DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 359

Type DPR
Publication 1979-06-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 520, 521 e 522, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 520. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di psichiatria e conferisce il diploma di specialista in psichiatria. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 521. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale); 2) psicologia (annuale); 3) elementi di genetica e biochimica (annuale); 4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale); 5) neurologia clinica (annuale); 6) clinica psichiatrica I (quadriennale). 2° Anno: 1) psicopatologia e psicodinamica (annuale); 2) psicoterapia I (triennale); 3) psicofarmacologia (annuale); 4) psicofarmacoterapia (annuale); 5) clinica psichiatrica II (quadriennale). 3° Anno: 1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale); 2) psichiatria sociale I (biennale); 3) psichiatria infantile (annuale); 4) psicoterapia II (triennale); 5) clinica psichiatrica III (quadriennale). 4° Anno: 1) psicosomatica (annuale); 2) psichiatria sociale II (biennale); 3) psichiatria forense (annuale); 4) psicoterapia III (triennale); 5) clinica psichiatrica IV (quadriennale). Note esplicative. 1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, e' comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia. 2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia. 3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e' comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche. 4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle piu' importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche. 5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica. 6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilita' di suddivisioni, e' comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva ed igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extraistituzionale. 7) Psicosomatica: tale materia, annuale, e' comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette malattie psicosomatiche. Art. 522. - E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche, esperienze effettuate nei vari settori della disciplina. Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 2

Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia: Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia Art. 679. - Il corso di studi per la specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Art. 680. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Egli e' nominato dalla facolta' di medicina e chirurgia per un anno ed e' sempre riconfermabile. Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187 ed e' tenuto a dare comunicazione al preside della facolta' medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto. Art. 681. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi. Per nessun motivo il corso di quattro anni puo' essere abbreviato. Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso. Art. 682. - Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza alle lezioni cattedratiche, esercitazioni, seminari, ecc., hanno l'obbligo di esercitazioni pratiche nei reparti per non meno di dieci mesi su dodici all'anno. La scelta dei mesi di permesso e' in facolta' del consiglio della scuola, a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio nella clinica. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi di corso, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno accademico. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie. Art. 683. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) elementi di genetica medica; b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; d) fisiologia ostetrica; e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica; f) semeiotica e diagnostica ostetrica; g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; h) lingua straniera (inglese) quadriennale I. 2° Anno: a) semeiotica e diagnostica ginecologica; b) operazioni ostetriche (biennale) I; c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile; d) citologia ginecologica; e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; g) lingua straniera (inglese) quadriennale II. 3° Anno: a) puericultura prenatale; b) immunologia ostetrica e ginecologica; c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; d) operazioni ostetriche (biennale) II; e) operazioni ginecologiche (biennale) I; f) ostetricia e ginecologia forense; g) terapia medica in ostetricia e ginecologia; h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; i) psicosomatica ostetrica e ginecologica; l) lingua straniera (inglese) quadriennale III. 4° Anno: a) neonatologia; b) urologia ginecologica; c) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; d) chirurgia addominale; e) operazioni ginecologiche (biennale) II; f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; g) lingua straniera (inglese) quadriennale. Art. 684. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1979

Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 214

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