DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 453
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 146, 147 e 148, riguardanti la scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 146. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed e' diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
diploma di specialista in radioterapia oncologica.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Art. 147. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):
anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.
3° Anno:
tecniche speciali e relativa semeiotica I;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.
4° Anno:
tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.
Art. 148. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune a radiodiagnostica):
anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.
3° Anno:
oncologia generale;
oncologia clinica I;
tecniche radioterapiche.
4° Anno:
oncologia clinica II;
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' A di quaranta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 146 (dieci per ogni anno di corso, pari a complessivi quaranta).
La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento verra' svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in allergologia, in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e in statistica medica.
Scuola di specializzazione in allergologia
Art. 271. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia e' di tre anni.
Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo concorso per titoli ed esami, i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di venti per ciascun anno di corso.
Art. 272. - La scuola ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro ed e' diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in carenza, di materia affine.
Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche nei reparti e nei laboratori degli istituti.
Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi dovranno sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia.
Le tasse e soprattasse sono quelle stabilite dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia. La tassa di diploma e' di L. 6.000, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 273. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
basi immunologiche e patogenesi dell'allergia;
istopatologia generale;
la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
la patologia autoimmune;
semeiotica e diagnostica allergologica.
2° Anno:
basi immunologiche e patogenesi dell'allergia;
semeiotica e diagnostica allergologica;
patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e otorinolaringoiatria;
le malattie cutanee a patogenesi allergica;
allergia ai medicamenti;
farmacologia dei medicamenti antiallergici.
3° Anno:
clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e apparato digerente;
allergia ed altri organi ed apparati;
la terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
allergopatie professionali.
Art. 274. - Le lezioni verranno integrate da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri. Agli iscritti saranno comunicate con successivi avvisi le date della prova di ammissione e dei vari corsi di lezione.
Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 275. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica.
Art. 276. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.
Art. 277. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Il numero massimo degli iscritti e' di cinque per anno di corso.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 278. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti e' obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attivita'.
Art. 279. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Art. 280. - Le materie di insegnamento sono cosi' distribuite:
1° Anno:
1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica I;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.
2° Anno:
8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica II;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica II;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.
3° Anno:
16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.
4° Anno:
24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza;
31) terapia intensiva II.
5° Anno:
32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica e riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.
Art. 281. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 282. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Il direttore della scuola e' il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Universita' di Pavia.
Scuola di specializzazione in statistica medica
Art. 283. - La scuola e' articolata nei seguenti orientamenti:
clinico;
epidemiologico,
sulla base di materie di insegnamento comuni a tutti gli allievi e materie differenziate per i due orientamenti come specificato dall'art. 286. La scuola rilascia il diploma di specialista in statistica medica con l'indicazione dell'orientamento prescelto.
Art. 284. - La durata del corso e' fissata in tre anni.
Il numero degli iscritti e' fissato ad un massimo di dieci per il primo anno e per un totale complessivo di trenta specializzandi per i tre anni di corso.
Art. 285. - Alla scuola di specializzazione in statistica medica, sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia anche i laureati in altre discipline (limitatamente all'orientamento epidemiologico) su motivato parere della direzione della scuola, previo accertamento diretto della loro idoneita'.
Art. 286. - Le materie di insegnamento per la scuola di specializzazione in statistica medica sono le seguenti:
1° Anno:
insegnamenti comuni ai due orientamenti:
1) matematica generale I;
2) metodologia statistica I;
3) calcolo automatico;
4) metodologia demografica;
insegnamenti per l'orientamento clinico:
5) l'evidenza clinica;
6) tassometria per la nosografia;
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