DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. 305

Type DPR
Publication 1979-05-17
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Universita' di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso; Art. 61. - L'articolo e' modificato nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce anche la laurea in scienze biologiche. Dopo l'art. 67, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche. Corso di laurea in scienze biologiche Art. 68. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche e' di quattro anni. Titoli di ammissione: quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene; 13) genetica. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) biologia generale; 3) antropologia; 4) biologia delle razze umane; 5) etnologia; 6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 7) idrobiologia e pescicoltura; 8) patologia generale; 9) microbiologia; 10) parassitologia; 11) entomologia agraria; 12) fisiologia vegetale; 13) patologia vegetale; 14) geologia; 15) paleontologia; 16) statistica; 17) scienza dell'alimentazione; 18) esperimentazioni di chimica; 19) virologia; 20) chimica bromatologica; 21) saggi e dosaggi farmacologici. Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1979

Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 95

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.