DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 297

Type DPR
Publication 1979-06-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Viste le delibere 12 ottobre 1977, n. 277 e 16 febbraio 1979, n. 499-bis, con le quali la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha adottato lo schema di regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' della Commissione stessa; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato l'unito regolamento, che consta di ventiquattro articoli, concernente l'amministrazione e la contabilita' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

PERTINI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1979

Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 19

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB- art. 1

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA. Art. 1. Esercizio finanziario e bilancio di previsione L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB- art. 2

Art. 2. Contenuto e struttura del bilancio di previsione Il bilancio di previsione indica le entrate che potranno essere accertate e le spese che potranno essere impegnate nell'esercizio finanziario. Le entrate e le spese sono ripartite in categorie, secondo la loro natura economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Fra le spese e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze delle dotazioni di bilancio.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 3

Art. 3. Requisiti del bilancio di previsione Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro integrale importo. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 4

Art. 4. Variazioni di bilancio Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dalla Commissione. Onesta delibera altresi' le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 5

Art. 5. Accertamento e riscossione delle entrate L'accertamento delle entrate si effettua sulla base di disposizioni legislative e regolamentari, convenzioni, contratti ed altri titoli. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'anno finanziario costituiscono i residui attivi. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso, firmate dal presidente o da un suo delegato e dal capo del servizio amministrativo.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 6

Art. 6. Assunzione degli impegni di spesa Gli impegni di spesa, nei limiti delle disponibilita' dei capitoli di bilancio, sono assunti con deliberazione della Commissione. Gli atti di esecuzione sono firmati dal presidente. Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 7

Art. 7. Liquidazione delle spese La liquidazione delle spese impegnate e' effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarita' delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. La liquidazione delle indennita' e di ogni altra competenza ai componenti della Commissione, al personale ed agli esperti e' effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 8

Art. 8. Ordinazione e pagamento delle spese Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo viene ordinato con mandati firmati dal presidente o da un suo delegato e dal capo del servizio amministrativo. I mandati di pagamento a favore dei creditori e, nei casi previsti dal presente regolamento, a favore dell'economo cassiere, sono tratti sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria. I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti, ovvero, a richiesta dei creditori, con accreditamento in conto corrente postale o bancario o con commutazione in assegno circolare non trasferibile.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 9

Art. 9. Servizio di tesoreria Il servizio di tesoreria e' affidato, con deliberazione della Commissione e mediante convenzione, ad uno degli istituti o aziende di credito di cui al [regio decreto 12 marzo 1936, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-03-12;375), e successive modificazioni e integrazioni. Tutti gli atti riguardanti il movimento di cassa sono predisposti dal servizio amministrativo che accerta la regolarita' degli ordini di riscossione e di pagamento e ne cura le relative registrazioni.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 10

Art. 10. Piccole spese Il presidente puo' autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a tre milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese. Il fondo e' reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che deve essere trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre. La Commissione determina la natura delle piccole spese il cui pagamento puo' essere effettuato dall'economo cassiere previa autorizzazione del capo del servizio amministrativo.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 11

Art. 11. Missioni Le missioni in Italia e all'estero dei componenti, del personale della Commissione e degli esperti sono autorizzate dal presidente.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 12

Art. 12. Sussidi L'erogazione di sussidi e' deliberata dalla Commissione su proposta dei capi servizi, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 13

Art. 13. Contratti Agli acquisti, all'appalto dei lavori o di forniture, alle permute, alle alienazioni, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante contratti preceduti da gare aventi la forma della licitazione privata. Con motivata determinazione, la Commissione puo' provvedere mediante trattativa privata nei casi di urgenza, ove l'urgenza del contratto non consenta il concorso di piu' offerenti, o si tratti di spese di importo non superiore a lire 80 milioni. Sugli schemi di contratti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato quando l'importo di essi superi i limiti previsti dall'[art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art7), e successive modificazioni.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 14

Art. 14. Licitazione e trattativa privata Si procede alla licitazione privata invitando persone o ditte ritenute idonee, sulla base di un elenco approvato dalla Commissione, a prendere cognizione dell'oggetto dell'appalto e delle condizioni generali e speciali ed a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte per iscritto in busta chiusa oppure ad inviare le offerte stesse per lettera raccomandata. Le buste contenenti le offerte sono raccolte dal segretario di apposita commissione nominata dal presidente che annota su ciascuna di esse il giorno e l'ora di arrivo. Nel caso di offerta pervenuta dopo 11 termine previsto, il segretario provvede ad apporre sulla busta la relativa annotazione. La commissione di cui sopra procede all'apertura delle buste contenenti le offerte ed esprime un motivato parere scritto per la scelta dell'offerta che ritiene piu' idonea sulla base dei prefissati elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e di serieta' che presentano gli offerenti. Il processo verbale e' trasmesso alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa che delibera in ordine all'aggiudicazione. La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se cio' sia ritenuto conveniente, piu' persone o ditte, si tratta con una di esse.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 15

Art. 15. Forma, durata e termine dei contratti I contratti sono redatti in forma pubblica amministrativa o in forma privata anche mediante scambio di corrispondenza, salvo i casi in cui la legge prescriva l'atto pubblico oppure il ricorso a tale forma sia deciso dalla Commissione. I contratti devono avere durata e termini certi. Le spese inerenti ai contratti sono a carico del contraente con la Commissione. Alla stipula dei contratti interviene il presidente o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato. I contratti di importo non superiore a cinque milioni di lire possono essere stipulati, per delega del presidente, dal capo del servizio amministrativo. I contratti sono impegnativi per i contraenti con la commissione dal momento della sottoscrizione e per la Commissione dal momento in cui questa li approva con apposita delibera. Quando, nel corso di esecuzione di un contratto, sorga la necessita' di apportarvi mutamenti, che possono anche comportare un aumento od una diminuzione delle opere, lavori o forniture, il contraente con la Commissione e' obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre tale limite detto contraente ha diritto alla risoluzione del contratto ed al pagamento del prezzo, a termini di contratto, delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 16

Art. 16. Parere di congruita' dei prezzi Per la valutazione della congruita' dei prezzi delle forniture di beni e servizi di maggiore importanza la Commissione richiede il parere dell'ufficio tecnico erariale o di altro organo tecnico dello Stato. Le ditte aggiudicatarie dei lavori e delle forniture devono prestare idonea cauzione in numerario od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa. A richiesta puo' concedersi l'esonero dal versamento della cauzione o consentirne la costituzione mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da una impresa di assicurazione a cio' autorizzata. In ogni caso l'accoglimento della richiesta e' subordinato ad un adeguato miglioramento del prezzo contrattuale, secondo le disposizioni vigenti in materia. La decisione della Commissione al riguardo e' definitiva.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 17

Art. 17. Pagamento del prezzo Il pagamento delle provviste e dei lavori deve essere effettuato entro i termini contrattuali convenuti. Nei contratti e negli impegni verso i fornitori possono essere pattuiti pagamenti in acconto, non superiori, nel complesso, all'importo dei lavori eseguiti o delle forniture effettuate. Nei contratti puo' essere pattuito che una parte del prezzo sia trattenuta a garanzia, per un periodo di tempo determinato, dopo l'esecuzione del contratto.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 18

Art. 18. Lavori, forniture e servizi in economia Possono essere effettuati in economia gli acquisti di oggetti di cancelleria, nonche' le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi, impianti tecnici, macchine d'ufficio e per il fabbisogno degli automezzi di servizio e per ogni altro genere necessario ai servizi dell'economato per la cui provvista non sia ritenuta opportuna dalla Commissione la forma del contratto. Il presidente puo' autorizzare il servizio amministrativo ad effettuare, tramite l'economo-cassiere, acquisti di importo non superiore a cinquecentomila lire di volta in volta, ai migliori prezzi correnti, sui fondi di cui all'art. 10. Possono altresi' essere eseguiti in economia i lavori di importo non superiore a lire cinque milioni.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 19

Art. 19. Servizi di amministrazione e contabilita' I compiti di amministrazione e contabilita' sono svolti dallo ufficio dell'amministrazione generale sotto la sorveglianza del capo del servizio amministrativo. Spetta all'ufficio dell'amministrazione generale di: a) predisporre i provvedimenti per il prelevamento di somme dalla tesoreria dello Stato e quelli occorrenti per il pagamento dei creditori; b) provvedere alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione delle spese e a quella patrimoniale nonche' ai rilevamenti statistico-contabili; c) preparare gli elementi occorrenti per la formazione del bilancio di previsione e quelli occorrenti per la compilazione del conto consuntivo; d) eseguire i deliberati della Commissione in ordine alla trasmissione alla Corte dei conti del consuntivo corredato dei titoli di spesa e relativi ordini di pagamento; e) vigilare sul servizio dell'economo-cassiere e riscontrare la regolarita' del conto trimestrale per le spese di cui all'art. 10; f) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva delle spese.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 20

Art. 20. Ufficio di ragioneria L'ufficio di ragioneria provvede: all'esatto accertamento delle entrate sulla base di tutti gli atti relativi, che gli devono essere trasmessi; al controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa; a verificare la regolarita' del servizio di tesoreria apponendo sulle situazioni periodiche e sugli estratti conto il visto di concordanza; a vigilare sulla conservazione dei beni patrimoniali; a vigilare sul regolare funzionamento dell'economato e cassa, eseguendo le ispezioni necessarie, del cui esito e' data notizia al presidente ed al servizio amministrativo, mediante trasmissione dei relativi processi verbali sottoscritti dalle parti; a vidimare i registri a pagine numerate in uso all'economato e cassa; a riferire al presidente della Commissione sulle eventuali irregolarita' riscontrate.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 21

Art. 21. Economo-cassiere L'incarico di economo-cassiere e' conferito dal presidente su proposta del capo del servizio amministrativo. L'economo-cassiere e' consegnatario, ad ogni effetto di tutti i beni mobili, dei quali cura l'inventario. L'economo-cassiere provvede, secondo le disposizioni impartite dal capo del servizio amministrativo, alla manutenzione e conservazione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione alla Commissione e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'economo-cassiere tiene distinti registri: per le operazioni di entrata e di uscita di cassa; per il deposito di valori e titoli;di carico e scarico per il materiale di facile consumo; d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione alla Commissione.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 22

Art. 22. Rendiconto finanziario Il rendiconto dell'esercizio finanziario, predisposto dal capo del servizio amministrativo entro il 31 marzo di ciascun anno, e' sottoposto dal presidente alla Commissione per l'approvazione che deve avere luogo entro il 30 aprile successivo. Entro trenta giorni dall'approvazione della Commissione il rendiconto della gestione finanziaria, con annesso il conto patrimoniale e i documenti giustificativi, e' trasmesso alla Corte dei conti. Nel rendiconto finanziario sono comprese le entrate accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le spese impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonche' i conti dei residui attivi e passivi, ripartiti per capitoli e per esercizi di provenienza.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 23

Art. 23. Norme di rinvio Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme sulla contabilita' di Stato.

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB - art. 24

Art. 24. Entrata in vigore Il presente regolamento si applica dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI

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