DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 426

Type DPR
Publication 1979-06-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)

Art. 187. - La scuola ha sede presso la semeiotica medica dell'Universita' di Messina ed e' disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Art. 188. - Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) e' la laurea in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

Art. 189. - La scuola ha la durata di tre anni, il numero complessivo degli iscritti non puo' essere superiore a quindici.

Art. 190. - L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami (prova scritta), assegnando il 60% del punteggio per la prova scritta, il 40% ai titoli.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 191. - Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi devono aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e cosi' per il passaggio dal 2° al 3°.

Art. 192. - La frequenza e' obbligatoria.

Art. 193. - Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno superato tutte le materie preparano una tesi riguardante argomenti che concernano la materia di insegnamento e conseguono il diploma con esame finale collegiale sostenuto di fronte ad una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da altri quattro docenti della scuola stessa. Il diploma ha per titolo "Specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)".

Art. 194. - La scuola e' disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia.

Art. 195. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione di ematologia generale prevede le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno:

1) morfologia normale e patologica del sangue;

2) biochimica ematologica;

3) anatomia ed istologia normale e patologica degli organi emopoietici;

4) fisiopatologia del sangue (1° corso);

5) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (1° corso);

6) tecnica di laboratorio (1° corso).

2° Anno:

1) fisiopatologia del sangue (2° corso);

2) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (2° corso);

3) clinica delle emopatie (1° corso);

4) tecnica di laboratorio (2° corso);

5) immunoepatologia e genetica ematologica.

3° Anno:

1) clinica delle emopatie (2° corso);

2) terapia sistematica;

3) terapia trasfusionale;

4) radiobiologia;

5) radiodiagnostica e radioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1979 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 92

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio). Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art. 187. - La scuola ha sede presso la semeiotica medica dell'Universita' di Messina ed e' disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Art. 188. - Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) e' la laurea in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 189. - La scuola ha la durata di tre anni, il numero complessivo degli iscritti non puo' essere superiore a quindici. Art. 190. - L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami (prova scritta), assegnando il 60% del punteggio per la prova scritta, il 40% ai titoli. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 191. - Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi devono aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e cosi' per il passaggio dal 2° al 3°. Art. 192. - La frequenza e' obbligatoria. Art. 193. - Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno superato tutte le materie preparano una tesi riguardante argomenti che concernano la materia di insegnamento e conseguono il diploma con esame finale collegiale sostenuto di fronte ad una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da altri quattro docenti della scuola stessa. Il diploma ha per titolo "Specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)". Art. 194. - La scuola e' disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 195. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione di ematologia generale prevede le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno: 1) morfologia normale e patologica del sangue; 2) biochimica ematologica; 3) anatomia ed istologia normale e patologica degli organi emopoietici; 4) fisiopatologia del sangue (1° corso); 5) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (1° corso); 6) tecnica di laboratorio (1° corso). 2° Anno: 1) fisiopatologia del sangue (2° corso); 2) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (2° corso); 3) clinica delle emopatie (1° corso); 4) tecnica di laboratorio (2° corso); 5) immunoepatologia e genetica ematologica. 3° Anno: 1) clinica delle emopatie (2° corso); 2) terapia sistematica; 3) terapia trasfusionale; 4) radiobiologia; 5) radiodiagnostica e radioterapia.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1979

Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 92

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