DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979, n. 348
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del Consiglio, regionale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il presente decreto attua il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 di detto statuto. Negli articoli seguenti e' usata per indicare la regione autonoma della Sardegna la sola parola "regione".
Art. 2
Lo Stato esercita le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunita' europee, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. Lo Stato, nelle materie di competenza regionale concorrente indicate nel presente decreto, esercita la funzione di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La regione non puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.
Art. 3
La regione in tutte le materie delegate dallo Stato puo' emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione trova applicazione l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480. La regione puo' altresi' emanare norme di legge con le quali e' sub-delegato alle province, ai comuni, alle comunita' montane, ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art. 4
Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al rappresentante del Governo.
Art. 5
I comuni, le province, le comunita' montane e la regione sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 6
La regione nelle materie di propria competenza svolge le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee nonche' alla attuazione delle loro direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento dagli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art. 7
Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede di intesa con la regione stessa.
Art. 8
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione. La regione determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, secondo le modalita' indicate nella propria legislazione. Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
Art. 9
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative ancora esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.
Art. 10
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della regione. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente e' delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.
Art. 11
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 9 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 10.
TITOLO II SERVIZI SOCIALI Capo I POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art. 12
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche. Ai componenti le compagnie barracellari e' riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica e' autorizzato a portare armi del tipo che verra' stabilito dal prefetto. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.
Art. 13
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; 3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76; 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma; 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86; 9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84; 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'articolo 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121; 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156; 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62; 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del rappresentante del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.
Art. 14
Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sulla osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.
Capo II ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 15
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" di cui all'art. 4, lettera h), dello statuto concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale. Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui al comma precedente le attivita' relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 16
Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente art. 15 sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna. Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonche' i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. La regione, con proprie leggi, determina le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attivita' di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.
Art. 17
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