DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 399

Type DPR
Publication 1979-05-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto il corso di perfezionamento in neonatologia. Dopo l'art. 330, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia: Corso di perfezionamento in neonatologia Art. 331. - E' istituito presso la facolta' di medicina e chirurgia un corso di perfezionamento in neonatologia, il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia. Art. 332. - La durata del corso e' annuale. Possono essere ammessi al corso gli aspiranti gia' in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (in clinica pediatrica e/o in puericultura), conseguito presso una scuola di specializzazione. Il numero degli ammessi e' stabilito in otto sulla base di esami e titoli. Art. 333. - La direzione del corso e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore del corso e' coadiuvato da un consiglio direttivo composto dai direttori della clinica ostetrica e ginecologica, della clinica pediatrica e della puericultura. Art. 334. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio; 2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale; 3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite; 4) fisiologia neonatale; 5) immunologia neonatale; 6) biochimica neonatale; 7) farmacologia neonatale; 8) patologia neonatale; 9) diagnostica radiologica neonatale; 10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale; 11) assistenza al neonato sano e malato; 12) clinica e terapia neonatale; 13) rianimazione e cure intensive neonatali; 14) affezioni chirurgiche del neonato; 15) anatomia e patologia del feto e del neonato; 16) evoluzioni ed esiti della patologia feto-neonatale. Le materie fondamentali saranno integrate a giudizio del consiglio direttivo, da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia e di profilassi dalla patologia perinatale. Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche. Art. 335. - L'allievo dovra' ottemperare all'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti. In tale periodo egli esplichera' attivita' in sala parto e nelle diverse sezioni e servizi interni di assistenza e cura del neonato. In particolare presso la sezione neonatale universitaria, la clinica ostetrico-ginecologica, la clinica pediatrica. Art. 336. - Alla fine del corso l'allievo sosterra' un esame globale di profitto, con prove teoriche e pratiche e svolgera' una dissertazione scritta su argomento di attualita' in campo neonatologico, con relativa discussione dinanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso. La sessione di esami sara' unica alla fine del corso. All'allievo che avra' completato le prove con esito favorevole verra' rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia. Il diploma non comporta il diritto alla qualifica di specialista. Art. 337. - Le tasse e i contributi dovuti dall'allievo ammesso al corso sono i seguenti: a) una tassa di immatricolazione, nella misura di L. 7.000; b) una tassa annuale di iscrizione, nella misura di L. 30.000; c) una soprattassa annuale di esami di profitto, nella misura di L. 7.000; d) contributi clinici e di laboratorio, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione per le scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia; e) la tassa di diploma e' fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1979

Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 187

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