DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. 331

Type DPR
Publication 1979-03-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formula alle autorita' accademiche dell'Universita' anzidette.

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 123. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed e' diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 124. - La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a)

diploma di specialita' in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b)

diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

Art. 125. - La scuola ha un tronco comune di due anni identici per i diplomi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 126. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:

1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° Anno (comune con radioterapia oncologica):

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, istologica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

3° Anno:

tecniche speciali e relativa semeiotica I;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° Anno:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Art. 127. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:

1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° Anno (comune con radiodiagnostica):

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

3° Anno:

oncologia generale;

oncologia clinica I;

tecniche radioterapiche.

4° Anno:

oncologia clinica II;

fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

radioterapia clinica;

trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 128. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di cento, da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art.

2.

La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.

L'insegnamento verra' svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Gli articoli 254 e 255 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 950, concernente l'istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 254. - E' istituito presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso e' annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in dieci.

L'ammissione e' per titoli ed esami.

Art. 255. - Il corso e' diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari e straordinari degli istituti di clinica pediatrica e puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonche' tutti gli altri docenti del corso.

La direzione del corso e' affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

L'ultimo comma dell'art. 258 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 950, relativo al corso di perfezionamento in neonatologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: "All'allievo che avra' completato le prove con esito favorevole verra' rilasciato un diploma di perfezionamento che non da' diritto alla qualifica di specialista".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1979 Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 36

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formula alle autorita' accademiche dell'Universita' anzidette. Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 123. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed e' diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 124. - La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialita' in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro; b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro. Art. 125. - La scuola ha un tronco comune di due anni identici per i diplomi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica. Art. 126. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica): fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune con radioterapia oncologica): anatomia patologica; apparecchiature e tecniche radiologiche; semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, istologica e di laboratorio); radiopatologia; dosimetria applicata. 3° Anno: tecniche speciali e relativa semeiotica I; radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I. 4° Anno: tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II; radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II. Art. 127. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune con radiodiagnostica): anatomia patologica; apparecchiature e tecniche radiologiche; semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio); radiopatologia; dosimetria applicata. 3° Anno: oncologia generale; oncologia clinica I; tecniche radioterapiche. 4° Anno: oncologia clinica II; fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; radioterapia clinica; trattamento del canceroso in fase avanzata. Art. 128. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di cento, da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 2. La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verra' svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola. Gli articoli 254 e 255 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 950, concernente l'istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 254. - E' istituito presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia. La durata del corso e' annuale. Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale. Il numero degli ammessi resta fissato in dieci. L'ammissione e' per titoli ed esami. Art. 255. - Il corso e' diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari e straordinari degli istituti di clinica pediatrica e puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonche' tutti gli altri docenti del corso. La direzione del corso e' affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. L'ultimo comma dell'art. 258 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 950, relativo al corso di perfezionamento in neonatologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: "All'allievo che avra' completato le prove con esito favorevole verra' rilasciato un diploma di perfezionamento che non da' diritto alla qualifica di specialista".

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1979

Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 36

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