La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979.