DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 263
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti, delle partecipazioni statali e del tesoro; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 3 settembre 1976, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente dell'art. 33 e dell'art. XVII degli atti stessi: a) convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), in allegato; b) accordo operativo relativo all'Organizzazione di cui alla lettera a), con allegato.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - VISENTINI - NICOLAZZI - PRETI - COLOMBO - BISAGLIA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 9
Convention
CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT) Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli citati nell'accordo. CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT). GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, Considerando il principio enunciato nella risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo cui le nazioni del Mondo debbono poter comunicare al piu' presto possibile per mezzo di satellite su base mondiale e non discriminatoria, Considerando le relative disposizioni del trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresa la luna e gli altri corpi celesti, trattato concluso il 27 gennaio 1967, ed in particolare l'articolo 1, il quale afferma che lo spazio extra-atmosferico deve essere utilizzato a vantaggio e nell'interesse di tutti i Paesi. Tenendo conto del fatto che una parte molto rilevante del commercio mondiale si svolge per via marittima, Consapevoli della possibilita' di migliorare notevolmente il sistema marittimo di soccorso e di sicurezza, e il collegamento tra le navi, e tra queste e le loro compagnie, nonche' tra gli equipaggi o i passeggeri a bordo e le persone a terra, con l'utilizzo dei satelliti, Decisi, a tal fine, a fornire, a vantaggio delle navi di tutti i Paesi facendo ricorso alla tecnica piu' avanzata e piu' appropriata di telecomunicazioni spaziali, i mezzi piu' efficaci e piu' economici, compatibili con l'uso piu' efficace e piu' equo dello spettro delle frequenze radioelettriche e delle orbite dei satelliti, Riconoscendo che un sistema marittimo a satelliti comprende sia le stazioni terrestri mobili e le stazioni terrestri di terra che il settore spaziale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Definizioni Ai fini della presente convenzione: a) l'espressione "Accordo operativo indica l'accordo operativo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)", compreso il suo allegato; b) il termine "Parte" indica uno Stato per il quale la presente convenzione e' entrata in vigore; c) il termine "Firmatario" indica sia una Parte che un organismo designato in conformita' al paragrafo 3) dell'articolo 2, per il quale l'accordo di utilizzazione e' entrato in vigore; d) l'espressione "settore spaziale" indica i satelliti nonche' gli impianti e le attrezzature di ricerca, telemisurazione, telecomando, controllo e di sorveglianza e le installazioni ed attrezzature ad esse connesse, necessarie per il funzionamento di tali satelliti; e) l'espressione "settore spaziale INMARSAT" indica il settore spaziale di cui l'INMARSAT e' proprietaria o locataria; f) il termine "nave" indica un'imbarcazione di qualsiasi tipo usata nell'ambiente marino e include fra l'altro gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, i natanti e le piattaforme non ancorate in permanenza; g) il termine "proprieta'" indica qualsiasi elemento nei confronti del quale possa essere esercitato il diritto di proprieta', ivi inclusi i diritti contrattuali.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. Creazione dell'INMARSAT 1) L'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), cui si fa qui riferimento come l'"Organizzazione", viene creata dalla presente convenzione. 2) L'accordo operativo concluso conformemente alle disposizioni della presente convenzione e' aperto alla firma contemporaneamente a questa. 3) Ogni Parte firma l'accordo operativo o designa un organismo competente, pubblico o privato, sottoposto alla giurisdizione di tale Parte, che firmera' l'accordo operativo. 4) Le amministrazioni e gli organismi delle telecomunicazioni possono, in conformita' con la legge nazionale applicabile, negoziare e concludere direttamente gli appropriati accordi di traffico sull'uso che essi faranno degli impianti delle telecomunicazioni fornite in virtu' della presente convenzione e dell'accordo operativo, nonche' sui servizi destinati al pubblico, sugli impianti, sulla ripartizione dei proventi, e sulle disposizioni commerciali relative.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. Finalita' 1) Finalita' dell'Organizzazione e' porre in essere il settore spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime, contribuendo in tal modo a migliorare le comunicazioni di soccorso, quelle per la salvaguardia della vita umana in mare nonche' l'efficienza e la gestione delle navi, i servizi marittimi di corrispondenza pubblica e le possibilita' di radiointercettazione. 2) L'Organizzazione mira a servire tutte le aree in cui esiste la necessita' di comunicazioni marittime. 3) L'Organizzazione esercitera' le sue attivita' esclusivamente per fini pacifici.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. Rapporti tra una Parte e il suo organismo designato Allorche' il Firmatario e' costituito da un organismo designato da una Parte: a) i rapporti tra la Parte ed il Firmatario sono regolati dal diritto nazionale applicabile; b) la Parte stabilisce le direttive e le istruzioni appropriate e conformi al suo diritto nazionale per assicurare che il Firmatario faccia fronte alle proprie responsabilita'; c) la Parte non e' tenuta a rispondere di obblighi derivanti dall'accordo operativo. La Parte dovra' comunque assicurare che il Firmatario adempia ai propri obblighi all'interno della Organizzazione e non violi gli impegni che la Parte ha accettato in virtu' della presente convenzione o degli accordi internazionali relativi; d) se il Firmatario si ritira o se la sua qualita' di membro viene a cessare, la Parte agira' conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 29 o del paragrafo 6 dell'articolo 30.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. Principi di finanziamento e di gestione dell'Organizzazione 1) Il finanziamento dell'Organizzazione sara' assicurato dai contributi dei Firmatari. Ogni Firmatario ha, nell'Organizzazione un interesse finanziario proporzionale alla propria quota di investimento che verra' determinata conformemente alle disposizioni dell'accordo operativo. 2) Ogni Firmatario contribuisce alle esigenze di capitale dell'Organizzazione e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale conformemente alle disposizioni dell'accordo operativo. 3) L'Organizzazione dovra' operare con una sana base economica e finanziaria, rispettando i principi commerciali riconosciuti.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Messa in funzione del settore spaziale L'Organizzazione puo' essere proprietaria o locataria del settore spaziale.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Accesso al settore spaziale 1) Il settore spaziale INMARSAT dovra' essere aperto all'uso da parte delle navi di tutti i Paesi alle condizioni che saranno decise dal consiglio. Nel fissare tali condizioni, il consiglio non dovra' procedere a discriminazioni tra le navi sulla base della loro nazionalita'. 2) Il consiglio potra', in casi particolari, autorizzare l'accesso al settore spaziale INMARSAT a stazioni terrestri situate su strutture operanti nell'ambiente marino, diverse dalle navi, se e finche' l'utilizzo di tali stazioni di terra non ostacolera' in maniera significativa l'erogazione dei servizi alle navi. 3) Le stazioni terrestri di terraferma comunicanti tramite il settore spaziale INMARSAT dovranno essere su un territorio di terraferma posto sotto la giurisdizione di una parte e saranno interamente di proprieta' delle Parti o degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Il consiglio potra' autorizzare deroghe a tale norma se riterra' che cio' sia nell'interesse dell'Organizzazione.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. Altri settori spaziali 1) Le Parti notificano all'Organizzazione, ove occorra, che si propongono o che una persona dipendente dalla loro giurisdizione si propone di adottare disposizioni per utilizzare o porre in servizio, singolarmente o congiuntamente, installazioni di un settore spaziale distinto per rispondere a certi o a tutti gli obiettivi del settore spaziale INMARSAT al fine di garantirne la compatibilita' sul piano tecnico con il sistema INMARSAT e di evitare che questo subisca danni economici significativi. 2) Il consiglio esprime il suo parere sotto forma di una raccomandazione di carattere non obbligatorio relativa alla compatibilita' tecnica e comunica all'assemblea il suo parere in merito ai danni economici. 3) L'assemblea esprime il suo parere, sotto forma di raccomandazione di carattere non vincolante, entro il termine di nove mesi a partire dalla data in cui e' stata avviata la procedura prevista dal presente articolo. A tal fine puo' essere convocata l'assemblea in sessione straordinaria. 4) Le notificazioni previste al paragrafo 1, compresa la comunicazione delle informazioni tecniche pertinenti e le ulteriori consultazioni con l'Organizzazione tengono conto delle disposizioni pertinenti del regolamento delle comunicazioni radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla messa in opera, all'acquisizione, all'uso o al proseguimento dell'uso di impianti di un settore spaziale separato per fini di sicurezza nazionale, o che erano stati oggetto di un contratto o messi in opera, acquisiti o utilizzati prima della entrata in vigore della presente convenzione.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. Struttura L'Organizzazione comprende i seguenti organismi: a) l'assemblea; b) il consiglio; c) l'organo direttivo posto sotto l'autorita' di un direttore generale.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. Assemblea - Composizione e riunioni 1) L'assemblea si compone di tutte le Parti. 2) L'assemblea si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Sessioni straordinarie vengono convocate su richiesta di un terzo delle Parti o su richiesta del consiglio.
Convenzione - art. 11
Articolo 11. Assemblea - Procedure 1) Ogni Parte disporra' di un voto in assemblea. 2) Ogni decisione relativa a questioni di fondo viene presa a maggioranza di due terzi, mentre ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti. Le Parti che si astengono dalla votazione saranno considerate come non votanti. 3) Ogni decisione in merito al fatto se una data questione sia procedurale o di fondo sara' presa dal presidente. Tale decisione puo' essere annullata da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 4) Per ogni riunione dell'assemblea, il quorum e' costituito dalla maggioranza delle Parti.
Convenzione - art. 12
Articolo 12. Assemblea - Funzioni 1) L'assemblea ha le seguenti funzioni: a) studia ed esamina le attivita', le finalita', la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'Organizzazione; esprime i suoi pareri e presenta al consiglio raccomandazioni a tale proposito; b) essa assicura che le attivita' dell'Organizzazione siano compatibili con la presente convenzione e con gli obiettivi ed i principi della Carta dell'ONU, nonche' con qualsiasi altro trattato dal quale l'Organizzazione decida di essere vincolata; c) essa autorizza, su raccomandazione del consiglio, la messa in funzione di impianti addizionali del settore spaziale il cui scopo speciale o primario sia quello di assicurare servizi di intercettazione radio, di soccorso o di sicurezza. Tuttavia, gli impianti del settore spaziale destinati a fornire servizi di corrispondenza pubblica via mare possono essere utilizzati senza questa autorizzazione per le telecomunicazioni a fini di soccorso, di sicurezza e di intercettazione radio; d) adotta le decisioni richieste da altre raccomandazioni del consiglio ed esprime pareri sui rapporti del consiglio; e) elegge quattro rappresentanti al consiglio in conformita' alle disposizioni del comma b) del paragrafo 1) dell'articolo 13; f) decide questioni relative ai rapporti ufficiali tra l'Organizzazione e gli Stati, siano essi Parti o no, e le organizzazioni internazionali; g) adotta le decisioni relative ad ogni emendamento alla presente convenzione o all'accordo operativo in applicazione rispettivamente dell'articolo 34 della convenzione e dell'articolo XVIII dell'accordo operativo; h) esamina la questione della cessazione della qualita' di membro conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 e prende una decisione in proposito; i) esercita ogni altra funzione conferitale in virtu' di uno qualsiasi degli altri articoli della presente convenzione o dell'accordo operativo. 2) Nello svolgimento delle sue funzioni l'assemblea dovra' tenere conto di tutte le relative raccomandazioni del consiglio.
Convenzione - art. 13
Articolo 13. Consiglio - Composizione 1) Il consiglio si compone di ventidue rappresentanti dei Firmatari secondo le seguenti modalita': a) diciotto rappresentanti di Firmatari o gruppi di Firmatari non altrimenti rappresentati che abbiano convenuto di essere rappresentati in gruppo, e dispongano delle maggiori quote di investimento nell'Organizzazione. Se un gruppo di Firmatari e un singolo Firmatario dispongono di quote di investimento eguali, quest'ultimo ha il diritto di priorita'. Se, per il fatto che due o piu' Firmatari dispongono di quote di investimento eguali, il numero dei rappresentanti il consiglio e' superiore a ventidue, tali Firmatari saranno comunque rappresentati tutti, a titolo eccezionale; b) quattro rappresentanti di Firmatari non altrimenti rappresentati al consiglio, eletti dall'assemblea, indipendentemente dalle loro quote di investimento, in modo da garantire il rispetto del principio di una equa rappresentazione geografica, tenuto debito conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Ogni Firmatario eletto per rappresentare una regione geografica rappresenta ogni Firmatario di quella regione che ha convenuto di essere rappresentata in tal modo e che non sia altrimenti rappresentata al consiglio. Una elezione prende effetto a partire dalla prima riunione del consiglio che segue l'elezione e resta valida fino alla successiva sessione ordinaria dell'assemblea. 2) L'insufficienza del numero dei rappresentanti al consiglio dovuta ad una vacanza non ancora coperta non invalidera' la composizione del consiglio.
Convenzione - art. 14
Articolo 14. Consiglio - Procedura 1) Il consiglio si riunisce tante volte quante siano necessarie al suo buon funzionamento, ma non meno di tre volte all'anno. 2) Il consiglio cerchera' di prendere le sue decisioni all'unanimita'. In mancanza di un accordo unanime, le decisioni saranno adottate nella maniera seguente: ogni decisione concernente questioni di fondo viene adottata a maggioranza dei rappresentanti del consiglio, se tale maggioranza dispone almeno di due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari e gruppi di Firmatari rappresentati al consiglio. Ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice dei rappresentanti presenti e votanti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Ogni controversia in merito al fatto se una data questione sia procedurale o sostanziale e' oggetto di una decisione del presidente del consiglio. Tale decisione puo' essere annullata da un voto di maggioranza dei due terzi dei rappresentanti presenti e votanti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il consiglio puo' adottare una procedura di voto diversa per l'elezione dei membri del suo ufficio. 3) a) Ogni rappresentante dispone di una quota di voti ponderati equivalente alla quota o alle quote di investimento che egli rappresenta. Tuttavia nessun rappresentante puo' utilizzare, a nome di un Firmatario, piu' del 25 per cento del totale dei voti ponderati della Organizzazione, a meno che cio' non avvenga conformemente alle disposizioni previste al comma b) IV) che segue. b) A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi 9, 10 e 12 dell'articolo V dell'accordo operativo, i) se un Firmatario rappresentato in consiglio ha diritto; in virtu' della sua quota di investimento, ad una quota di voti ponderati superiore al 25% del totale dei voti ponderati dell'Organizzazione, egli puo' offrire agli altri Firmatari una parte o la totalita' della sua quota di investimento che superi il suddetto 25 per cento; ii) gli altri Firmatari possono notificare all'Organizzazione che sono disposti ad accettare una parte o la totalita' di questa quota di investimento in eccedenza. Se il totale delle cifre notificate all'Organizzazione non supera l'ammontare disponibile per la ripartizione, il consiglio deve ripartire tale ammontare fra i Firmatari conformemente alle cifre notificate. Se il totale delle cifre notificate supera l'ammontare disponibile per la ripartizione, il consiglio deve ripartire tale ammontare conformemente a modalita' sulle quali i Firmatari che hanno presentato una notifica possono accordarsi oppure, in mancanza di un accordo a tale proposito, in proporzione delle cifre notificate; iii) tale ripartizione deve essere effettuata dal consiglio ogni volta che viene compiuta una determinazione delle quote di investimento conformemente allo articolo V dell'accordo operativo. Le ripartizioni non devono mai portare la quota di investimento di uno qualsiasi dei Firmatari oltre il 25 per cento; iv) nella misura in cui la quota di investimento di un Firmatario eccedente il 25% e offerta per la ripartizione non viene ripartita conformemente alla procedura enunciata nel presente paragrafo, la ponderazione dei voti del rappresentante del Firmatario puo' superare il 25 per cento. c) Nella misura in cui un Firmatario decide di non offrire la sua parte di investimenti eccedente agli altri Firmatari, la corrispondente quota di voti ponderati di quel Firmatario eccedenti il 25% deve essere egualmente ripartita fra tutti gli altri rappresentanti del consiglio. 4) Il quorum necessario per ogni riunione del consiglio sara' costituito dalla maggioranza dei rappresentanti in seno al consiglio stesso, se tale maggioranza costituisce almeno i due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari e gruppi di Firmatari rappresentati al consiglio.
Convenzione - art. 15
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