative ai rapporti ufficiali tra l'Organizzazione e gli Stati, siano essi Parti o no, e le organizzazioni internazionali; g) adotta le decisioni relative ad ogni emendamento alla presente convenzione o all'accordo operativo in applicazione rispettivamente dell'articolo 34 della convenzione e dell'articolo XVIII dell'accordo operativo; h) esamina la questione della cessazione della qualita' di membro conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 e prende una decisione in proposito; i) esercita ogni altra funzione conferitale in virtu' di uno qualsiasi degli altri articoli della presente convenzione o dell'accordo operativo. 2) Nello svolgimento delle sue funzioni l'assemblea dovra' tenere conto di tutte le relative raccomandazioni del consiglio.
Convenzione - art. 13
Articolo 13. Consiglio - Composizione 1) Il consiglio si compone di ventidue rappresentanti dei Firmatari secondo le seguenti modalita': a) diciotto rappresentanti di Firmatari o gruppi di Firmatari non altrimenti rappresentati che abbiano convenuto di essere rappresentati in gruppo, e dispongano delle maggiori quote di investimento nell'Organizzazione. Se un gruppo di Firmatari e un singolo Firmatario dispongono di quote di investimento eguali, quest'ultimo ha il diritto di priorita'. Se, per il fatto che due o piu' Firmatari dispongono di quote di investimento eguali, il numero dei rappresentanti il consiglio e' superiore a ventidue, tali Firmatari saranno comunque rappresentati tutti, a titolo eccezionale; b) quattro rappresentanti di Firmatari non altrimenti rappresentati al consiglio, eletti dall'assemblea, indipendentemente dalle loro quote di investimento, in modo da garantire il rispetto del principio di una equa rappresentazione geografica, tenuto debito conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Ogni Firmatario eletto per rappresentare una regione geografica rappresenta ogni Firmatario di quella regione che ha convenuto di essere rappresentata in tal modo e che non sia altrimenti rappresentata al consiglio. Una elezione prende effetto a partire dalla prima riunione del consiglio che segue l'elezione e resta valida fino alla successiva sessione ordinaria dell'assemblea. 2) L'insufficienza del numero dei rappresentanti al consiglio dovuta ad una vacanza non ancora coperta non invalidera' la composizione del consiglio.
Convenzione - art. 14
Articolo 14. Consiglio - Procedura 1) Il consiglio si riunisce tante volte quante siano necessarie al suo buon funzionamento, ma non meno di tre volte all'anno. 2) Il consiglio cerchera' di prendere le sue decisioni all'unanimita'. In mancanza di un accordo unanime, le decisioni saranno adottate nella maniera seguente: ogni decisione concernente questioni di fondo viene adottata a maggioranza dei rappresentanti del consiglio, se tale maggioranza dispone almeno di due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari e gruppi di Firmatari rappresentati al consiglio. Ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice dei rappresentanti presenti e votanti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Ogni controversia in merito al fatto se una data questione sia procedurale o sostanziale e' oggetto di una decisione del presidente del consiglio. Tale decisione puo' essere annullata da un voto di maggioranza dei due terzi dei rappresentanti presenti e votanti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il consiglio puo' adottare una procedura di voto diversa per l'elezione dei membri del suo ufficio. 3) a) Ogni rappresentante dispone di una quota di voti ponderati equivalente alla quota o alle quote di investimento che egli rappresenta. Tuttavia nessun rappresentante puo' utilizzare, a nome di un Firmatario, piu' del 25 per cento del totale dei voti ponderati della Organizzazione, a meno che cio' non avvenga conformemente alle disposizioni previste al comma b) IV) che segue. b) A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi 9, 10 e 12 dell'articolo V dell'accordo operativo, i) se un Firmatario rappresentato in consiglio ha diritto; in virtu' della sua quota di investimento, ad una quota di voti ponderati superiore al 25% del totale dei voti ponderati dell'Organizzazione, egli puo' offrire agli altri Firmatari una parte o la totalita' della sua quota di investimento che superi il suddetto 25 per cento; ii) gli altri Firmatari possono notificare all'Organizzazione che sono disposti ad accettare una parte o la totalita' di questa quota di investimento in eccedenza. Se il totale delle cifre notificate all'Organizzazione non supera l'ammontare disponibile per la ripartizione, il consiglio deve ripartire tale ammontare fra i Firmatari conformemente alle cifre notificate. Se il totale delle cifre notificate supera l'ammontare disponibile per la ripartizione, il consiglio deve ripartire tale ammontare conformemente a modalita' sulle quali i Firmatari che hanno presentato una notifica possono accordarsi oppure, in mancanza di un accordo a tale proposito, in proporzione delle cifre notificate; iii) tale ripartizione deve essere effettuata dal consiglio ogni volta che viene compiuta una determinazione delle quote di investimento conformemente allo articolo V dell'accordo operativo. Le ripartizioni non devono mai portare la quota di investimento di uno qualsiasi dei Firmatari oltre il 25 per cento; iv) nella misura in cui la quota di investimento di un Firmatario eccedente il 25% e offerta per la ripartizione non viene ripartita conformemente alla procedura enunciata nel presente paragrafo, la ponderazione dei voti del rappresentante del Firmatario puo' superare il 25 per cento. c) Nella misura in cui un Firmatario decide di non offrire la sua parte di investimenti eccedente agli altri Firmatari, la corrispondente quota di voti ponderati di quel Firmatario eccedenti il 25% deve essere egualmente ripartita fra tutti gli altri rappresentanti del consiglio. 4) Il quorum necessario per ogni riunione del consiglio sara' costituito dalla maggioranza dei rappresentanti in seno al consiglio stesso, se tale maggioranza costituisce almeno i due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari e gruppi di Firmatari rappresentati al consiglio.
Convenzione - art. 15
Articolo 15. Consiglio - Funzioni Tenendo nella dovuta considerazione i pareri e le raccomandazioni dell'assemblea, il consiglio sara' incaricato di fornire il settore spaziale necessario per realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione nella maniera piu' economica ed efficace conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dell'accordo operativo. Al fine di adempiere a tale compito il consiglio disporra' dei poteri necessari per esercitare tutte le funzioni adeguate, ivi incluse le seguenti: a) determinazione delle esigenze relative alle telecomunicazioni marittime via satellite e adozione delle politiche, dei piani, dei programmi, delle procedure e delle misure relative alla progettazione, messa a punto, costruzione, impianto, acquisizione mediante acquisto o affitto, sfruttamento, mantenimento e utilizzo del settore spaziale INMARSAT, incluse le stipule dei contratti al fine di assicurare tutti i necessari servizi di lancio per rispondere a tali esigenze; b) adozione ed attuazione delle disposizioni relative alla gestione e richiedenti da parte del direttore generale la stipula di contratti per l'esecuzione di funzioni tecniche e di utilizzazione allorche' questo sia vantaggioso per l'Organizzazione; c) adozione di criteri e procedure di approvazione di stazioni terrestri su terraferma, navi e strutture in ambiente marittimo che debbono avere accesso al settore spaziale INMARSAT nonche' di verifica e di sorveglianza del funzionamento di stazioni terrestri aventi accesso a tale settore e che ne facciano uso. Nel caso di stazioni terrestri su navi, i criteri debbono essere abbastanza precisi da consentirne l'uso discrezionale da parte delle autorita' nazionali incaricate della concessione di licenze di utilizzazione, in vista dell'approvazione per tipo; d) presentazione di raccomandazioni all'assemblea conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1) dell'articolo 12; e) presentazione all'assemblea di relazioni periodiche sulle attivita' dell'Organizzazione ed in particolare sulle questioni finanziarie; f) adozione di procedure e norme in materia di stipule di contratti e approvazione di queste conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dell'accordo di utilizzazione; g) adozione della politica finanziaria; approvazione del regolamento finanziario, del bilancio annuale e dei rendiconti finanziari annuali; determinazione periodica dei canoni per l'utilizzo del settore spaziale INMARSAT e adozione di decisioni relative a tutte le altre questioni finanziarie, comprese le quote di investimento e il tetto del capitale, conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dell'accordo operativo; h) determinazione delle disposizioni da adottare per la consultazione su base permanente di organismi riconosciuti dal consiglio come rappresentanti i proprietari di navi, il personale marittimo e altri utenti delle telecomunicazioni marittime; i) designazione di un arbitro nei casi in cui l'Organizzazione sia parte in una procedura di arbitrato; j) esercizio di ogni altra funzione conferitagli da qualsiasi altro articolo della presente convenzione o dell'accordo operativo, nonche' ogni altra funzione idonea a conseguire le finalita' dell'Organizzazione.
Convenzione - art. 16
Articolo 16. Organo direttivo 1) Il direttore generale sara' scelto dal consiglio fra i candidati presentati dalle Parti o dai Firmatari tramite le Parti, con riserva di conferma delle Parti. Il depositario notifichera' immediatamente alle Parti la nomina del direttore generale. La nomina sara' confermala se entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, piu' di un terzo delle Parti non avra' informato per iscritto il depositario di opporsi a tale nomina.Il direttore generale puo' assumere le proprie funzioni subito dopo la nomina e in attesa che questa venga confermata. 2) Il mandato del direttore generale e' di sei anni. Tuttavia il consiglio puo' rimuovere anticipatamente di autorita' il direttore generale. Il consiglio dovra' riferire all'assemblea le ragioni che hanno motivato tale decisione. 3) Il direttore generale e' il funzionario di grado piu' elevato e il rappresentante legale dell'Organizzazione; egli e' responsabile davanti al consiglio e opera sotto l'autorita' di esso. 4) La struttura, gli effettivi e la normativa di impiego dei funzionari, degli impiegati, dei consulenti e di altri consiglieri dell'organo direttivo dovranno essere approvati dal consiglio. 5) Il direttore generale designa i membri dell'organo direttivo. La nomina degli alti funzionari in rapporto diretto con il direttore generale sara' approvata dal consiglio. 6) Il criterio principale nella designazione del direttore generale e degli altri funzionari dell'organo direttivo deve essere l'esigenza di assicurare all'Organizzazione le prestazioni di persone in possesso di elevate qualita' di integrita', di competenza e di efficienza.
Convenzione - art. 17
Articolo 17. Rappresentanza alle riunioni Tutte le Parti e tutti i Firmatari che abbiano il diritto, in virtu' della presente convenzione o dell'accordo operativo, di assistere e/o partecipare alle riunioni dell'Organizzazione debbono essere autorizzate ad assistere e/o partecipare a tali riunioni nonche' ad ogni altra riunione che si svolga sotto gli auspici dell'Organizzazione indipendentemente dal luogo in cui esse si svolgono.Gli accordi presi con qualsiasi paese ospite dovranno essere compatibili con tale obbligo.
Convenzione - art. 18
Articolo 18. Spese inerenti alle riunioni 1) Ogni Parte e ogni Firmatario faranno fronte alle proprie spese di rappresentanza in occasione delle riunioni dell'Organizzazione. 2) Le spese relative a tali riunioni saranno considerate come facenti parte delle spese amministrative dell'Organizzazione; tuttavia l'Organizzazione non terra' alcuna riunione al di fuori della propria sede a meno che l'eventuale ospite non accetti di assumersi le relative spese supplementari.
Convenzione - art. 19
Articolo 19. Fissazione dei canoni di utilizzazione 1) Il consiglio fissera' le unita' di misura applicabili alle varie categorie di utilizzazione del settore spaziale INMARSAT e le aliquote dei canoni per l'utilizzo di detto settore. Tali canoni hanno lo scopo di procurare all'Organizzazione introiti sufficienti a coprire i suoi costi di gestione, di mantenimento e di amministrazione, per costituire il fondo di rotazione che il consiglio puo' giudicare necessario per ammortizzare gli investimenti effettuati dai Firmatari e per il versamento delle somme dovute a titolo di remunerazione del capitale in conformita' alle disposizioni dell'accordo operativo. 2) A tutti i Firmatari di ciascuna categoria di utilizzazione debbono essere applicate le stesse aliquote di canone di utilizzazione. 3) Per gli organismi non Firmatari, autorizzati in base all'articolo 7 ad utilizzare il settore spaziale INMARSAT, il consiglio puo' fissare aliquote di canone di utilizzo diverse da quelle applicabili ai Firmatari. Le quote applicabili agli organismi sopraindicati dovranno essere le stesse per ciascun tipo di utilizzazione.
Convenzione - art. 20
Articolo 20. Stipula dei contratti 1) La politica del consiglio in materia di contratti deve essere tale da incoraggiare, nell'interesse della Organizzazione, una concorrenza su scala mondiale nella fornitura di beni e di servizi. A tal fine: a) i beni ed i servizi necessari all'Organizzazione, sia nel caso di acquisto che di affitto, saranno procurati mediante assegnazione di contratti a seguito di gare d'appalto internazionali pubbliche; b) i contratti saranno attribuiti ai partecipanti che offriranno la migliore combinazione di qualita', prezzo e tempi di consegna ottimali; c) se esistono piu' offerte che presentino eguali combinazioni per qualita', prezzo e tempi di consegna, il consiglio attribuira' l'appalto in maniera da applicare la politica sopra esposta in materia di stipula di contratti. 2) Nei seguenti casi si potra' fare a meno di ricorrere a gare di appalto internazionali pubbliche, come richiesto dalle procedure adottate dal consiglio, a condizione che, cio' facendo, il consiglio incoraggi, conformemente agli interessi dell'Organizzazione, una concorrenza su scala mondiale nella fornitura di beni e di servizi: a) il valore indicativo del contratto non superi i 50.000 dollari statunitensi e, come conseguenza dell'aver rinunciato alla gara d'appalto pubblica, l'attribuzione del contratto non ponga il contraente in una posizione tale da pregiudicare successivamente l'effettivo esercizio da parte del consiglio della politica di stipula dei contratti sopraesposta. Nella misura in cui fluttuazioni dei prezzi mondiali riflesse negli indici dei prezzi relativi lo giustifichino il consiglio potra' rivedere il tetto finanziario; b) la stipula di un contratto verra' effettuata d'urgenza per fare fronte ad una situazione eccezionale; c) dovra' esistere una sola fonte di approvvigionamento rispondente alle esigenze dell'Organizzazione, oppure il numero delle fonti di approvvigionamento dovra' essere cosi' limitato da non rendere ne' possibile ne' vantaggioso per l'Organizzazione sostenere le spese e far trascorrere il tempo necessario per indire una gara d'appalto pubblica internazionale, e con riserva che, nel caso esistano piu' fonti di approvvigionamento queste abbiano la possibilita' di presentare le proprie offerte su basi di eguaglianza; d) le esigenze saranno di natura amministrativa tale che non sara' ne' pratico ne' possibile ricorrere alla procedura delle gare d'appalto internazionali pubbliche; e) la stipula dei contratti e' destinata a prestazioni di servizi personali.
Convenzione - art. 21
Articolo 21. Invenzioni e informazioni tecniche 1) Nel quadro di tutte le opere effettuate da essa o a suo nome e a sue spese, l'Organizzazione acquisira' sulle invenzioni e sulle informazioni tecniche quei diritti, ma nulla piu' di quei diritti che sono necessari nell'interesse comune dell'Organizzazione e dei Firmatari in quanto tali. Nel caso di opere effettuate sotto contratto, tali diritti vengono ottenuti a titolo non esclusivo. 2) Ai fini del paragrafo 1) l'Organizzazione, tenendo conto dei propri principi e obiettivi nonche' delle pratiche industriali generalmente ammesse, nel quadro di lavori che implichino significativi elementi di studio, ricerca o messa a punto dovra' assicurare a se stessa: a) il diritto di avere accesso gratuito a tutte le invenzioni e informazioni tecniche risultanti da tali lavori; b) il diritto di comunicare e di far comunicare tali invenzioni e tali informazioni tecniche alle Parti, ai Firmatari e a chiunque altro dipenda dalla giurisdizione di una Parte, nonche' il diritto di utilizzare, autorizzare o di fare autorizzare Parti, Firmatari o tali altre persone ad utilizzare quelle invenzioni e informazioni tecniche a titolo gratuito in relazione al settore spaziale INMARSAT e a qualsiasi altra stazione terrestre su terraferma o su nave funzionante in collegamento con questa. 3) Nel corso di lavori effettuati sotto contratto, il contraente conserva la proprieta' dei diritti sulle invenzioni e informazioni tecniche risultanti da tale contratto. 4) L'Organizzazione assicurera' inoltre a se stessa il diritto, secondo modalita' e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzare e far utilizzare le invenzioni e le informazioni tecniche direttamente utilizzate nell'esecuzione di lavori effettuati per suo conto ma non inclusi tra quelli previsti al paragrafo 2), nella misura in cui tale utilizzo e' necessario alla ricostituzione o alla modifica di ogni prodotto effettivamente consegnato in virtu' di un contratto finanziato dall'Organizzazione e nella misura in cui la persona che ha eseguito tali lavori sia abilitata ad accordare tali diritti. 5) Il consiglio puo', in casi particolari, derogare dai principi enunciati al comma b) del paragrafo 2) e al paragrafo 4), allorche', nel corso dei negoziati venga dimostrato al consiglio che l'assenza di una tale deroga nuocerebbe agli interessi dell'Organizzazione. 6) Il consiglio puo' inoltre, in casi particolari, quando circostanze eccezionali lo giustifichino, derogare dai principi enunciati al paragrafo 3), allorche' siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) quando sia dimostrato al consiglio che l'assenza di tale deroga sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'Organizzazione; b) quando il consiglio determini che l'Organizzazione deve essere in grado di assicurare la protezione dei brevetti in ogni paese; c) allorche' e nella misura in cui il contraente non sia in grado o non intenda assicurare tale protezione di diritti durante il periodo richiesto. 7) Per quanto riguarda le invenzioni e le informazioni tecniche sulle quali l'Organizzazione abbia acquisito diritti in maniera diversa da quella prevista dal paragrafo 2), essa deve, su richiesta e nella misura in cui e' abilitata a farlo: a) comunicare o far comunicare le dette invenzioni e informazioni tecniche a tutte le Parti e a tutti i Firmatari, con riserva di rimborso di ogni pagamento da essa effettuato o ad essa richiesto nell'esercizio del detto diritto di comunicazione; b) consentire ad ogni Parte o Firmatario il diritto di comunicare o di far comunicare le dette invenzioni e informazioni tecniche a tutti coloro che si trovino sotto la propria giurisdizione nonche' il diritto di utilizzarla e di autorizzare o di far autorizzare tali persone ad utilizzarli: i) a titolo gratuito per quanto riguarda il settore spaziale INMARSAT o qualsiasi altra stazione terrestre su terraferma o su nave operante in collegamento con essa; ii) per ogni altro fine, secondo modalita' e condizioni eque e ragionevoli definite tra i Firmatari, o altre persone sotto la giurisdizione di ogni Parte, e l'Organizzazione o il proprietario delle dette invenzioni e informazioni tecniche o qualsiasi altro organismo o persona autorizzati ed aventi una parte della proprieta' delle dette invenzioni o informazioni tecniche e con riserva di rimborso di ogni pagamento effettuato dall'Organizzazione o ad essa richiesto nell'esercizio dei detti diritti. 8) La comunicazione e l'uso di tutte le invenzioni e informazioni tecniche sulle quali l'Organizzazione ha acquisito ogni diritto, vengono effettuate, per quanto riguarda le loro modalita' e condizioni, senza discriminazione nei confronti di tutti i Firmatari e di altre persone sotto la giurisdizione delle Parti. 9) Nessuna disposizione del presente articolo dovra' impedire all'Organizzazione, se cio' e' auspicabile, di stipulare contratti con persone soggette a leggi e regolamenti nazionali in relazione alla comunicazione di informazioni tecniche.
Convenzione - art. 22
Articolo 22. Responsabilita' Una Parte non e' responsabile in quanto tale degli atti e delle obbligazioni dell'Organizzazione, se non nelle sue relazioni con coloro che non sono Parti o con le persone fisiche o morali che essa rappresenti e unicamente nella misura in cui tale responsabilita' puo' derivare dai trattati in vigore tra la Parte e la non-Parte interessata. Tuttavia, le disposizioni che precedono non proibiscono ad una Parte che sia tenuta, in virtu' di tale trattato, ad indennizzare una non Parte o una persona fisica o morale che essa rappresenti, di invocare i diritti che possano derivare dal detto trattato nei confronti di qualsiasi altra Parte.
Convenzione - art. 23
Articolo 23. Costi esclusi Le imposte sul reddito derivante dalle somme versate dall'Organizzazione ad ogni Firmatario non costituiscono parte delle spese dell'Organizzazione.
Convenzione - art. 24
Articolo 24. Controllo dei conti I conti dell'Organizzazione saranno controllati annualmente da un revisore dei conti indipendente nominato dal consiglio. Ogni Parte o Firmatario ha diritto di prendere visione dei conti dell'Organizzazione.
Convenzione - art. 25
Articolo 25. Personalita' giuridica L'Organizzazione gode di personalita' giuridica ed e' responsabile dei suoi atti e dei suoi obblighi. Ai fini dell'esercizio delle funzioni che le spettano, essa puo' in particolare stipulare contratti, acquistare, affittare, detenere e cedere beni mobili e immobili, nonche' essere parte in un procedimento giudiziario e concludere accordi con Stati od organizzazioni internazionali.
Convenzione - art. 26
Articolo 26. Privilegi ed immunita' 1) Nel quadro delle attivita' autorizzate dalla presente convenzione, l'Organizzazione ed i beni di sua proprieta' sono esonerati in tutti gli Stati Parte della presente convenzione da tutte le imposte nazionali sul reddito e da tutte le imposte dirette nazionali sulle proprieta', da tutti i diritti doganali sui satelliti di telecomunicazione, nonche' sugli elementi e sui pezzi dei detti satelliti che debbano essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel settore spaziale dell'INMARSAT.Ogni Parte si impegna a fare il possibile per fare concedere, in conformita' alla procedura nazionale applicabile, tutte le altre esenzioni fiscali sui redditi e le imposte dirette sui beni nonche' sui diritti doganali se cio' e' auspicabile, tenendo presente il carattere specifico dell'Organizzazione. 2) Tutti i Firmatari che agiscono in quanto tali, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte sul cui territorio e' situata la sede, sono esonerati dall'imposta nazionale sul reddito a titolo delle somme versate dall'Organizzazione nel territorio della detta Parte. 3) a) Appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, l'Organizzazione deve concludere con ogni Parte nel territorio della quale stabilisca la sua sede, altri uffici o installazioni, un accordo che sara' negoziato dal consiglio e approvato dall'assemblea, in relazione ai privilegi ed immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore generale, del suo personale, degli esperti che svolgono missioni per l'Organizzazione e dei rappresentanti delle Parti e dei Firmatari per il periodo in cui si trovano sul territorio del Governo ospite con lo scopo di esercitare le loro funzioni. b) Tale accordo e' indipendente dalla presente convenzione e cessa di avere effetto mediante un accordo tra il Governo ospite e l'Organizzazione, oppure se la sede dell'Organizzazione viene trasferita fuori dal territorio del Governo ospite. 4) Non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, tutte le Parti che non siano quelle che hanno concluso un accordo conformemente al paragrafo 3) concludono un protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore generale, del suo personale, degli esperti che effettuano missioni per l'Organizzazione e dei rappresentanti delle Parti e dei Firmatari per il periodo in cui si trovano sul territorio delle Parti con lo scopo di esercitare le proprie funzioni. Tale protocollo e' indipendente dalla presente convenzione e stabilira' le condizioni per la propria cessazione.
Convenzione - art. 27
Articolo 27. Rapporti con le altre organizzazioni internazionali L'Organizzazione collaborera' con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e con gli organi di essa che si occupano delle utilizzazioni pacifiche dello spazio extra-atmosferico e dell'oceano nonche' con le sue istituzioni specializzate, e con altre organizzazioni internazionali sulle questioni di interesse comune. L'Organizzazione terra' conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. L'Organizzazione rispetta le disposizioni pertinenti della convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed i regolamenti che ne derivano e tiene conto, al momento della progettazione, della messa a punto, della costruzione e della messa in opera del settore spaziale INMARSAT nonche' nelle procedure stabilite per regolamentare lo sfruttamento del settore spaziale INMARSAT e delle stazioni terrestri, delle risoluzioni, delle raccomandazioni e delle procedure pertinenti adottate dagli organi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Convenzione - art. 28
Articolo 28. Notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni Su richiesta dell'Organizzazione la Parte sul territorio della quale e' situata la sede dell'Organizzazione coordina le frequenze da utilizzare per il settore spaziale e, a nome di ogni Parte che vi acconsente, notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni e frequenze da utilizzare a tale scopo e comunica altre informazioni, cosi' come previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni.
Convenzione - art. 29
Articolo 29. Ritiro 1) Ogni Parte o Firmatario possono, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, ritirarsi volontariamente dall'Organizzazione, in qualsiasi momento.Allorche' e' stato deciso sulla base della legislazione nazionale applicabile che un Firmatario puo' ritirarsi, il ritiro del Firmatario viene notificato per iscritto al Depositario dalla Parte che l'ha designato e la notifica comporta accettazione del ritiro della Parte. Il ritiro di una Parte che agisce in quanto tale, comporta il ritiro simultaneo di ogni Firmatario designato dalla Parte, o della Parte stessa in qualita' di Firmatario, a seconda dei casi. 2) Dal momento della ricezione da parte del Depositario della notifica di una decisione di ritiro, la Parte che la notifica ed ogni Firmatario da essa designato, o il Firmatario per conto del quale la notifica viene fatta, a seconda dei casi, cessano di avere qualsiasi diritto di rappresentanza e di voto in seno agli organi dell'Organizzazione quali essi siano, e non incorreranno in nessun obbligo dopo la suddetta ricezione di notifica. II Firmatario che si ritira resta tuttavia tenuto, a meno che il consiglio non decida diversamente in applicazione dell'articolo XIII dell'accordo operativo, a versare la sua parte di contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati dall'Organizzazione prima del ricevimento della notifica ed e' tenuto a far fronte alle responsabilita' derivanti da atti o da omissioni che abbiano preceduto la detta ricezione. Ad eccezione di quanto riguarda tali contributi al capitale e le disposizioni dell'articolo 31 della presente convenzione e dell'articolo XVI dell'accordo operativo, il ritiro prende effetto, e la presente convenzione e/o l'accordo operativo cessano di essere in vigore nei confronti della Parte e/o del Firmatario che si ritira, tre mesi dopo la data di ricevimento da parte del Depositario della notifica menzionata al paragrafo 1). 3) Se un Firmatario si ritira, la Parte che l'ha designato indica un nuovo Firmatario, prima della data in cui il ritiro prende effetto e a partire da quella data, o assume la qualita' di Firmatario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, oppure si ritira. Se a tale data la Parte non ha adottato nessuna misura a tale effetto, essa viene considerata come ritiratasi a partire da quella stessa data. Ogni nuovo Firmatario assume tutti gli obblighi non soddisfatti del precedente Firmatario per quanto riguarda i contributi al capitale e l'obbligo di versare la sua quota-parte di contributi al capitale necessari per far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati dall'Organizzazione dopo la data del ricevimento della notifica e a far fronte altresi' alle responsabilita' derivanti da atti od omissioni successivi a tale data. 4) Se, per una qualsiasi ragione, una Parte desidera sostituirsi al Firmatario da essa designato o desidera nominare un nuovo Firmatario, deve notificare per iscritto la propria decisione al Depositario. L'accordo operativo entrera' in vigore per il nuovo Firmatario e cessera' di esserlo per il Firmatario precedente dal momento in cui il nuovo Firmatario assumera' tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente Firmatario, cosi' come specificato nella ultima frase del paragrafo 3) e firmera' l'accordo operativo.
Convenzione - art. 30
Articolo 30. Sospensione e ritiro obbligatori 1) Non meno di un anno dopo la data in cui l'organo direttivo ha ricevuto notifica scritta che lo informi del fatto che una Parte sembra aver mancato all'adempimento di uno qualsiasi degli obblighi cui e' tenuta in base alla presente convenzione, l'assemblea, dopo aver esaminato ogni osservazione presentata da tale Parte, se constata che effettivamente ha avuto luogo una mancanza di un obbligo e che detta mancanza compromette il buon funzionamento dell'Organizzazione, puo' decidere che tale Parte non sia piu' membro dell'Organizzazione. La convenzione cessa di essere in vigore per la Parte in questione a partire dalla data di tale decisione o da ogni altra data successiva che l'assemblea puo' fissare. L'assemblea puo' essere convocata in sessione straordinaria a tal fine. Il ritiro obbligatorio comporta il simultaneo ritiro di ogni Firmatario designato dalla Parte o dalla Parte nella sua qualita' di Firmatario, a seconda dei casi. L'accordo operativo cessa di essere in vigore per il Firmatario dalla data in cui la presente convenzione cessa di essere in vigore per la Parte interessata, salvo per quanto riguarda i contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati dall'Organizzazione prima di tale ritiro, nonche' alle responsabilita' derivanti da atti od omissioni che l'hanno preceduto, e ad eccezione di quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 31 della presente convenzione e dell'articolo XVI dell'accordo operativo. 2) Se un Firmatario che agisca in quanto tale, non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi cui e' tenuto in virtu' della presente convenzione o dell'accordo operativo, diversi da quelli imposti dal paragrafo 1) dell'articolo III dell'accordo operativo, e se non rimedia a tale inadempienza nei tre mesi successivi alla notifica scritta di una risoluzione del consiglio che prende atto di tale inadempienza, il consiglio, dopo aver esaminato le osservazioni presentate dal Firmatario, e, all'occorrenza, dalla Parte interessata, puo' sospendere i diritti del Firmatario inadempiente. Se, al termine di una ulteriore proroga di tre mesi e dopo esame delle osservazioni presentate dal Firmatario e, all'occorrenza, dalla Parte, il consiglio constata che l'inadempienza permane, l'assemblea puo' decidere, su raccomandazione del consiglio, di privare il Firmatario nella sua qualita' di membro. Il ritiro prende effetto alla data di tale decisione e l'accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti del Firmatario a partire da tale data. 3) Se un Firmatario omette di pagare qualsiasi somma di cui sia debitore conformemente al paragrafo 1) dell'articolo III dell'accordo operativo, nei quattro mesi successivi alla scadenza i diritti del Firmatario, in virtu' della presente convenzione e dell'accordo operativo sono automaticamente sospesi. Se nei tre mesi successivi alla sospensione il Firmatario non ha versato tutte le somme dovute o se la Parte che l'ha designato non ha effettuato una sostituzione conformemente al paragrafo 4) dell'articolo 29, il consiglio, previo esame di ogni osservazione presentata dal Firmatario o dalla Parte che l'ha designato, puo' decidere di ritirare al Firmatario la sua qualita' di membro. A partire dalla data di tale decisione l'accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti del Firmatario. 4) Durante il periodo di sospensione dei diritti di un Firmatario in virtu' dei paragrafi 2) o 3), il Firmatario continua ad assumersi tutti gli obblighi che derivano ad un Firmatario dalla presente convenzione e dall'accordo operativo. 5) Un Firmatario non avra' alcun obbligo dopo che gli sara' stata ritirata la qualita' di membro, salvo l'obbligo di versare la sua parte dei contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima che gli venisse ritirata la qualita' di membro e per far fronte alle responsabilita' derivanti da atti od omissioni precedenti a tale ritiro, e fatto salvo quanto concerne le disposizioni dell'articolo 31 della presente convenzione e dell'articolo XVI dell'accordo operativo. 6) Se ad un Firmatario viene ritirata la qualita' di membro, la Parte che l'ha designato nomina un nuovo Firmatario o assume la qualita' di Firmatario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4) dell'articolo 29, oppure si ritira entro il termine di tre mesi a partire dalla data di tale ritiro e a contare da tale data. Se, allo spirare di tale termine, la Parte non ha adottato nessuna misura a tale effetto, essa e' considerata come ritiratasi alla data del suddetto ritiro e la presente convenzione cessa di essere in vigore nei suoi confronti a decorrere da tale data. 7) Ogni volta che la presente convenzione cessa di essere in vigore nei confronti di una Parte, ogni regolamento finanziario fra l'Organizzazione e ogni Firmatario designato da tale Parte o la Parte nella sua qualita' di Firmatario deve essere effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo XIII dell'accordo operativo.
Convenzione - art. 31
Articolo 31. Composizione delle controversie 1) Ogni controversia fra le Parti, o fra le Parti e l'Organizzazione, in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione deve essere composta mediante negoziato fra le Parti interessate. Se entro il termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento, questo non e' intervenuto, e se le Parti in controversia non hanno accettato di sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia o non hanno approvato un'altra procedura di regolamento, la controversia puo', se le Parti sono consenzienti, essere sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della presente convenzione. Una decisione arbitrale in merito ad una controversia fra Parti o fra Parti e Organizzazione non potra' pregiudicare una decisione presa dall'assemblea in applicazione del paragrafo 1) dell'articolo 30, in base alla quale la convenzione cessi di essere in vigore per una Parte. 2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti, ogni controversia che sorga tra l'Organizzazione e una o piu' Parti in virtu' di accordi conclusi fra di esse, viene sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della presente convenzione, su richiesta di una qualsiasi delle Parti in controversia, se non e' stata risolta mediante negoziato nel termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento. 3) Ogni controversia fra una o piu' Parti e uno o piu' Firmatari che agiscano in quanto tali, in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione o dall'accordo operativo puo' essere sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della presente convenzione, a condizione che la Parte o le Parti e il Firmatario o i Firmatari in causa siano consenzienti. 4) Le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi ad una Parte o ad un Firmatario che abbiano cessato di esserlo, in relazione alle controversie concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dal fatto che sono stati Parti o Firmatari della presente convenzione.
Convenzione - art. 32
Articolo 32. Firma e ratifica 1) La presente convenzione rimane aperta alla firma a Londra fino alla sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione. Tutti gli Stati possono divenire Parti della presente convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure c) adesione. 2) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario. 3) Allorche' diviene Parte della presente convenzione o in qualsiasi momento dopo questa data, uno Stato puo' fare conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, quali sono i registri marittimi sotto la sua autorita' e le stazioni terrestri di terraferma sotto la sua giurisdizione alle quali si applichera' la convenzione. 4) Nessuno Stato diviene Parte della presente convenzione prima di aver firmato l'accordo operativo o prima che l'organismo da esso designato abbia firmato il suddetto accordo. 5) Non possono essere formulate riserve alla presente convenzione ne' all'accordo operativo.
Convenzione - art. 33
Articolo 33. Entrata in vigore 1) La presente convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui gli Stati rappresentanti il 95% delle quote di investimento iniziale sono divenuti Parti della convenzione. 2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ove la presente convenzione non sia entrata in vigore nel termine dei trentasei mesi successivi alla data in cui essa e' stata aperta alla firma, essa non entrera' in vigore. 3) Per uno Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione o adesione della presente convenzione dopo la data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione prendono effetto alla data del deposito dello strumento.
Convenzione - art. 34
Articolo 34. Emendamenti 1) Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente convenzione. I progetti di emendamento vengono sottoposti all'organo direttivo che ne informa le altre Parti e gli altri Firmatari. E' necessario un preavviso di tre mesi prima che il progetto di emendamento venga esaminato dal consiglio che esprimera' il suo parere all'assemblea entro il termine di sei mesi dopo la data di diffusione del progetto. L'assemblea esaminera' il progetto non prima del termine di sei mesi, tenendo conto del parere espresso dal consiglio. L'assemblea puo', in casi particolari, ridurre la durata di tale periodo mediante una decisione adottata conformemente alla procedura prescritta per le questioni di fondo. 2) Ove venga adottato dalla assemblea, l'emendamento entrera' in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento che parte del Depositario della notifica di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, erano Parti e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari, ivi inclusi coloro che non l'hanno accettato.
Convenzione - art. 35
Articolo 35. Depositario 1) Depositario della presente convenzione sara' il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. 2) Il Depositario informa al piu' presto possibile tutti gli Stati che firmano la convenzione o che aderiscono ad essa e tutti i Firmatari: a) di ogni firma della convenzione; b) del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) dell'entrata in vigore della convenzione; d) dell'adozione di ogni emendamento alla convenzione e dell'entrata in vigore di esso; e) di ogni notifica di ritiro; f) di ogni sospensione e di ogni ritiro obbligatorio; g) delle altre notifiche e comunicazioni aventi relazione con la presente convenzione. 3) Al momento dell'entrata in vigore della convenzione il Depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione. (1) FATTO a Londra il 3 settembre 1976 in lingua inglese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Depositario che ne inviera' una copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale sulla creazione di un sistema marittimo internazionale a satelliti e al Governo di ogni altro Stato che firmi la convenzione o che vi aderisca. ------------ (*) La lista delle firme non e' riprodotta.
Allegato - art. 1
ALLEGATO PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DELLA CONVENZIONE ED ALL'ARTICOLO XVI DELL'ACCORDO OPERATIVO. Articolo 1. Le controversie suscettibili di composizione in applicazione dell'articolo 31 della convenzione o dell'articolo XVI dell'accordo operativo saranno sottoposte ad un tribunale arbitrale composto di tre membri.
Allegato - art. 2
Articolo 2. Ogni attore o gruppo di attori che desideri sottoporre ad arbitrato una controversia trasmettera' ad ogni convenuto ed all'organo direttivo un fascicolo contenente: a) una descrizione completa della controversia, le ragioni per le quali ad ogni convenuto viene chiesto di partecipare allo arbitrato e le misure richieste; b) le ragioni per le quali l'oggetto della controversia e' di competenza del tribunale e le ragioni per le quali detto tribunale deve onorare la richiesta presentata ove esso si pronunci a favore della Parte attrice; c) un esposizione che spieghi i motivi per cui la Parte attrice non ha potuto comporre la controversia mediante vie amichevoli o tramite mezzi diversi dell'arbitrato; d) la prova dell'accordo o del consenso delle Parti quando questo e' una condizione di ricorso alla procedura di arbitrato; e) il nome della persona designata dalla Parte attrice a far parte del tribunale. L'organo direttivo fornisce senza indugio un esemplare del fascicolo a ciascuna delle Parti e a ciascuno dei Firmatari.
Allegato - art. 3
Articolo 3. 1) Nei sessanta giorni che seguono la data di ricezione da parte di tutti i convenuti degli esemplari del fascicolo di cui all'articolo 2, questi designano collettivamente un persona a far parte del tribunale. Nello stesso periodo di tempo i convenuti possono, congiuntamente o singolarmente, fornire ad ogni Parte e all'organo direttivo un documento contenente la loro risposta, individuale o collettiva, agli esposti di cui allo articolo 2 e comprendente ogni domanda riconvenzionale che promani dall'oggetto della controversia. 2) Nei trenta giorni successivi alla loro designazione i due membri del tribunale si consultano per la scelta di un terzo arbitro. Questi non deve avere la medesima nazionalita' di una delle Parti in controversia, non deve risiedere sul territorio di una delle Parti ne' deve essere al servizio di alcuna di esse. 3) Ove l'una o l'altra parte non designi un arbitro nei termini previsti o se il terzo arbitro non viene nominato nei tempi previsti, il presidente della Corte internazionale di giustizia o, se egli ne e' impedito ovvero abbia la medesima nazionalita' di una Parte in controversia, il vice-presidente o, se questi ne e' impedito o ha la medesima nazionalita' di una qualunque delle Parti, il giudice piu' anziano che non abbia la stessa nazionalita' di una qualunque delle Parti in controversia puo' su richiesta di una delle Parti, nominare un arbitro o piu' arbitri, secondo i casi. 4) Il terzo arbitro assume le funzioni di presidente del tribunale. 5) Il tribunale e' costituito subito dopo la nomina del suo presidente.
Allegato - art. 4
Articolo 4. 1) Ove si produca una vacanza in seno al tribunale per ragioni che il presidente o i membri del tribunale rimasti in carica ritengono indipendenti dalla volonta' delle Parti o compatibili con il buon svolgimento della procedura di arbitrato, tale vacanza viene coperta conformemente alle seguenti disposizioni: a) se la vacanza deriva dal ritiro di un membro nominato da una Parte, questa sceglie un sostituito entro i dieci giorni successivi alla vacanza; b) se la vacanza risulta dal ritiro del presidente o di un altro membro nominato conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 3, si procedera' alla scelta di un sostituto secondo le modalita' previste rispettivamente dai paragrafi 2) e 3) dell'articolo 3. 2) Se in seno al tribunale si verifica una vacanza per qualsiasi altra ragione e se non si e' provveduto a coprire una vacanza verificatasi nelle condizioni previste al paragrafo 1), i membri del tribunale rimasti in carica possono, su richiesta di una delle Parti, continuare la procedura ed emettere la sentenza.
Allegato - art. 5
Articolo 5. 1) Il tribunale decide la data e il luogo delle proprie sedute. 2) I dibattiti si svolgono a porte chiuse e tutti i documenti ed atti presentati al tribunale sono confidenziali. Tuttavia possono assistere ai dibattiti e ricevere comunicazioni di tutti i documenti ed atti presentati l'Organizzazione e ogni Parte che abbia designato un Firmatario il quale e' parte nella controversia. Allorche' l'Organizzazione e' parte nel procedimento tutte le Parti e tutti i Firmatari possono assistervi e ricevere comunicazione di tutti i documenti e atti presentati. 3) In caso di disaccordo in merito alla competenza del tribunale, questo esaminera' in via prioritaria tale questione. 4) Il procedimento si svolge per iscritto e ogni Parte e' abilitata a presentare prove scritte a sostegno delle proprie argomentazioni di fatto e di diritto. Tuttavia, ove il tribunale lo ritenga opportuno si potra' procedere alla presentazione di argomentazioni verbali e alla escussione di testi. 5) Il procedimento inizia con la presentazione del promemoria della Parte attrice che contiene le sue argomentazioni, la descrizione dei fatti relativi con prove a sostegno e i principi giuridici invocati. Il promemoria della Parte attrice e' seguito da una contromemoria della Parte convenuta. La Parte attrice puo' presentare una replica alla contromemoria della Parte convenuta che puo' presentare una controreplica. Ulteriori argomentazioni potranno essere presentate solo ove il tribunale lo ritenga necessario. 6) Il tribunale ascoltera' le domande riconvenzionali traenti origine direttamente dall'oggetto della controversia ed emettera' un giudizio su tali domande ove esse siano di sua competenza cosi' come indicato all'articolo 31 della convenzione e all'articolo XVI dell'accordo operativo. 7) Se nel corso del procedimento le Parti giungono ad un accordo, il tribunale lo registrera' agli atti sotto forma di una decisione emessa con il consenso delle Parti. 8) In ogni momento del procedimento il tribunale puo' porre termine ad esso se decide che la controversia oltrepassa i limiti della sua competenza cosi' come essa e' definita dall'articolo 31 della convenzione e dall'articolo XVI dell'accordo operativo. 9) Le delibere del tribunale sono segrete. 10) Le decisioni del tribunale vengono rese e motivate per iscritto. Esse debbono essere approvate da almeno due membri del tribunale. Un membro in disaccordo con la decisione emessa puo' presentare la propria opinione separatamente per iscritto. 11) Il tribunale comunica la propria decisione all'organo direttivo che la comunica a tutte le Parti e a tutti i Firmatari. 12) Il tribunale puo' adottare le norme di procedura complementari necessarie allo svolgimento dell'arbitrato; tali norme debbono essere compatibili con quelle stabilite dal presente allegato.
Allegato - art. 6
Articolo 6. Se una Parte non agisce, l'altra Parte puo' chiedere al tribunale di pronunciarsi sulla base del promemoria che essa ha presentato. Prima di pronunciarsi il tribunale deve assicurarsi che il caso sia di sua competenza e che la questione sia fondata di fatto e di diritto.
Allegato - art. 7
Articolo 7. 1) Ogni Parte il cui Firmatario designato e' Parte in una controversia ha il diritto di intervenire e di divenire anche essa Parte nella controversia. Tale intervento deve essere notificato per iscritto al tribunale e altre Parti in controversia. 2) Ogni altra Parte, ogni Firmatario e l'Organizzazione possono chiedere al tribunale l'autorizzazione ad intervenire e a divenire egualmente Parti nella controversia. Il tribunale accettera' la richiesta ove stabilisca che l'attore ha un interesse sostanziale nel caso.
Allegato - art. 8
Articolo 8. Il tribunale puo' nominare degli esperti per assisterlo, su richiesta di una Parte in controversia o di propria iniziativa.
Allegato - art. 9
Articolo 9. Ogni Parte, ogni Firmatario e l'Organizzazione forniscono tutte le informazioni che il tribunale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, riterra' necessarie allo svolgimento del procedimento e alla composizione della controversia.
Allegato - art. 10
Articolo 10. In attesa di emettere una sentenza, il tribunale puo' indicare tutte le misure cautelative necessarie per salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti in causa.
Allegato - art. 11
Articolo 11. 1) La decisione del tribunale, adottata in conformita' al diritto internazionale, dovra' basarsi su: a) la convenzione e l'accordo operativo; b) i principi del diritto generalmente riconosciuti. 2) La decisione del tribunale, ivi compresa ogni composizione amichevole tra le Parti in causa in applicazione del paragrafo 7) dell'articolo 5 del presente allegato, sara' vincolante per tutte le Parti in causa le quali debbono conformarvisi in buona fede. Allorche' l'Organizzazione e' parte in una controversia e il tribunale decide che una decisione adottata da un qualsiasi organo dell'Organizzazione e' nulla e da considerarsi non avvenuta in quanto non e' stata autorizzata ne' dalla convenzione ne' dall'accordo operativo o in quanto non e' conforme a questi, la decisione del tribunale sara' vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari. 3) Ove intervenga una controversia sul significato o sulla portata della sentenza il tribunale che l'ha pronunciata ne stabilira' l'interpretazione si; richiesta di ogni Parte in causa.
Allegato - art. 12
Articolo 12. A meno che il tribunale non decida altrimenti in ragione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, ivi inclusa la remunerazione dei suoi membri saranno sostenute in maniera uguale da entrambe le Parti. Allorche' esiste piu' di una Parte attrice o piu' di una Parte convenuta, il tribunale ripartisce le rispettive spese fra attori o convenuti. Allorche' l'Organizzazione e' parte in una controversia, la sua quota spese in relazione all'arbitrato viene considerata una spesa amministrativa dell'Organizzazione.
Accordo - art. I
ACCORDO OPERATIVO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT) I FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO OPERATIVO Considerando che gli Stati Parti della convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) si impegnano nella suddetta convenzione a firmare il presente accordo operativo o a designare un organismo competente per firmarlo. Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Definizioni 1) Ai fini del presente accordo: a) il termine "convezione" indica la convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), compreso il suo allegato; b) il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) creata dalla convenzione; c) il termine "ammortamento" comprende il deprezzamento ma non la remunerazione del capitale. 2) Le definizioni dell'articolo primo della convenzione si applicano al presente accordo.
Accordo - art. II
Articolo II. Diritti e obblighi dei Firmatari 1) Ogni Firmatario acquisisce i diritti attribuiti ai Firmatari dalla convenzione e dal presente accordo e si impegna ad adempiere agli obblighi cui e' tenuto ai sensi di questi due strumenti. 2) Ogni Firmatario agisce conformemente a tutte le disposizioni della convenzione e del presente accordo.
Accordo - art. III
Articolo III. Contributi al capitale 1) Ogni Firmatario contribuisce alle richieste di capitale dell'Organizzazione in proporzione della sua quota di investimento e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale alle condizioni fissate dal consiglio conformemente alle disposizioni della convenzione e del presente accordo. 2) Sono compresi nelle richieste di capitale: a) tutti i costi diretti e indiretti relativi alla progettazione, alla messa a punto, all'acquisizione, alla costruzione e alla messa in opera del settore spaziale INMARSAT, all'acquisizione di diritti contrattuali acquisiti mediante locazione, nonche' agli altri beni della Organizzazione; b) i fondi ritenuti necessari per coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione dell'Organizzazione, in attesa che essa disponga di redditi per far fronte a tali costi tenuto conto del paragrafo 3 dell'articolo VIII; c) i pagamenti dovuti dai Firmatari in applicazione dell'articolo XI. 3) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal consiglio sara' aggiunto ad ogni somma non pagata alla scadenza fissata dal consiglio. 4) Se l'ammontare totale dei contributi al capitale che i Firmatari sono tenuti a versare nel corso di un esercizio finanziario qualsiasi supera del 50% il limite fissato in applicazione dell'articolo IV durante il periodo che precede la prima determinazione delle quote di investimento, fondata sull'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT conformemente alle disposizioni dell'articolo V, il consiglio prevede l'adozione di altre misure, tra cui il ricorso ad uno scoperto finanziario provvisorio per consentire a quei Firmatari che lo desiderino, di scaglionare il pagamento dei contributi supplementari nel corso degli anni successivi. Il consiglio determinera' il tasso di interesse da applicarsi in tali casi tenendo conto delle spese supplementari sostenute dall'Organizzazione.
Accordo - art. IV
Articolo IV Limitazione del capitale Il totale dei contributi netti dei Firmatari al capitale e dell'ammontare degli impegni contrattuali di capitale dell'Organizzazione e' sottoposto ad un limite. Tale somma dovra' essere pari all'ammontare cumulativo dei contributi al capitale versati dai Firmatari in applicazione dell'articolo III, diminuito dell'ammontare cumulativo del capitale che e' stato loro rimborsato in virtu' del presente accordo ed aumentato dell'ammontare inevaso degli impegni contrattuali di capitale della Organizzazione. Il limite iniziale e' fissato a 200 milioni di dollari statunitensi. Il consiglio avra' il potere di modificare tale limite.
Accordo - art. V
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