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LEGGE 13 agosto 1979, n. 375

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979.