DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 410
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sullo ordinamento degli uffici di servizio sociale e sull'istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Guardasigilli; Decreta:
Art. 1
La prova di attitudine professionale prevista dagli articoli 21, 22 e 2.5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile. Essa e' diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti necessari per lo specifico compito professionale.
Art. 2
Lo svolgimento della prova attitudinale avviene secondo le modalita' previste dalla legge per le prove scritte dei concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
Art. 3
La prova e' valutata dalla commissione esaminatrice, che formula per ciascun candidato il giudizio di "idoneo" o di "non idoneo". L'idoneita' nella prova di attitudine professionale e' condizione di ammissibilita' alle prove culturali.
PERTINI ANDREOTTI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 3
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