DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. 381
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 346 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ottica: Scuola di specializzazione in ottica Art. 347. - E' istituita la scuola di specializzazione in ottica, la cui attivita' sara' coordinata dalle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria. Art. 348. - La scuola si propone di fornire una preparazione specifica nei campi dell'ottica moderna e di offrire una qualificazione professionale per l'inserimento sia nell'industria sia in attivita' di ricerca fondamentale e applicata. Art. 349. - La scuola ha durata biennale e al termine di essa viene rilasciato, a coloro che hanno superato gli esami prescritti e preparato una tesi di ricerca (sperimentale e teorica), un diploma di specializzazione. Art. 350. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in matematica, fisica, astronomia, chimica, ingegneria e scienza dell'informazione. Art. 351. - La scuola si potra' valere, a mezzo di opportune convenzioni, anche di strutture didattico-scientifiche messe a disposizione dall'Istituto nazionale di ottica. Art. 352. - Il consiglio scientifico della scuola e' costituito da: tre rappresentanti designati dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; tre rappresentanti designati dalla facolta' di ingegneria; un rappresentante designato dalla facolta' di medicina; due rappresentanti designati da enti partecipanti alla conduzione attiva della scuola mediante idonee convenzioni; due rappresentanti di enti scientifici di ricerca che contribuiscono al finanziamento dell'attivita' didattica e scientifica della scuola; due rappresentanti di industrie nazionali interessate, a mezzo di idonee convenzioni, all'attivita' della scuola e cooptati dai precedenti. I membri del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. Nella prima applicazione del presente statuto il consiglio scientifico e' convocato da uno dei presidi delle due facolta' interessate. Successivamente il consiglio scientifico e' convocato dal direttore della scuola, eletto ai sensi del successivo art. 353. Art. 353. - Il consiglio scientifico della scuola elegge nel suo seno, tra i rappresentanti designati dalla Universita', il direttore della scuola che dura in carica un biennio. Art. 354. - I docenti sono proposti annualmente dal consiglio scientifico della scuola e possono essere anche di nazionalita' straniera. Le nomine sono approvate dal senato accademico. Art. 355. - Il direttore ha il compito di coordinare l'attivita' didattica in collaborazione con i docenti designati. Art. 356. - Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare il limite di quindici per ciascun anno. La selezione dei candidati all'ammissione al primo anno della scuola e' fatta da una commissione composta dal direttore della scuola e da due docenti, sulla base dei titoli e dell'esito di un colloquio. Art. 357. - L'allievo deve seguire i due laboratori, piu' almeno due fra gli altri corsi annuali e quattro fra gli altri corsi semestrali, e in piu' svolgere una tesi originale di ricerca. Il piano di studi e' concordato da ciascun allievo con una commissione formata dai docenti. Corsi previsti: Corsi annuali: 1) elementi di fisica quantistica e statistica; 2) spettroscopia e fisica stati condensati; 3) ottica generale; 4) ottica quantistica; 5) laboratori di ottica; 6) laboratori ottica avanzata (orientati sul soggetto della tesi). Corsi semestrali: 7) tecniche matematiche (analitiche e numeriche); 8) tecniche e applicazione dei Laser; 9) progettazione e calcolo ottico; 10) applicazioni dell'ottica coerente; 11) strumentazione ottica; 12) strumentazione elettronica per l'ottica; 13) materiali e dispositivi per optoelettronica; 14) tecniche infrarosso; 15) elaborazione delle immagini; 16) scienze della visione; 17) lavorazioni e collaudi ottici; 18) strumentazione ottica per biomedica. Sono inoltre previsti i corsi monografici su soggetti sia fondamentali sia applicativi. Tali corsi, che potranno anche sostituire alcuni dei corsi sopra elencati, saranno stabiliti di anno in anno con approvazione del senato accademico, su proposta del consiglio scientifico. Art. 358. - Per la scuola di specializzazione si esigono le tasse di immatricolazione, di iscrizione, le soprattasse annuali per esami di profitto, i contributi di riscaldamento e studenteschi nella misura stabilita per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in fisica, oltre agli eventuali contributi di laboratorio il cui ammontare e' stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio scientifico, sentito il senato accademico. La tassa di diploma e' fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Art. 359. - Alle spese di funzionamento e a quelle di attivazione dei corsi la scuola fa fronte con la quota ad essa destinata delle tasse pagate dagli iscritti, con i finanziamenti ministeriali alla scuola e con eventuali contributi alla scuola da parte di enti pubblici e privati.
PERTINI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1979
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 183
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.