LEGGE 27 luglio 1979, n. 301
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, recante norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
Art. 2
All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi e' sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento puo' essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma".
PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - PANDOLFI - NICOLAZZI DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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