DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. 417
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 134, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 134. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).
2° Anno:
1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).
3° Anno:
1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).
4° Anno:
1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (triennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).
Note esplicative.
1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, e' comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.
2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SNC, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.
3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e' comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle piu' importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilita' di suddivisioni, e' comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
7) Psicosomatica: tale materia, annuale, e' comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.
E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.
Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verra' rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1979 Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 46
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 134, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 134. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale); 2) psicologia (annuale); 3) elementi di genetica e biochimica (annuale); 4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale); 5) neurologia clinica (annuale); 6) clinica psichiatrica I (quadriennale). 2° Anno: 1) psicopatologia e psicodinamica (annuale); 2) psicoterapia I (triennale); 3) psicofarmacologia (annuale); 4) psicofarmacoterapia (annuale); 5) clinica psichiatrica II (quadriennale). 3° Anno: 1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale); 2) psichiatria sociale I (biennale); 3) psichiatria infantile (annuale); 4) psicoterapia II (triennale); 5) clinica psichiatrica III (quadriennale). 4° Anno: 1) psicosomatica (annuale); 2) psichiatria sociale II (triennale); 3) psichiatria forense (annuale); 4) psicoterapia III (triennale); 5) clinica psichiatrica IV (quadriennale). Note esplicative. 1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, e' comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia. 2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SNC, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia. 3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e' comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche. 4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle piu' importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche. 5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica. 6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilita' di suddivisioni, e' comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale. 7) Psicosomatica: tale materia, annuale, e' comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche. E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina. Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verra' rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
PERTINI SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1979
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 46
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